Iperammortamento 2026 e impianti fotovoltaici — guida completa per le imprese

Una delle novità più rilevanti dell’Iperammortamento 2026 è l’estensione dell’agevolazione agli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti eolici e geotermici destinati all’autoconsumo aziendale possono ora beneficiare della maggiorazione del costo, con le stesse aliquote previste per i beni 4.0. Una opportunità concreta per le imprese che stanno pianificando investimenti in energia rinnovabile.

COSA DEVI SAPERE

  • Cosa è agevolabile: impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, idraulici e a biomassa per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo aziendale, compresi i sistemi di stoccaggio.
  • Classe dei moduli: per il fotovoltaico sono ammessi esclusivamente moduli di classe b) e c) dell’elenco ENEA — i moduli di classe a) sono esclusi.
  • Limite di producibilità: l’impianto non deve produrre più del 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Provenienza beni: i moduli fotovoltaici devono rispettare il vincolo di provenienza previsto dalla normativa — confermato dal Decreto-Legge 27/03/2026 n. 38.
  • Aliquote: stesse aliquote dei beni 4.0 — +180% fino a 2,5 milioni, +100% fino a 10 milioni, +50% fino a 20 milioni.

Quali impianti di energia rinnovabile sono agevolabili con l’Iperammortamento 2026?

L’Iperammortamento 2026 estende la maggiorazione del costo agli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo aziendale, compresi i sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta. Le fonti energetiche ammesse sono:

  • Solare (fotovoltaico) — la fonte più diffusa tra le imprese, con limitazioni specifiche sui moduli ammessi
  • Eolico — impianti mini-eolici per autoconsumo industriale
  • Geotermico — impianti per la produzione di energia elettrica o calore da fonte geotermica
  • Idraulico — micro-idroelettrico per siti con disponibilità di risorse idriche
  • Biomassa — impianti per la produzione di energia da biomasse agricole o forestali
  • Sistemi di stoccaggio (batterie) — accumulatori abbinati agli impianti di produzione
  • Impianti per la produzione di calore di processo — da fonti rinnovabili per utilizzo industriale diretto

Il requisito fondamentale è che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo aziendale — anche a distanza, attraverso le configurazioni di autoconsumo collettivo previste dalla normativa energetica. Non sono agevolabili impianti destinati prevalentemente alla vendita di energia in rete.

IN SINTESI

Per le imprese manifatturiere e produttive che già stavano pianificando un investimento in fotovoltaico per ridurre i costi energetici, l’Iperammortamento 2026 rappresenta un’opportunità di ottenere un beneficio fiscale significativo sullo stesso investimento, senza dover rispettare i requisiti tecnici 4.0 previsti per i beni degli Allegati IV e V.

Cosa sono i moduli fotovoltaici di classe b) e c) dell’elenco ENEA?

Per gli impianti fotovoltaici, l’Iperammortamento 2026 ammette esclusivamente moduli di classe b) e c) dell’elenco ENEA — i moduli di classe a) sono esplicitamente esclusi. Si tratta di una classificazione basata sull’efficienza e sulla tecnologia dei moduli, che identifica i pannelli di qualità medio-alta e alta.

Classe ENEACaratteristicheAmmissibile Iperammortamento?
Classe a)Moduli standard a bassa efficienzaNo — esclusi
Classe b)Moduli ad alta efficienza (es. monocristallino PERC, HJT)Sì — ammessi
Classe c)Moduli con tecnologia avanzata (bifacciali, tracking)Sì — ammessi

Prima di procedere con l’acquisto è fondamentale verificare che i moduli scelti siano presenti nell’elenco ENEA aggiornato e classificati nelle categorie b) o c). La classificazione va documentata nella perizia tecnica e confermata dal fornitore

ATTENZIONE

L’elenco ENEA dei moduli fotovoltaici ammissibili viene aggiornato periodicamente. Prima di acquistare i moduli, verifica sempre che il prodotto specifico sia presente nell’elenco aggiornato al momento dell’acquisto, non in una versione precedente. Un modulo non presente nell’elenco ENEA al momento della comunicazione GSE non è agevolabile.

Cos’è il limite del 105% di producibilità?

Il Decreto Attuativo del 04/05/2026 stabilisce che gli impianti agevolabili devono essere dimensionati in modo che la producibilità massima attesa non superi il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. In altre parole, l’impianto non può essere sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali.

Questo limite ha una logica precisa: l’agevolazione è pensata per incentivare l’autoconsumo, non la produzione di energia per la vendita. Un impianto che produce significativamente più di quanto l’azienda consuma non rispetterebbe la finalità della norma e non sarebbe agevolabile nella sua interezza.

In pratica, prima di dimensionare l’impianto è necessario:

  1. Calcolare il fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva (kWh/anno)
  2. Dimensionare l’impianto in modo che la producibilità massima attesa non superi il 105% di quel valore
  3. Documentare il calcolo nella perizia tecnica asseverata

DA SAPERE

Se l’impianto supera il limite del 105%, non è automaticamente escluso dall’agevolazione nella sua interezza: è possibile che solo la quota di impianto funzionale all’autoconsumo sia agevolabile. In questi casi è fondamentale il supporto di un professionista per determinare la quota agevolabile e documentarla correttamente.

Quali sono le aliquote e come si calcola il beneficio?

Gli impianti di autoproduzione energetica beneficiano delle stesse aliquote di maggiorazione previste per i beni 4.0 degli Allegati IV e V. Il vantaggio fiscale si calcola sulla base imponibile IRES (o IRPEF per le imprese individuali) e si traduce in quote di ammortamento fiscalmente deducibili su una base maggiorata rispetto al costo effettivo.

