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Polizza catastrofale per le imprese: guida completa a scadenze, beni, sanzioni e incentivi

13 Luglio 2026

Dal 1° gennaio 2026 tutte le imprese italiane iscritte al Registro delle Imprese — escluse solo quelle agricole — sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (sisma, alluvione, frana, esondazione) a copertura dei beni strumentali. Chi non è in regola non può accedere a contributi, finanziamenti agevolati e incentivi pubblici: la polizza è diventata un requisito di accesso, non un optional.

  • Chi: tutte le imprese iscritte al Registro Imprese con sede in Italia o stabile organizzazione in Italia, che possiedono o utilizzano (anche in affitto o leasing) terreni, fabbricati, impianti, macchinari o attrezzature (voce B-II art. 2424 c.c.). Escluse solo le imprese agricole.
  • Cosa copre: danni materiali diretti alle immobilizzazioni materiali (voce B-II numeri 1, 2, 3) causati da sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione. Non copre merci, né veicoli non classificabili come impianti.
  • Scadenze vigenti: grandi imprese dal 30 giugno 2025; medie imprese dal 1° ottobre 2025; piccole e micro dal 1° gennaio 2026 (proroga al 31 marzo 2026 per turismo-ricettivo, somministrazione, pesca).
  • Conseguenza dell’inadempimento: esclusione da contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche e potenziale esclusione dai ristori post-calamità.
  • Normativa: L. 213/2023 commi 101-112 · DL 39/2025 conv. L. 78/2025 · DM MEF n. 18/2025 · D.Lgs. 184/2025 · Decreto MIMIT 18 giugno 2025 · DL 200/2025 conv. L. 26/2026.

Cos’è la polizza catastrofale e perché è diventata obbligatoria per le imprese?

La polizza catastrofale (Cat Nat) è un contratto assicurativo obbligatorio che copre i danni materiali diretti subiti dai beni strumentali d’impresa in caso di calamità naturali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non è una scelta: dal 1° gennaio 2026 è un requisito di legge per qualunque impresa iscritta al Registro delle Imprese che possiede o utilizza beni immobilizzati.

La norma è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-112) con l’obiettivo di spostare sul mercato assicurativo privato una parte del rischio catastrofale che fino ad oggi gravava integralmente sullo Stato sotto forma di ristori post-emergenza. La logica è chiara: lo Stato non interverrà più a proteggere chi ha scelto di non proteggersi. In caso di evento catastrofale, l’impresa senza copertura affronta il danno con le sole risorse proprie — e senza accesso ai fondi di emergenza.

I dati ANIA (luglio 2026) indicano che solo il 15% delle imprese italiane risulta effettivamente coperto. Oltre 5 imprese su 6 sono ancora fuori regola o con polizze non conformi ai requisiti minimi di legge — il che significa che molte stanno già perdendo accesso a incentivi pubblici senza saperlo.


Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale?

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., che possiedono o utilizzano a qualsiasi titolo — proprietà, affitto, leasing — beni materiali classificabili nella voce B-II dell’attivo patrimoniale. Escluse solo le imprese agricole (art. 2135 c.c.).

Tre aspetti spesso fraintesi in caso di verifica:

  • Leasing e affitto: se l’impresa utilizza beni strumentali in leasing o in locazione, è comunque tenuta a stipulare la polizza su quei beni, anche se non ne è proprietaria. L’obbligo segue l’uso, non il titolo di proprietà.
  • Sezione del Registro: l’obbligo vale indipendentemente dalla sezione di iscrizione (ordinaria, speciale, artigiani). Conta l’iscrizione, non il tipo.
  • Imprese prive di beni materiali: se l’impresa non ha in bilancio né utilizza alcun bene rientrante nella voce B-II (es. alcune società di consulenza o holding senza asset fisici), non è soggetta all’obbligo — ma dovrà dichiararlo con autocertificazione DPR 445/2000 in sede di richiesta di agevolazioni.

