PMI innovative: Cosa sono, come diventarlo e agevolazioni disponibili
01 Febbraio 2023
Le PMI innovative sono società di capitali, anche cooperative, che rispettano i limiti dimensionali europei di piccola e media impresa e almeno due dei tre requisiti di innovatività previsti dall’art. 4 del D.L. 3/2015. Con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese accedono a incentivi fiscali per chi investe, Fondo di Garanzia ed esenzioni camerali. Non esiste limite di età.
IN SINTESI
- Chi: società di capitali (S.r.l., S.p.A., cooperative) con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
- Cosa serve: quattro requisiti cumulativi (residenza, bilancio certificato, non quotazione, non iscrizione come start-up innovativa) più almeno due dei tre requisiti di innovatività.
- Quanto vale: detrazione IRPEF del 30% fino a 1 milione di euro all’anno per chi investe, deduzione IRES del 30% fino a 1,8 milioni, accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia PMI, esenzione dall’imposta di bollo.
- Come: domanda telematica con Comunicazione Unica e modello S2, codice 050, allegando l’autocertificazione del legale rappresentante.
- Durata: nessun limite temporale, ma la permanenza va confermata ogni anno con dichiarazione di mantenimento dei requisiti.

Indice dei contenuti
- Cosa sono le PMI innovative e qual è il loro significato
- Quali sono i requisiti delle PMI innovative
- Differenza tra start up e PMI innovativa
- Iscrizione e Registro Imprese: come funziona
- Agevolazioni e vantaggi per l’impresa
- Vantaggi fiscali per chi investe
- Elenco delle PMI innovative in Italia
- Errori comuni da evitare
- Domande frequenti
Cosa sono le PMI innovative e qual è il loro significato?
Le PMI innovative sono uno status giuridico, non una forma societaria. Una S.r.l. o una S.p.A. già esistente non cambia natura: acquisisce una qualifica che si ottiene iscrivendosi in una sezione speciale del Registro delle Imprese e che apre l’accesso a un pacchetto di agevolazioni riservate.
La disciplina nasce con l’art. 4 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il cosiddetto Investment Compact), convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33. L’obiettivo dichiarato era estendere alle imprese già strutturate buona parte delle misure pensate tre anni prima per le start-up innovative, riconoscendo che l’innovazione non è appannaggio delle sole imprese giovani.
Il MIMIT descrive le PMI innovative come il secondo stadio evolutivo delle start-up innovative mature, pronte alla fase di crescita consolidata. È una lettura corretta ma parziale: molte PMI innovative non sono mai state start-up innovative. Sono aziende manifatturiere o di servizi con vent’anni di storia che investono stabilmente in ricerca, depositano brevetti o sviluppano software proprietario, e che scoprono di avere già i requisiti senza saperlo.
Questo è il punto che vale la pena fissare subito, perché è quello che porta più spesso a un’occasione mancata: per le PMI innovative non esiste alcun limite di età. Non c’è una finestra temporale da rispettare né una scadenza dello status. Finché i requisiti restano soddisfatti e vengono confermati ogni anno, la qualifica resta valida a tempo indeterminato.
Quali sono i requisiti delle PMI innovative?
Servono quattro requisiti cumulativi, tutti obbligatori, più almeno due dei tre requisiti di innovatività. Questa struttura è la differenza tecnica più rilevante rispetto alle start-up innovative, alle quali ne basta uno su tre.
I quattro requisiti cumulativi
- Dimensione di PMI europea ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
- Residenza in Italia, oppure in un altro Stato UE o aderente allo Spazio Economico Europeo purché con una sede produttiva o una filiale in Italia.
- Certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, redatta da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali.
- Azioni non quotate su un mercato regolamentato e assenza di iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
Il requisito che ferma più imprese è la certificazione del bilancio. Per una S.r.l. che non ha mai avuto un organo di controllo significa attivare una revisione volontaria, con costi e tempi da mettere in conto prima di avviare la pratica. È un adempimento sostanziale, non una formalità: senza bilancio certificato la domanda non è presentabile.
I tre requisiti di innovatività: ne servono almeno due
- Spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa.
- Personale altamente qualificato: almeno un quinto della forza lavoro complessiva composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno un terzo in possesso di laurea magistrale.
