Leasing per imprese: guida completa alle tipologie, fiscalità e agevolazioni
03 Luglio 2026
Il leasing è un contratto con cui un’impresa utilizza un bene strumentale — macchinari, veicoli, immobili, impianti — pagando canoni periodici a una società di leasing (il concedente) che ne mantiene la proprietà per tutta la durata del contratto. Al termine, l’impresa può riscattare il bene versando un prezzo residuo prestabilito. In Italia esistono due forme principali: il leasing finanziario, che si comporta fiscalmente come un acquisto e dà accesso all’Iperammortamento 2026 e alla Nuova Sabatini, e il leasing operativo, che è un noleggio a lungo termine con servizi inclusi.
IN SINTESI
- Cos’è: contratto di locazione con opzione di riscatto finale — l’impresa usa il bene senza acquistarlo subito, versando canoni periodici alla società di leasing proprietaria.
- Chi lo usa: tutte le imprese che vogliono preservare la liquidità, evitare di indebitarsi presso la banca principale o ottenere flessibilità sulla gestione dei beni strumentali.
- Tipologie principali: leasing finanziario (equiparato fiscalmente all’acquisto, con riscatto tipico), leasing operativo (noleggio con servizi), leasing immobiliare, sale & lease back.
- Durata minima fiscale: almeno 2/3 del periodo di ammortamento fiscale del bene (5 anni per la maggior parte dei macchinari, 12 anni per gli immobili strumentali).
- Vantaggi fiscali: canoni interamente deducibili in tempi più rapidi rispetto all’ammortamento, IVA detraibile sui canoni, accesso a Iperammortamento 2026 e Nuova Sabatini nel caso di leasing finanziario.

Indice
- Cos’è il leasing e come funziona?
- Quali sono le tipologie di leasing per le imprese?
- Leasing finanziario vs leasing operativo: qual è la differenza?
- Come è strutturato un contratto di leasing?
- Come funziona la fiscalità del leasing?
- Quali agevolazioni si possono ottenere con il leasing?
- Quando conviene il leasing rispetto all’acquisto diretto?
- Quali sono gli errori più comuni nel leasing?
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- Normativa e fonti ufficiali
- Richiedi una consulenza gratuita
Cos’è il leasing e come funziona?
Il leasing (o locazione finanziaria) è un contratto con cui la società di leasing acquista un bene individuato dall’impresa cliente e glielo concede in uso per un periodo prestabilito, dietro il pagamento di canoni periodici. Al termine, l’impresa può riscattare il bene versando un prezzo residuo o restituirlo.
L’operazione coinvolge tre soggetti: il fornitore del bene (che vende alla società di leasing), il concedente (la società di leasing, proprietaria del bene per tutta la durata contrattuale) e l’utilizzatore (l’impresa che usa il bene e paga i canoni). Contabilmente il bene resta iscritto nell’attivo del concedente, non dell’utilizzatore — con conseguenze rilevanti sulla struttura di bilancio dell’impresa.
Il leasing nasce come strumento finanziario alternativo al mutuo bancario: l’impresa ottiene la disponibilità del bene senza sostenere l’intero esborso iniziale e senza intaccare le linee di credito bancarie. In cambio paga canoni che includono la quota capitale (rimborso del costo del bene) e la quota interessi (remunerazione del concedente).
DA SAPERE SUBITO
In Italia il leasing è disciplinato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ne fornisce la prima definizione organica normativa. Prima del 2017 il leasing era un contratto atipico regolato solo dalla prassi e dalla giurisprudenza.
Quali sono le tipologie di leasing per le imprese?
Le tipologie di leasing utilizzate dalle imprese italiane sono principalmente cinque: leasing finanziario strumentale, leasing operativo, leasing immobiliare, leasing automobilistico e sale & lease back. Ciascuna ha una funzione economica e un trattamento fiscale specifico.
Leasing finanziario strumentale
È il leasing tipico per l’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali. Prevede un’opzione di riscatto a un prezzo residuo predefinito (in genere tra l’1% e il 20% del costo del bene). Fiscalmente è equiparato all’acquisto ed è quello che dà accesso alle principali agevolazioni: Iperammortamento 2026, Nuova Sabatini, credito d’imposta ZES Unica.
Leasing operativo
È un noleggio a lungo termine con servizi accessori inclusi (manutenzione, assistenza, sostituzione in caso di guasto). Non prevede necessariamente il riscatto e si comporta fiscalmente come un canone di locazione. Non dà accesso all’Iperammortamento perché non è considerato una modalità di acquisto del bene.
Leasing immobiliare
Riguarda l’acquisizione di immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi). Ha una durata minima fiscale di 12 anni e presenta specificità tributarie importanti — in particolare sulla deducibilità della quota terreno, che non è ammortizzabile. È una scelta frequente per le PMI che vogliono acquisire l’immobile senza sostenere l’intero esborso e senza vincolare capitale proprio.