Chi aveva già una polizza assicurativa in essere prima dell’entrata in vigore dell’obbligo deve adeguarla ai requisiti minimi di legge (eventi coperti, massimali, franchigie) al primo rinnovo o quietanzamento utile. La vecchia polizza multi-rischio non vale automaticamente: occorre verificare punto per punto la conformità al DM n. 18/2025 e al Decreto MEF del 27 febbraio 2026.


Quali beni devono essere assicurati con la polizza catastrofale?

La polizza copre obbligatoriamente i beni elencati nell’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Tutti i beni usati per l’esercizio dell’attività d’impresa, a qualunque titolo.

Rientrano nell’obbligo: capannoni produttivi, uffici, laboratori, magazzini (anche in locazione); linee di produzione e macchinari industriali; impianti fotovoltaici e altri impianti fissi; attrezzature da officina, strumentazioni di misura, scaffalature industriali.

Sono invece esclusi dalla copertura obbligatoria: le merci in giacenza, i prodotti finiti e le materie prime; i veicoli a motore iscritti al PRA; i beni in costruzione (salvo specifiche previsioni contrattuali); le opere d’arte e i beni da collezionismo.

ATTENZIONE — BENI IN LOCAZIONE

Se l’impresa assicura beni di proprietà di terzi (es. il capannone in affitto), deve comunicare al proprietario l’avvenuta stipula. L’indennizzo in caso di sinistro spetta al proprietario, che è obbligato a usarlo per il ripristino. Se il proprietario non ripristina, l’imprenditore ha diritto al lucro cessante nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.


Quali sono le scadenze della polizza catastrofale per dimensione aziendale?

Il calendario è stato definito in modo scaglionato, con le grandi imprese in prima fila e le micro e piccole ultime. Le scadenze sono state più volte prorogate — ma il quadro attuale post-Milleproroghe 2026 è definitivo per quasi tutte le categorie.

SCADENZARIO VIGENTE:

  • Grandi imprese: obbligo dal 30 giugno 2025.
  • Medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025.
  • Piccole imprese: obbligo dal 1° gennaio 2026. Proroga al 31 marzo 2026 per turismo-ricettivo, somministrazione e pesca.
  • Microimprese: stessa scadenza delle piccole — 1° gennaio 2026, con proroga settoriale al 31 marzo 2026.
  • Imprese della pesca e acquacoltura: proroga al 31 dicembre 2026.

Cosa perde concretamente un’impresa senza polizza catastrofale?

Non esistono sanzioni pecuniarie dirette per la mancata stipula. Il meccanismo sanzionatorio è indiretto ma pesante: l’impresa inadempiente viene tagliata fuori dai finanziamenti pubblici. Sia al momento della domanda, sia al momento dell’erogazione — e in caso di calamità naturale, probabilmente anche dai ristori straordinari.

Se stai valutando l’accesso a Iperammortamento 2026, Nuova Sabatini o bandi regionali, la verifica della polizza catastrofale va fatta prima della domanda. Non è solo un adempimento formale: in molti bandi diventa causa di inammissibilità già in fase di verifica documentale — e può bloccare l’erogazione anche a pratica approvata.


Franchigie, massimali e requisiti minimi: cosa deve contenere la polizza per essere conforme?

Non basta stipulare qualsiasi polizza: la copertura deve rispettare i requisiti minimi definiti dal DM n. 18/2025 (regolamento attuativo) e dal Decreto MEF del 27 febbraio 2026. Una polizza multi-rischio esistente che non rispetta questi parametri non è conforme.

Franchigia massima consentita

La franchigia (la parte del danno che resta a carico dell’impresa) non può superare il 15% del danno indennizzabile per la fascia di valore fino a 30 milioni di euro. Per i beni fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata. Per la fascia tra 1 e 30 milioni il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70%. Oltre 30 milioni, la negoziazione è libera — ma l’obbligo di assicurazione resta.

