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Iperammortamento 2026 — La perizia tecnica asseverata: guida completa

22 Giugno 2026

Per accedere all’Iperammortamento 2026 non basta acquistare un bene strumentale tecnologicamente avanzato: è necessario dimostrarne le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale attraverso una perizia tecnica asseverata. Si tratta di uno degli adempimenti documentali più delicati dell’intera procedura.

COSA DEVI SAPERE

  • Cos’è: documento redatto da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, che certifica le caratteristiche tecniche del bene 4.0 e la sua interconnessione al sistema aziendale.
  • Quando serve: obbligatoria per qualsiasi bene degli Allegati IV e V dell’Iperammortamento 2026, senza soglie minime di importo.
  • Chi può redigerla: ingegneri o periti industriali terzi e indipendenti dall’impresa, iscritti al rispettivo albo professionale.
  • Cosa deve contenere: identificazione del bene, classificazione normativa, caratteristiche 4.0, attestazione dell’interconnessione effettiva, asseverazione del perito.
  • Rischio principale: perizia incompleta o non conforme = decadenza del beneficio in caso di controllo fiscale, con obbligo di restituzione e sanzioni.

Cos’è la perizia tecnica asseverata?

La perizia tecnica asseverata è un documento redatto da un professionista abilitato — ingegnere o perito industriale iscritto al proprio albo — che attesta in modo formale le caratteristiche tecniche di un bene strumentale e la sua conformità ai requisiti previsti dalla normativa sull’Iperammortamento 2026.

Il termine asseverata indica che il professionista si assume la responsabilità legale e penale delle dichiarazioni contenute nel documento, firmandolo e depositandolo presso il proprio ordine professionale. Non si tratta quindi di una semplice dichiarazione tecnica, ma di un atto con valore giuridico pieno.

IN SINTESI

La perizia non certifica solo che il bene esiste e funziona: certifica che rientra negli Allegati IV e V della normativa, che possiede le caratteristiche tecnologiche richieste e che è effettivamente interconnesso al sistema aziendale. Senza questi elementi, la perizia non è valida ai fini dell’agevolazione.

Quando è obbligatoria?

Il Decreto Attuativo del 04/05/2026 ha reso la perizia tecnica asseverata un requisito obbligatorio e inderogabile per tutti i beni che rientrano nell’Iperammortamento 2026. Non esistono soglie di investimento al di sotto delle quali la perizia non è richiesta: si applica a qualsiasi importo.

La perizia deve essere redatta e acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui si intende iniziare a fruire della maggiorazione. In pratica, è necessario averla disponibile prima di applicare le quote di ammortamento maggiorate nella dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE

La perizia deve essere acquisita prima della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si inizia a fruire del beneficio. Farla a posteriori, dopo un eventuale controllo fiscale, non è sufficiente a sanare la posizione dell’impresa.

Chi può redigere la perizia?

La normativa identifica due categorie di professionisti abilitati: ingegneri e periti industriali, entrambi iscritti al rispettivo albo professionale e terzi rispetto all’impresa.

  • Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri, con competenze nel settore meccanico, elettronico o informatico.
  • Periti industriali iscritti al Collegio dei Periti Industriali, con specializzazione coerente con la tipologia del bene.

Il professionista deve essere terzo e indipendente rispetto all’impresa: non può essere un dipendente dell’azienda, né un soggetto che ha partecipato alla fornitura o all’installazione del bene.

In alternativa alla perizia di un tecnico esterno, la normativa prevede la possibilità di utilizzare una dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore del bene, ma solo per determinate categorie di beni e con limitazioni specifiche.

Cosa deve contenere la perizia?

Una perizia valida ai fini dell’Iperammortamento 2026 deve contenere cinque sezioni obbligatorie: identificazione del bene, classificazione normativa, caratteristiche tecnologiche, attestazione dell’interconnessione e dichiarazione asseverativa del perito.

SezioneContenuto richiesto
Identificazione del beneDescrizione tecnica, marca, modello, numero di serie, data di consegna e collaudo
Classificazione normativaIndicazione dell’Allegato IV o V e motivazione tecnica della classificazione
Caratteristiche tecnologicheFunzionalità 4.0: controllo numerico, sensoristica, connettività, integrazione MES/ERP
InterconnessioneAttestazione dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione
Dichiarazione del peritoAsseverazione con firma, timbro e dichiarazione di indipendenza e responsabilità

Cos’è il requisito dell’interconnessione?

L’interconnessione è il requisito tecnico più delicato: il bene deve scambiare dati in modo bidirezionale con il sistema informativo aziendale, non basta che sia dotato di connettività.

In termini pratici, l’interconnessione si realizza quando il bene è collegato a sistemi come:

  • MES (Manufacturing Execution System) — sistema di gestione della produzione
  • ERP (Enterprise Resource Planning) — gestionale aziendale
  • SCADA — sistemi di supervisione e controllo
  • Rete di fornitura — sistemi EDI o portali di comunicazione con fornitori e clienti

DA SAPERE

Per le PMI senza sistemi MES o ERP strutturati, l’interconnessione può essere realizzata anche attraverso soluzioni più semplici — ad esempio un software di gestione della produzione su cloud. L’importante è che lo scambio bidirezionale di dati sia documentato e verificabile.

Quali sono gli errori più comuni?

Nella nostra esperienza di affiancamento alle PMI, questi sono gli errori che ricorrono più frequentemente:

  • Perizia redatta prima dell’interconnessione — deve essere posteriore all’effettiva messa in funzione e collegamento del bene.
  • Classificazione normativa assente o generica — occorre identificare esattamente la voce degli Allegati IV o V con la motivazione tecnica.
  • Perito non indipendente — la perizia redatta da un tecnico del fornitore o da un dipendente non è valida.
  • Mancanza della certificazione contabile — perizia tecnica e certificazione del revisore legale sono due documenti distinti, entrambi obbligatori.
  • Perizia non asseverata — senza firma e timbro professionale non ha valore legale ai fini fiscali.

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Domande frequenti sulla perizia tecnica asseverata

La perizia è obbligatoria per tutti i beni o solo sopra una certa soglia?
Il Decreto Attuativo del 04/05/2026 non prevede soglie minime: la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per qualsiasi investimento in beni degli Allegati IV e V, indipendentemente dall’importo.
La dichiarazione del fornitore può sostituire la perizia?
Solo in casi limitati e per specifiche categorie di beni. Per la maggior parte degli investimenti in beni 4.0, la perizia asseverata di un professionista terzo è l’unico strumento che offre piena tutela in caso di controllo fiscale.
Quando deve essere redatta la perizia rispetto all’acquisto del bene?
La perizia deve essere redatta dopo la consegna, l’installazione e l’effettiva interconnessione del bene. Deve però essere disponibile prima della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si inizia a fruire della maggiorazione.
Cosa succede se la perizia è incompleta o errata?
In caso di controllo fiscale, una perizia incompleta o non conforme può portare alla decadenza del beneficio con obbligo di restituzione delle maggiorazioni fruite, maggiorate di sanzioni e interessi.
Per le PMI senza MES/ERP è davvero possibile dimostrare l’interconnessione?
Sì. La normativa non impone l’uso di sistemi MES o ERP strutturati: l’interconnessione può essere realizzata anche con software gestionali cloud, applicativi di raccolta dati o sistemi di comunicazione con la rete di fornitura.