Leasing automobilistico
Utilizzato per l’acquisizione di veicoli aziendali. La deducibilità dei canoni è soggetta ai limiti previsti dal TUIR per i veicoli aziendali (deducibilità piena solo per veicoli strumentali all’attività, come autocarri e mezzi di trasporto pesante; deducibilità limitata al 20% del costo per auto aziendali non strumentali, al 70% per auto in uso promiscuo ai dipendenti).
Sale & lease back
L’impresa vende un bene di sua proprietà a una società di leasing e contestualmente lo prende in leasing dalla stessa società. È un’operazione di finanziamento: consente di monetizzare un bene esistente (immobile, macchinario) mantenendone l’uso. Ha regole contabili e fiscali specifiche perché le plusvalenze da cessione vanno gestite con attenzione per evitare rischi di elusione.
Leasing finanziario vs leasing operativo: qual è la differenza?
La distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo è la più importante per le imprese perché determina l’accesso alle agevolazioni fiscali. Il leasing finanziario è considerato un’operazione di finanziamento equiparata all’acquisto; Il leasing operativo è un noleggio con servizi che si comporta fiscalmente come una locazione.
| Aspetto | Leasing finanziario | Leasing operativo |
|---|---|---|
| Finalità | Acquisizione del bene | Utilizzo del bene con servizi |
| Opzione di riscatto | Sempre presente | Facoltativa, spesso assente |
| Prezzo di riscatto | Predefinito (1-20% del costo) | Valore di mercato, se presente |
| Durata contrattuale | Correlata alla vita utile del bene | Spesso inferiore alla vita utile |
| Servizi accessori | Generalmente non inclusi | Manutenzione, assistenza inclusi |
| Rischio del bene | A carico dell’utilizzatore | A carico del concedente |
| Trattamento fiscale | Equiparato all’acquisto | Assimilato alla locazione |
| Iperammortamento 2026 | Sì (accesso pieno) | No |
| Nuova Sabatini | Sì | No |
| Contabilizzazione | Metodo patrimoniale o finanziario | Costo per servizi (canoni) |
ATTENZIONE
Molte offerte di “leasing” proposte da fornitori di macchinari o software sono in realtà leasing operativi camuffati o noleggi a lungo termine. Verifica sempre nel contratto la presenza dell’opzione di riscatto a prezzo predefinito: senza di essa, non è leasing finanziario e non dà accesso alle agevolazioni fiscali.
Come è strutturato un contratto di leasing?
Un contratto di leasing finanziario si compone di quattro elementi economici principali: il maxi-canone iniziale, i canoni periodici, la durata del contratto e il valore di riscatto finale. Ciascuno di questi elementi è negoziabile e incide sulla struttura finanziaria dell’operazione.
Maxi-canone iniziale
È il pagamento anticipato che l’utilizzatore versa all’avvio del contratto, tipicamente tra il 10% e il 30% del costo del bene. Riduce l’importo dei canoni periodici e serve alla società di leasing come garanzia. Fiscalmente il maxi-canone è deducibile per competenza lungo la durata del contratto, non nell’esercizio di pagamento.
Canoni periodici
Sono i pagamenti (in genere mensili o trimestrali) che coprono la restituzione del capitale prestato dal concedente e la remunerazione degli interessi. Il totale dei canoni è calcolato in modo che, sommato al maxi-canone e al valore di riscatto, l’operazione produca il rendimento atteso dalla società di leasing.
Durata del contratto
Per beneficiare della piena deducibilità fiscale, la durata del leasing non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene. In pratica:
| Tipologia di bene | Aliquota di ammortamento tipica | Durata minima leasing |
|---|---|---|
| Macchinari industriali generici | 15,5% | Circa 4 anni e 4 mesi |
| Impianti specifici (Industria 4.0) | 11,5% – 25% | Da 2 anni e 8 mesi a 5 anni e 8 mesi |
| Autoveicoli aziendali | 25% | Circa 2 anni e 8 mesi |
| Immobili strumentali | 3% | 12 anni |
| Software e beni immateriali 4.0 | 18% | Circa 3 anni e 8 mesi |
Valore di riscatto
È il prezzo che l’utilizzatore paga al termine del contratto per acquisire la proprietà del bene. Nel leasing finanziario è sempre predefinito e in genere è basso (1-20% del costo). Un valore di riscatto vicino allo zero conferma che il contratto ha finalità di acquisto; un valore di riscatto elevato o pari al valore di mercato tipico di un noleggio suggerisce che si tratti di un leasing operativo, con impatti fiscali molto diversi.
Come funziona la fiscalità del leasing?