Eventi obbligatoriamente coperti

La polizza deve coprire obbligatoriamente: eventi sismici (purché i beni si trovino nell’area interessata, localizzata dalla Rete sismica nazionale dell’INGV), alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Le compagnie possono includere coperture aggiuntive, ma questi eventi sono il perimetro minimo inderogabile.

Polizze collettive e di gruppo

L’obbligo può essere assolto anche tramite polizze collettive (es. attraverso associazioni di categoria o consorzi), purché la copertura sia individualmente identificata e rispetti i requisiti minimi per ogni impresa aderente. La verifica di conformità deve poter essere prodotta su richiesta dell’ente erogatore di incentivi.

ATTENZIONE — DANNI INDIRETTI NON COPERTI

La polizza obbligatoria copre solo i danni materiali diretti ai beni strumentali. Non copre il fermo produttivo, il lucro cessante, i costi di ripristino delle scorte, i danni a terzi. Per queste voci occorre valutare coperture aggiuntive facoltative — spesso decisive per garantire la continuità operativa dopo un evento catastrofale.


Errori comuni da evitare sulla polizza catastrofale

Le imprese che si stanno adeguando fanno spesso gli stessi errori. Ecco i più frequenti, con il motivo che li genera — perché capire il “perché” dell’errore è l’unico modo per non ripeterlo.

  • 1. Ritenere valida la vecchia polizza multi-rischio. Molte polizze preesistenti coprono alcuni rischi catastrofali in modo parziale o con massimali non conformi. La conformità va verificata rispetto al DM n. 18/2025 e al Decreto MEF febbraio 2026, non rispetto al contratto in vigore. L’adeguamento avviene al primo rinnovo utile — ma va monitorato.
  • 2. Non assicurare i beni in leasing o affitto. Errore frequente nelle PMI che non sono proprietarie degli immobili. L’obbligo segue l’uso del bene, non il titolo. Chi usa un capannone in affitto per la produzione deve assicurarlo — e deve anche comunicarlo al proprietario.
  • 3. Sottovalutare il valore dei beni da assicurare. Assicurare i beni per un valore inferiore a quello reale (sotto-assicurazione) porta a indennizzi proporzionalmente ridotti in caso di sinistro. Il valore deve riflettere il costo di ricostruzione o sostituzione, non il valore contabile netto ammortizzato.
  • 4. Pensare che l’assenza di sanzione diretta significhi assenza di rischio. Non c’è multa, ma il meccanismo sanzionatorio indiretto è pesante: perdere l’accesso a Nuova Sabatini su un investimento da 500.000€ vale fino a 25.000-30.000€ di contributi persi — molto di più di qualsiasi costo della polizza.
  • 5. Non verificare la scadenza per la propria categoria dimensionale. Le imprese di media dimensione avevano scadenza al 1° ottobre 2025 — non al 1° gennaio 2026. Chi ha classificato la propria impresa come “piccola” in modo errato e ha aspettato fino a gennaio potrebbe avere già perso alcuni incentivi.
  • 6. Fermarsi alla copertura obbligatoria senza valutare i danni indiretti. La polizza legale copre solo i danni materiali diretti. Un alluvione che blocca la produzione per 60 giorni genera perdite ben superiori ai soli danni fisici ai macchinari. La copertura del fermo produttivo è facoltativa ma spesso indispensabile.
  • 7. Non produrre l’autocertificazione se l’impresa è esente. Le imprese prive di beni voce B-II non hanno l’obbligo — ma devono dichiararlo formalmente in sede di domanda di agevolazioni. Chi non lo fa rischia di vedersi rigettata la pratica per documentazione incompleta.

Domande frequenti sulla polizza catastrofale obbligatoria

L’Iperammortamento 2026 richiede la polizza catastrofale?

L’Iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale automatico (maggiorazione deducibile, senza istruttoria valutativa) e per questa ragione il Codice degli Incentivi D.Lgs. 184/2025 lo esclude formalmente dal perimetro delle misure precluse per mancanza di polizza. In linea tecnica, non è un requisito di accesso all’Iperammortamento. Tuttavia, la situazione normativa è in evoluzione: ogni decreto attuativo può estendere il perimetro. Consigliamo in ogni caso di regolarizzare la posizione, sia per non essere esposti su altri incentivi, sia per non trovarsi impreparati a eventuali aggiornamenti.