- Titolarità di una privativa industriale: l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti su un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. La privativa deve essere direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
ATTENZIONE: LA BASE DI CALCOLO DEL 3%
Il 3% non si calcola sul fatturato, ma sul maggiore tra costo della produzione e valore totale della produzione. Su un bilancio con costo della produzione di 2.000.000 di euro e valore della produzione di 1.800.000, la base è 2.000.000 e la soglia da raggiungere è 60.000 euro di spese in R&S, non 54.000. Confondere le due basi porta ad autocertificare un requisito che non si possiede, con il rischio concreto di cancellazione dalla sezione speciale e di recupero delle agevolazioni già fruite.
Le spese ammissibili vanno individuate con gli stessi criteri usati per le altre misure sull’innovazione, a partire dai manuali OCSE di riferimento. Se l’impresa sta già lavorando sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, gran parte dell’analisi è già fatta e può essere riutilizzata per dimostrare il requisito.
Qual è la differenza tra start up e PMI innovativa?
La start-up innovativa è definita dall’età, la PMI innovativa dalla struttura. Non sono due nomi per la stessa cosa e non sono alternative liberamente scelte: un’impresa non può essere iscritta contemporaneamente in entrambe le sezioni speciali.
- Anzianità: la start-up innovativa (art. 25 D.L. 179/2012) ha un limite temporale di permanenza nella sezione speciale, ridotto nella durata base dalla Legge 193/2024 con possibilità di estensione al ricorrere di requisiti rafforzati. La PMI innovativa non ha alcun limite di età, né in entrata né in permanenza.
- Dimensione: la start-up innovativa deve restare sotto i 5 milioni di euro di valore della produzione. La PMI innovativa può arrivare ai limiti dimensionali europei, quindi fino a 50 milioni di fatturato.
- Requisiti di innovatività: alla start-up ne basta uno su tre. Alla PMI innovativa ne servono due su tre.
- Bilancio certificato: non richiesto alla start-up innovativa, obbligatorio per la PMI innovativa.
- Agevolazioni: non coincidono. L’art. 4, comma 9 del D.L. 3/2015 estende alle PMI innovative gli articoli espressamente richiamati del D.L. 179/2012, non l’intero pacchetto start-up.
Il passaggio da start-up innovativa a PMI innovativa può avvenire senza soluzione di continuità: l’impresa che esce dai termini di permanenza o supera i limiti dimensionali della sezione start-up può transitare nella sezione PMI innovative mantenendo l’accesso alle agevolazioni, a condizione di possedere i requisiti più stringenti richiesti. Per il confronto puntuale con la disciplina delle start-up, abbiamo una pagina dedicata a caratteristiche e vantaggi delle start-up innovative.
Come funziona l’iscrizione delle PMI innovative al Registro Imprese?
La qualifica si acquisisce solo con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, su domanda telematica alla Camera di Commercio competente. Non è un riconoscimento automatico né discrezionale: è un regime di pubblicità basato sull’autocertificazione del legale rappresentante, che si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.
- Strumento: Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, con firma digitale del legale rappresentante e indirizzo PEC attivo.
- Modulistica: modello informatico S2, riquadro 32 “Start-up, incubatori, PMI innovative”, codice 050 per l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative.
- Allegato obbligatorio: autocertificazione del legale rappresentante in formato PDF/A, firmata digitalmente, che attesta il possesso dei requisiti e la veridicità delle informazioni del modello ministeriale. Se nella compagine sociale ci sono fiduciarie, serve anche l’autocertificazione con i dati dei fiducianti.
- Informazioni richieste: sede legale con sito internet, elenco soci con trasparenza su fiduciarie e holding, dati su attività e spese in R&S, titoli di studio ed esperienze professionali di soci e personale.
- Costi: esenzione dall’imposta di bollo; restano dovuti i diritti di segreteria e il diritto annuale camerale.
Il modello di autocertificazione è stato aggiornato dalle Camere di Commercio per recepire le modifiche della Legge 193/2024: va sempre scaricata la versione in vigore dal sito della Camera competente, perché le versioni precedenti vengono respinte.
Il rinnovo annuale è l’adempimento che si dimentica
L’iscrizione non è definitiva. Ogni anno il legale rappresentante deve depositare una dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti, entro i termini collegati al deposito del bilancio. Il mancato adempimento comporta la cancellazione dalla sezione speciale e la perdita delle agevolazioni collegate, con effetto dalla data di cancellazione.
È l’errore più frequente e anche il più evitabile: l’impresa completa l’iscrizione, incassa il vantaggio il primo anno e poi perde lo status per una scadenza non presidiata.