I canoni di leasing sono interamente deducibili dal reddito d’impresa per competenza, distribuiti lungo la durata contrattuale (se rispetta la durata minima fiscale). La deducibilità è generalmente più rapida rispetto all’ammortamento diretto di un bene acquistato, il che rappresenta uno dei principali vantaggi fiscali del leasing.
Deducibilità dei canoni
Il canone di leasing include due componenti: la quota capitale (rimborso del bene) e la quota interessi (remunerazione del concedente). Entrambe sono deducibili, ma la quota interessi è soggetta ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall’art. 96 del TUIR (ROL — 30% del risultato operativo lordo).
IVA sui canoni
L’IVA sui canoni di leasing è detraibile secondo le regole ordinarie, in base alla destinazione del bene all’attività d’impresa. Per i veicoli aziendali si applicano i limiti di detraibilità del 40% (auto aziendale in uso promiscuo) o del 100% (autocarri e veicoli strumentali).
Il caso del leasing immobiliare
Nel leasing immobiliare la quota canone riferibile al terreno non è deducibile perché il terreno non è un bene ammortizzabile. In pratica, occorre scorporare dalla base imponibile del canone la quota terreno (in genere il 20% per fabbricati industriali, il 30% per altri immobili strumentali).
Deducibilità del maxi-canone
Il maxi-canone iniziale non è deducibile nell’esercizio di pagamento ma va ripartito per competenza lungo tutta la durata del contratto. È un errore contabile frequente delle PMI, che tendono a dedurre il maxi-canone come costo dell’anno.
Quali agevolazioni si possono ottenere con il leasing?
Il leasing finanziario è equiparato all’acquisto ai fini della maggior parte delle agevolazioni fiscali per le imprese. Le tre più rilevanti sul mercato nel 2026 sono l’Iperammortamento 2026, la Nuova Sabatini e il credito d’imposta ZES Unica.
Iperammortamento 2026-2028
L’Iperammortamento 2026 (L. 199/2025) maggiora fino al +180% il costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali 4.0 acquisiti in leasing finanziario. La maggiorazione si calcola sul costo del bene sostenuto dal concedente (non sui canoni totali) e si fruisce lungo i canoni dedotti. Per approfondire leggi la guida completa all’Iperammortamento 2026 in leasing.
Nuova Sabatini
La Nuova Sabatini eroga un contributo in conto capitale anche sui finanziamenti tramite leasing finanziario. La società di leasing aderente all’accordo con l’ABI presenta la domanda di accesso al Fondo, e l’impresa riceve il contributo statale che riduce il costo effettivo dei canoni. Per i dettagli operativi vedi la pagina dedicata alla Nuova Sabatini 2026.
Credito d’imposta ZES Unica
Per le imprese che investono nelle regioni del Mezzogiorno rientranti nella ZES Unica, il credito d’imposta si applica anche agli investimenti effettuati tramite leasing finanziario. Anche in questo caso la base di calcolo è il costo del bene sostenuto dal concedente.
Cumulo tra agevolazioni
Iperammortamento, Nuova Sabatini e ZES Unica sono cumulabili tra loro applicando la nettizzazione: la base di calcolo di ciascun beneficio va ridotta dell’importo dei contributi in conto capitale ricevuti. Per la strategia di combinazione ottimale leggi la guida al cumulo Iperammortamento con Nuova Sabatini e ZES Unica.
Quando conviene il leasing rispetto all’acquisto diretto?
Il leasing conviene quando l’impresa vuole preservare la liquidità, evitare di intaccare le linee di credito bancarie, ottenere una deducibilità fiscale più rapida rispetto all’ammortamento diretto, o quando ha una capienza fiscale limitata negli esercizi immediatamente successivi all’acquisto.
- Preservare la liquidità: il leasing distribuisce l’esborso lungo la durata del contratto invece di richiedere un pagamento immediato del prezzo pieno.
- Non intaccare i fidi bancari: il leasing è un finanziamento separato dalla banca principale, non riduce la capacità di indebitamento sul canale ordinario.
- Deducibilità fiscale più rapida: la durata minima del leasing (2/3 dell’ammortamento) è più breve del periodo di ammortamento standard, quindi il costo si deduce prima.
- Flessibilità operativa: al termine del contratto l’impresa può scegliere se riscattare il bene o restituirlo (utile per beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica).
- Cumulo con agevolazioni: l’Iperammortamento e la Nuova Sabatini si applicano al leasing con la stessa intensità dell’acquisto diretto.
Al contrario, l’acquisto diretto è preferibile quando l’impresa dispone di liquidità e vuole massimizzare il controllo sul bene (utile in caso di garanzie o cessioni), o quando i beni hanno una vita utile molto lunga e stabile.
Quali sono gli errori più comuni nel leasing?
- Confondere leasing finanziario e operativo: molte offerte commerciali sono in realtà noleggi a lungo termine mascherati da leasing. Verifica sempre nel contratto la presenza dell’opzione di riscatto a prezzo predefinito.
