Iperammortamento 2026 — La perizia tecnica asseverata: guida completa
22 Giugno 2026
Per accedere all’Iperammortamento 2026 non basta acquistare un bene strumentale tecnologicamente avanzato: è necessario dimostrarne le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale attraverso una perizia tecnica asseverata. Si tratta di uno degli adempimenti documentali più delicati dell’intera procedura.
COSA DEVI SAPERE
- Cos’è: documento redatto da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, che certifica le caratteristiche tecniche del bene 4.0 e la sua interconnessione al sistema aziendale.
- Quando serve: obbligatoria per qualsiasi bene degli Allegati IV e V dell’Iperammortamento 2026, senza soglie minime di importo.
- Chi può redigerla: ingegneri o periti industriali terzi e indipendenti dall’impresa, iscritti al rispettivo albo professionale.
- Cosa deve contenere: identificazione del bene, classificazione normativa, caratteristiche 4.0, attestazione dell’interconnessione effettiva, asseverazione del perito.
- Rischio principale: perizia incompleta o non conforme = decadenza del beneficio in caso di controllo fiscale, con obbligo di restituzione e sanzioni.

Cos’è la perizia tecnica asseverata?
La perizia tecnica asseverata è un documento redatto da un professionista abilitato — ingegnere o perito industriale iscritto al proprio albo — che attesta in modo formale le caratteristiche tecniche di un bene strumentale e la sua conformità ai requisiti previsti dalla normativa sull’Iperammortamento 2026.
Il termine asseverata indica che il professionista si assume la responsabilità legale e penale delle dichiarazioni contenute nel documento, firmandolo e depositandolo presso il proprio ordine professionale. Non si tratta quindi di una semplice dichiarazione tecnica, ma di un atto con valore giuridico pieno.
IN SINTESI
La perizia non certifica solo che il bene esiste e funziona: certifica che rientra negli Allegati IV e V della normativa, che possiede le caratteristiche tecnologiche richieste e che è effettivamente interconnesso al sistema aziendale. Senza questi elementi, la perizia non è valida ai fini dell’agevolazione.
Quando è obbligatoria?
Il Decreto Attuativo del 04/05/2026 ha reso la perizia tecnica asseverata un requisito obbligatorio e inderogabile per tutti i beni che rientrano nell’Iperammortamento 2026. Non esistono soglie di investimento al di sotto delle quali la perizia non è richiesta: si applica a qualsiasi importo.
La perizia deve essere redatta e acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui si intende iniziare a fruire della maggiorazione. In pratica, è necessario averla disponibile prima di applicare le quote di ammortamento maggiorate nella dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE
La perizia deve essere acquisita prima della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si inizia a fruire del beneficio. Farla a posteriori, dopo un eventuale controllo fiscale, non è sufficiente a sanare la posizione dell’impresa.
Chi può redigere la perizia?
La normativa identifica due categorie di professionisti abilitati: ingegneri e periti industriali, entrambi iscritti al rispettivo albo professionale e terzi rispetto all’impresa.
- Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri, con competenze nel settore meccanico, elettronico o informatico.
- Periti industriali iscritti al Collegio dei Periti Industriali, con specializzazione coerente con la tipologia del bene.
Il professionista deve essere terzo e indipendente rispetto all’impresa: non può essere un dipendente dell’azienda, né un soggetto che ha partecipato alla fornitura o all’installazione del bene.
In alternativa alla perizia di un tecnico esterno, la normativa prevede la possibilità di utilizzare una dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore del bene, ma solo per determinate categorie di beni e con limitazioni specifiche.
Cosa deve contenere la perizia?
Una perizia valida ai fini dell’Iperammortamento 2026 deve contenere cinque sezioni obbligatorie: identificazione del bene, classificazione normativa, caratteristiche tecnologiche, attestazione dell’interconnessione e dichiarazione asseverativa del perito.
| Sezione | Contenuto richiesto |
|---|---|
| Identificazione del bene | Descrizione tecnica, marca, modello, numero di serie, data di consegna e collaudo |
| Classificazione normativa | Indicazione dell’Allegato IV o V e motivazione tecnica della classificazione |
| Caratteristiche tecnologiche | Funzionalità 4.0: controllo numerico, sensoristica, connettività, integrazione MES/ERP |
| Interconnessione | Attestazione dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione |
| Dichiarazione del perito | Asseverazione con firma, timbro e dichiarazione di indipendenza e responsabilità |
Cos’è il requisito dell’interconnessione?
L’interconnessione è il requisito tecnico più delicato: il bene deve scambiare dati in modo bidirezionale con il sistema informativo aziendale, non basta che sia dotato di connettività.
In termini pratici, l’interconnessione si realizza quando il bene è collegato a sistemi come:
- MES (Manufacturing Execution System) — sistema di gestione della produzione
- ERP (Enterprise Resource Planning) — gestionale aziendale
- SCADA — sistemi di supervisione e controllo
- Rete di fornitura — sistemi EDI o portali di comunicazione con fornitori e clienti
DA SAPERE
Per le PMI senza sistemi MES o ERP strutturati, l’interconnessione può essere realizzata anche attraverso soluzioni più semplici — ad esempio un software di gestione della produzione su cloud. L’importante è che lo scambio bidirezionale di dati sia documentato e verificabile.
Quali sono gli errori più comuni?
Nella nostra esperienza di affiancamento alle PMI, questi sono gli errori che ricorrono più frequentemente:
- Perizia redatta prima dell’interconnessione — deve essere posteriore all’effettiva messa in funzione e collegamento del bene.
- Classificazione normativa assente o generica — occorre identificare esattamente la voce degli Allegati IV o V con la motivazione tecnica.
- Perito non indipendente — la perizia redatta da un tecnico del fornitore o da un dipendente non è valida.
- Mancanza della certificazione contabile — perizia tecnica e certificazione del revisore legale sono due documenti distinti, entrambi obbligatori.
- Perizia non asseverata — senza firma e timbro professionale non ha valore legale ai fini fiscali.
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