Fascia di investimentoMaggiorazione ammortamentoBeneficio fiscale (IRES 24%)
Fino a 2,5 milioni di euro+180%43,2% del costo
Quota tra 2,5 e 10 milioni di euro+100%24% del costo
Quota tra 10 e 20 milioni di euro+50%12% del costo

Esempio pratico: un’impresa che installa un impianto fotovoltaico da 500.000 euro (classe b) ENEA, entro il limite del 105% del fabbisogno) può applicare una maggiorazione del 180% sulla base di ammortamento. Il costo fiscalmente ammortizzabile diventa 500.000 + (500.000 × 180%) = 1.400.000 euro. Con un’aliquota di ammortamento del 9% (impianti fotovoltaici) e IRES al 24%, il risparmio fiscale annuo è significativamente superiore rispetto all’ammortamento ordinario.

Qual è il vincolo di provenienza dei moduli fotovoltaici?

Il Decreto-Legge 27 marzo 2026 n. 38 ha eliminato il vincolo di provenienza europea per la maggior parte dei beni agevolabili con l’Iperammortamento 2026, ma ha mantenuto tale vincolo specificamente per i moduli fotovoltaici e le celle fotovoltaiche.

In concreto, per i pannelli fotovoltaici agevolabili con l’Iperammortamento 2026 è richiesto il rispetto del vincolo di provenienza stabilito dalla normativa vigente in materia. Questo significa che i moduli devono provenire da produttori che rispettano i requisiti di origine previsti — un aspetto particolarmente rilevante considerando che la maggior parte dei moduli fotovoltaici sul mercato è di produzione asiatica.

ATTENZIONE

Prima di acquistare i moduli fotovoltaici, verifica con il fornitore che i prodotti rispettino sia il requisito di classificazione ENEA (classe b o c) sia il vincolo di provenienza. Entrambi i requisiti devono essere documentati e attestati nella perizia tecnica asseverata. L’acquisto di moduli non conformi compromette l’accesso all’agevolazione.

È possibile cumulare l’Iperammortamento con altri incentivi per il fotovoltaico?

In linea di principio sì, ma con limiti precisi: il cumulo è consentito purché il totale delle agevolazioni non superi il costo effettivamente sostenuto e le diverse misure non coprano le stesse quote di costo.

I principali incentivi che le imprese possono valutare in combinazione con l’Iperammortamento 2026 per investimenti fotovoltaici sono:

  • Bando Simest Transizione Digitale— contributo a fondo perduto + finanziamento a tasso super agevolato per questo stumento dedicato alle imprese esportatrici.
  • Bandi regionali — alcune regioni come Veneto e Lombardia hanno attivi bandi specifici per l’efficienza energetica delle PMI, potenzialmente cumulabili.

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Domande frequenti sull’Iperammortamento 2026 per il fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico già installato può accedere all’Iperammortamento 2026?
No. L’Iperammortamento 2026 si applica esclusivamente a investimenti effettuati (ordine, acconto o contratto) dal 1° gennaio 2026, con consegna o collaudo entro il 30 settembre 2027. Gli impianti già installati prima di queste date non possono beneficiare dell’agevolazione, nemmeno per la quota di costo residua.
I sistemi di accumulo (batterie) sono agevolabili separatamente dai pannelli?
Sì. I sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta sono espressamente inclusi tra i beni agevolabili, anche se acquistati separatamente dai moduli fotovoltaici. Devono però essere funzionalmente connessi all’impianto di autoproduzione e destinati all’autoconsumo aziendale. Vanno documentati separatamente nella perizia tecnica e nella certificazione contabile.
Come si verifica che i moduli fotovoltaici siano di classe b) o c) ENEA?
La classificazione ENEA va verificata direttamente sul sito del GSE/ENEA, che pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei moduli ammissibili. Il fornitore del modulo deve essere in grado di fornire la documentazione che attesta la classificazione. È consigliabile richiedere questa documentazione prima di siglare il contratto di acquisto.
Un’impresa agricola può accedere all’Iperammortamento per impianti fotovoltaici?
Sì, a condizione che l’impresa agricola sia titolare di reddito d’impresa (non di reddito agrario) e che l’impianto sia destinato all’autoconsumo della struttura produttiva agricola. Le imprese agricole che determinano il reddito in modo forfettario potrebbero non rientrare tra i beneficiari: è necessaria una verifica caso per caso con il proprio commercialista.
L’impianto fotovoltaico richiede la stessa perizia tecnica dei beni 4.0?
Sì. Anche per gli impianti fotovoltaici è obbligatoria la perizia tecnica asseverata redatta da un ingegnere o perito industriale. In questo caso la perizia dovrà attestare: la classificazione ENEA del modulo (classe b o c), la conformità al vincolo di provenienza, il rispetto del limite del 105% di producibilità rispetto al fabbisogno aziendale, e la destinazione all’autoconsumo.
Isinet Consulting può supportare le imprese nell’accesso all’Iperammortamento per il fotovoltaico?
Sì. Isinet Consulting gestisce l’intero percorso per l’accesso all’Iperammortamento 2026 per impianti fotovoltaici e di autoproduzione energetica: dalla verifica preliminare di fattibilità (classificazione ENEA, vincolo provenienza, limite 105%), alla gestione delle comunicazioni GSE, fino alla perizia tecnica e alla certificazione contabile.
Qual è la scadenza per installare l’impianto fotovoltaico e accedere all’Iperammortamento 2026?
L’investimento deve essere effettuato (ordine accettato o contratto firmato con acconto) dal 1° gennaio 2026, con consegna o collaudo dell’impianto entro il 30 settembre 2027. Considerando i tempi di progettazione, autorizzazione e installazione degli impianti fotovoltaici, è importante avviare il processo con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

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