- Non rispettare la durata minima fiscale: un leasing di durata inferiore ai 2/3 dell’ammortamento fiscale del bene comporta la ripresa a tassazione dei canoni dedotti in eccesso, con sanzioni.
- Dedurre il maxi-canone nell’esercizio di pagamento: il maxi-canone iniziale va ripartito per competenza lungo la durata del contratto, non dedotto interamente nell’anno di versamento.
- Sottovalutare il costo effettivo: confrontare solo il TAN del leasing con quello del mutuo bancario è fuorviante. Vanno confrontati TAEG (o meglio, ISC — Indicatore Sintetico di Costo) e vanno considerati maxi-canone, valore di riscatto, spese accessorie.
- Ignorare il coordinamento con le agevolazioni: l’accesso a Iperammortamento e Nuova Sabatini richiede tempistiche precise nel pagamento dell’acconto da parte del concedente. Va pianificato prima della firma del contratto.
- Trascurare la clausola di risoluzione anticipata: risolvere il contratto prima della scadenza comporta la perdita delle quote di agevolazione non fruite e penali contrattuali significative.
- Non scorporare la quota terreno nel leasing immobiliare: la quota canone riferibile al terreno non è deducibile e va scorporata dalla base imponibile.
Domande frequenti sul leasing per le imprese
Che differenza c’è tra leasing e mutuo bancario?
Nel mutuo la banca eroga il denaro all’impresa che acquista il bene diventandone subito proprietaria; nel leasing la società di leasing acquista il bene e lo dà in uso all’impresa mantenendone la proprietà. Il leasing offre una deducibilità fiscale più rapida (canoni deducibili lungo 2/3 dell’ammortamento invece dell’intero periodo), non intacca i fidi bancari e permette di non iscrivere il bene nell’attivo di bilancio (con il metodo patrimoniale).
Il leasing è più costoso dell’acquisto diretto?
In termini finanziari puri il leasing è generalmente più costoso di un acquisto diretto pagato in contanti, perché include gli interessi passivi della società di leasing. Tuttavia, considerando il vantaggio fiscale (deducibilità più rapida), il minor impatto sulla liquidità e l’accesso alle agevolazioni, il costo netto effettivo è spesso competitivo. La convenienza va valutata caso per caso con un confronto TAEG vs TAEG di un mutuo alternativo.
Posso risolvere il contratto di leasing prima della scadenza?
Sì, ma con costi. La risoluzione anticipata comporta il pagamento di una penale prestabilita (in genere calcolata sulle rate residue attualizzate) e la perdita delle agevolazioni fiscali fruite in eccesso rispetto alla durata effettiva. È un’operazione che va sempre valutata preventivamente con il proprio consulente.
Cosa succede se decido di non riscattare il bene alla scadenza?
Il bene torna alla società di leasing, che ne può disporre liberamente. L’impresa non ha alcun obbligo di riscatto, anche se nella maggior parte dei casi il valore di riscatto è talmente basso (1-5% del costo) che conviene sempre esercitarlo. La non-riscatto è tipico dei leasing di beni ad alta obsolescenza tecnologica (es. hardware IT).
Il leasing incide sul rating bancario dell’impresa?
Sì, ma in misura minore rispetto a un mutuo. Il leasing viene segnalato alla Centrale Rischi Banca d’Italia se supera le soglie di segnalazione, e concorre a determinare l’esposizione complessiva dell’impresa verso il sistema finanziario. Le agenzie di rating considerano il leasing tra i debiti finanziari, ma con un peso ridotto rispetto ai finanziamenti bancari tradizionali.
Posso usare il leasing anche come impresa individuale o professionista?
Sì. Il leasing è disponibile per tutte le forme d’impresa (individuali, società di persone, società di capitali) e per i professionisti. Per i professionisti (studio associato, libero professionista) la deducibilità dei canoni segue le regole del reddito di lavoro autonomo, con qualche specificità per i veicoli e gli immobili.
Isinet Consulting può aiutarmi a scegliere il leasing giusto?
Sì. Isinet Consulting affianca l’impresa nella valutazione della convenienza del leasing rispetto ad altre forme di finanziamento, verifica l’ammissibilità del bene alle agevolazioni (Iperammortamento 2026, Nuova Sabatini, ZES Unica), analizza i preventivi delle società di leasing e coordina la procedura di accesso ai benefici fiscali. Prima valutazione gratuita.

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Normativa e fonti ufficiali
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 — Legge annuale per il mercato e la concorrenza (definizione normativa del leasing)
- DPR 917/1986 (TUIR) — art. 102 (deducibilità canoni) e art. 96 (limiti interessi passivi)
- Assilea — Associazione Italiana Leasing
- Banca d’Italia — vigilanza sugli intermediari finanziari
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