Quali sono le agevolazioni e i vantaggi delle PMI innovative?
Le agevolazioni si applicano a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, mai retroattivamente. Il pacchetto tocca l’accesso al credito, il diritto societario, la raccolta di capitali e gli oneri camerali.
- Fondo di Garanzia per le PMI: accesso gratuito e semplificato, con procedura agevolata rispetto alle imprese ordinarie. È il vantaggio più immediatamente monetizzabile per un’impresa che deve finanziare un piano di crescita.
- Incentivi fiscali agli investitori: detrazione IRPEF e deduzione IRES per chi sottoscrive capitale, trattata nel dettaglio nel paragrafo successivo.
- Deroghe al diritto societario: per le S.r.l. è possibile creare categorie di quote con diritti diversi, effettuare operazioni sulle proprie quote in determinate condizioni e offrire quote al pubblico.
- Equity crowdfunding: possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali online autorizzati, limitatamente a emissioni di nuove quote.
- Work for equity: regime fiscale agevolato per la remunerazione di collaboratori e fornitori con strumenti partecipativi.
- Esonero dall’imposta di bollo per gli atti depositati presso il Registro delle Imprese.
- Servizi di internazionalizzazione ICE: assistenza dedicata e condizioni agevolate sui servizi dell’Agenzia.
- Visibilità istituzionale attraverso la vetrina pubblica #ItalyFrontiers, utilizzabile in chiave commerciale e reputazionale.
Va detto con chiarezza cosa lo status non è: non è un contributo a fondo perduto e non eroga denaro. È un abilitatore. Il valore economico si produce quando l’impresa lo usa per attrarre capitale esterno, per accedere alla garanzia pubblica sul credito o per rafforzare il proprio posizionamento in sede di gara e di partnership. Un’impresa che si iscrive e poi non fa nulla di tutto questo ha sostenuto i costi della revisione del bilancio senza contropartita.
Quali vantaggi fiscali hanno gli investimenti in PMI innovative?
Chi investe in capitale di rischio di una PMI innovativa ammissibile ottiene una detrazione IRPEF del 30% su un massimo di 1 milione di euro per periodo d’imposta, oppure una deduzione IRES del 30% su un massimo di 1,8 milioni. La base normativa è l’art. 29 del D.L. 179/2012, esteso alle PMI innovative dall’art. 4, comma 9 del D.L. 3/2015.
L’agevolazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale e a riserva sovrapprezzo, anche indirettamente tramite OICR o società che investono prevalentemente in imprese innovative. L’acquisto di partecipazioni da terzi non rientra: l’incentivo premia il capitale nuovo che entra in azienda, non il passaggio di mano di quote esistenti.
Le condizioni da rispettare
- Holding period di tre anni: la partecipazione va mantenuta almeno tre anni. La cessione anticipata, anche parziale, comporta la decadenza e l’obbligo di restituire quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.
- PMI innovativa “ammissibile”: l’impresa deve ricevere l’investimento iniziale prima della prima vendita commerciale o entro sette anni da essa. Tra sette e dieci anni serve la valutazione di un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il proprio potenziale di generare rendimenti. Oltre, e senza limiti di età, serve un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico con investimento superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi cinque anni.
- Documentazione obbligatoria: l’investitore deve conservare la certificazione rilasciata dall’impresa che attesta di non aver superato il limite di 15 milioni di euro di conferimenti agevolati complessivi, e copia del piano di investimento (D.M. MISE 7 maggio 2019).
- Eccedenza: se la detrazione supera l’IRPEF lorda dell’anno, la Legge 162/2024 consente di trasformare l’eccedenza in credito d’imposta compensabile in F24.
Esempio numerico
Una persona fisica sottoscrive un aumento di capitale da 100.000 euro in una PMI innovativa ammissibile. La detrazione IRPEF spettante è pari al 30%, quindi 30.000 euro. Se l’IRPEF lorda dell’anno è di 18.000 euro, la detrazione la azzera e l’eccedenza di 12.000 euro può essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Se lo stesso investimento fosse effettuato da una società di capitali per 200.000 euro, la deduzione dall’imponibile IRES sarebbe di 60.000 euro, con un risparmio d’imposta di 14.400 euro ipotizzando un’aliquota IRES del 24%. In entrambi i casi la partecipazione va mantenuta per almeno tre anni.