La mia impresa è una SRL senza immobili di proprietà: devo stipulare la polizza?

Dipende dai beni che utilizzi nell’attività. Se usi immobili, macchinari o attrezzature in locazione o leasing — anche senza esserne proprietario — rientri nell’obbligo. Se invece non hai in uso alcun bene classificabile nella voce B-II art. 2424 c.c. (es. SRL di pura consulenza con solo PC e arredi non industriali), sei esente. In quel caso, per accedere agli incentivi dovrai produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesta l’assenza di beni soggetti all’obbligo.

Avevo già una polizza multi-rischio che includeva eventi atmosferici: è sufficiente?

Probabilmente no, o almeno non senza verifiche. Le polizze multi-rischio tradizionali spesso non coprono il sisma, oppure lo coprono con franchigie superiori al 15% consentito, oppure escludono alluvioni in zone classificate a rischio. La verifica di conformità va fatta rispetto al DM n. 18/2025 e al Decreto MEF del 27 febbraio 2026. In caso di polizza esistente, l’adeguamento avviene al primo rinnovo o quietanzamento utile — ma serve la verifica ora, non al momento del rinnovo.

Cosa succede se presento domanda di incentivo senza avere la polizza?

La domanda viene rigettata per mancanza di un requisito di accesso. Per le misure MIMIT individuate nel Decreto del 18 giugno 2025, l’esclusione opera già dalla data del decreto per le grandi imprese, dal 2 ottobre 2025 per le medie, dal 1° gennaio 2026 per le micro e piccole. Non è sufficiente regolarizzarsi dopo la presentazione: la polizza deve essere vigente alla data della domanda e confermata in sede di erogazione.

Devo assicurare i beni al valore contabile di bilancio o al valore di mercato?

Al valore di ricostruzione o sostituzione, non al valore netto contabile. Un macchinario con valore contabile residuo di 20.000€ ma costo di sostituzione di 80.000€ deve essere assicurato per 80.000€. Assicurare per il valore contabile porta a una grave sotto-assicurazione: in caso di sinistro, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto rispetto al danno reale.

Il capannone è intestato a una società immobiliare separata: chi deve assicurarlo?

L’impresa che utilizza il capannone per la propria attività deve stipulare la polizza su quel bene, anche se la proprietà è di una terza società. Deve poi comunicare al proprietario l’avvenuta stipula. In caso di sinistro, l’indennizzo va al proprietario che è obbligato a usarlo per il ripristino. Se il proprietario non ripristina, l’imprenditore ha diritto al lucro cessante nel limite del 40% dell’indennizzo. In alternativa, la polizza può essere stipulata direttamente dalla società proprietaria — in quel caso l’imprenditore è esonerato sull’immobile già coperto.

Le polizze catastrofali sono deducibili fiscalmente?

Sì. I premi pagati per polizze assicurative inerenti all’attività d’impresa sono deducibili ai fini IRES/IRPEF come costi di gestione, nel rispetto delle regole generali di inerenza e competenza (art. 108 TUIR). Essendo una polizza obbligatoria per legge, l’inerenza è di norma automaticamente riconosciuta. Ai fini IVA, i premi assicurativi sono esenti (art. 10 DPR 633/72).

Mia impresa è in zona 4 (basso rischio sismico) e non vicina a fiumi: ha senso la polizza?

L’obbligo vale indipendentemente dalla zona di rischio: non è una scelta in base all’esposizione geografica. Detto questo, il costo in zona a basso rischio è sensibilmente più contenuto, e il beneficio principale non è solo la copertura del danno fisico: è l’accesso mantenuto agli incentivi pubblici. Per un’impresa che accede periodicamente a bandi o finanziamenti agevolati, il costo della polizza è di norma ampiamente inferiore al valore degli incentivi a cui si accede.


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