ATTENZIONE: COSA È CAMBIATO E COSA È INCERTO
- Detrazione de minimis del 50% abolita per le PMI innovative. Il MIMIT ha confermato che l’incentivo in regime de minimis verso le PMI innovative vale solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 resta il regime ordinario del 30%. Il potenziamento al 65% introdotto dalla Legge 193/2024 riguarda le start-up innovative, non le PMI innovative.
- Esenzione sulle plusvalenze: il regime dell’art. 14 del D.L. 73/2021 riguarda le partecipazioni acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Per le sottoscrizioni effettuate dal 2026 la finestra è tecnicamente chiusa in assenza di una proroga: prima di impostare un’operazione su questo presupposto, va verificato lo stato della norma alla data dell’investimento.
Dove si trova l’elenco delle PMI innovative in Italia?
L’elenco ufficiale delle PMI innovative iscritte è pubblico e consultabile gratuitamente. Le fonti da usare sono due e servono a scopi diversi.
- #ItalyFrontiers è la vetrina ufficiale delle start-up e PMI innovative, pensata per la consultazione da parte di investitori e potenziali partner. Permette di vedere quali sono le PMI innovative iscritte, per settore e territorio.
- Il cruscotto e i report trimestrali pubblicati da MIMIT, Unioncamere e InfoCamere offrono i dati strutturali aggregati: numerosità, distribuzione regionale, valore della produzione, occupazione, operazioni del Fondo di Garanzia.
Consultare l’elenco prima di avviare la pratica ha un’utilità pratica: verificare come si sono qualificate le imprese del proprio settore aiuta a capire quali dei tre requisiti di innovatività sono più solidi da dimostrare nel proprio caso specifico.
Quali sono gli errori più comuni?
- Calcolare il 3% sul fatturato. La base è il maggiore tra costo e valore totale della produzione. È l’errore che più spesso produce un’autocertificazione non veritiera, con conseguenze che vanno oltre la semplice cancellazione.
- Non presidiare il rinnovo annuale. La dichiarazione di mantenimento non è opzionale e la decadenza è automatica. Va messa a calendario insieme al deposito del bilancio.
- Dare per scontato che le agevolazioni siano le stesse delle start-up. L’estensione opera solo per le disposizioni espressamente richiamate dall’art. 4, comma 9 del D.L. 3/2015. Costruire un piano su un beneficio non esteso è un errore che emerge tardi.
- Sottovalutare i costi e i tempi della certificazione del bilancio. Per chi non ha mai avuto un revisore è il collo di bottiglia della pratica, non un allegato da recuperare all’ultimo.
- Promettere all’investitore un beneficio fiscale senza verificare l’ammissibilità. La detrazione dipende dal rapporto tra investimento iniziale e prima vendita commerciale. Per un’impresa attiva da oltre sette anni servono perizia o business plan: se non ci sono, l’investitore non detrae.
- Trascurare il requisito di afferenza della privativa. Il brevetto o il software registrato devono essere direttamente collegati all’oggetto sociale e all’attività effettivamente svolta: un titolo non pertinente non regge in sede di verifica.
- Non coordinare lo status con le altre misure. Le spese che dimostrano il requisito di R&S sono spesso le stesse che alimentano crediti d’imposta e Patent Box: vanno tracciate una volta sola e in modo coerente, altrimenti si creano disallineamenti difficili da spiegare in caso di controllo.
Cosa cambia nei prossimi mesi
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI), in vigore dal 7 aprile 2026, delega il Governo ad adottare un testo unico su start-up innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori. La delega va esercitata entro dodici mesi e punta a superare la frammentazione normativa accumulata dal primo Startup Act del 2012.
Nel frattempo la disciplina applicabile resta quella dell’art. 4 del D.L. 3/2015 come modificata dalle Leggi 162/2024 e 193/2024. Per chi sta valutando l’iscrizione, questo significa due cose: i requisiti di accesso sono quelli attuali e non conviene attendere, ma la pianificazione fiscale di un’operazione di aumento di capitale pluriennale va rivista quando il decreto legislativo verrà pubblicato.
Dove trovare consulenza per PMI innovative in Italia?
Il lavoro utile non è la compilazione della pratica camerale, ma la verifica preventiva dei requisiti e il coordinamento dello status con le altre agevolazioni già in corso. La domanda al Registro Imprese è un adempimento telematico; quello che decide l’esito è l’analisi che la precede.
Isinet Consulting affianca le imprese su tre passaggi:
- Verifica di ammissibilità: analisi del bilancio e dell’organico per stabilire quali dei tre requisiti di innovatività sono effettivamente dimostrabili e con quale documentazione.
- Preparazione della pratica: ricostruzione delle spese in R&S con i criteri corretti, predisposizione dell’autocertificazione e gestione della trasmissione tramite Comunicazione Unica.
- Coordinamento con le altre misure: credito d’imposta R&S, Patent Box, Iperammortamento 2026 e bandi regionali di Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, perché le stesse spese vanno tracciate una volta sola e in modo coerente tra le diverse misure.
Domande frequenti sulle PMI innovative
Cosa sono le PMI innovative in Italia?
Sono società di capitali, anche in forma cooperativa, con i requisiti dimensionali di piccola e media impresa europea, che rispettano almeno due dei tre criteri di innovatività dell’art. 4 del D.L. 3/2015 e sono iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. È uno status qualificante, non una forma giuridica autonoma.
Quali sono i requisiti per diventare PMI innovativa?
Quattro requisiti cumulativi (dimensione di PMI europea, residenza in Italia o in UE/SEE con sede o filiale in Italia, ultimo bilancio certificato, azioni non quotate su mercato regolamentato e non iscrizione come start-up innovativa) e almeno due dei tre requisiti di innovatività: spese in R&S pari ad almeno il 3% del maggiore tra costo e valore della produzione, personale altamente qualificato, titolarità di brevetto o software registrato.
Che differenza c’è tra una start up innovativa e una PMI innovativa?
La start-up innovativa è definita dall’età e dalla dimensione contenuta, con un limite di permanenza nella sezione speciale e un solo requisito di innovatività su tre. La PMI innovativa non ha limiti di età, può arrivare ai massimali dimensionali europei, deve avere il bilancio certificato e due requisiti di innovatività su tre. Un’impresa non può essere iscritta in entrambe le sezioni contemporaneamente.
Un’azienda con vent’anni di attività può diventare PMI innovativa?
Sì. Non esiste alcun limite di anzianità per l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative. Contano i requisiti dimensionali, il bilancio certificato e i criteri di innovatività, non la data di costituzione. Attenzione però alla detrazione per gli investitori: per le imprese attive da più di sette anni dalla prima vendita commerciale servono condizioni aggiuntive (perizia di un esperto esterno oppure business plan su nuovo prodotto o mercato).
Quali sono i vantaggi fiscali per chi investe in una PMI innovativa?
Detrazione IRPEF del 30% su un massimo di 1 milione di euro per periodo d’imposta per le persone fisiche e deduzione IRES del 30% su un massimo di 1,8 milioni per i soggetti IRES, con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni. L’eventuale eccedenza della detrazione rispetto all’IRPEF lorda può essere trasformata in credito d’imposta compensabile. La detrazione de minimis del 50% per le PMI innovative è stata abolita per gli investimenti successivi al 31 dicembre 2024.
Quanto costa iscriversi come PMI innovativa?
La pratica di iscrizione è esente dall’imposta di bollo, mentre restano dovuti i diritti di segreteria e il diritto annuale camerale. Il costo rilevante non è quello camerale: è la certificazione dell’ultimo bilancio da parte di un revisore, obbligatoria e a carico dell’impresa, che per una società priva di organo di controllo va attivata prima di presentare la domanda.
Per quanto tempo si resta PMI innovativa?
Senza limiti di tempo, finché i requisiti sono posseduti. La permanenza però va confermata ogni anno con una dichiarazione di mantenimento depositata dal legale rappresentante nei termini collegati al deposito del bilancio. In assenza di rinnovo si viene cancellati dalla sezione speciale e le agevolazioni cessano.
Dove posso trovare consulenza per PMI innovative in Italia?
Isinet Consulting affianca le PMI nella verifica dei requisiti, nella preparazione della pratica di iscrizione e nel coordinamento dello status con credito d’imposta R&S, Patent Box, Iperammortamento e bandi regionali. Operiamo principalmente con imprese di Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Per una verifica preliminare servono l’ultimo bilancio approvato e la composizione dell’organico.
Dove si consulta l’elenco delle PMI innovative iscritte?
Sulla vetrina ufficiale #ItalyFrontiers, che raccoglie start-up e PMI innovative iscritte nelle sezioni speciali del Registro delle Imprese. I dati aggregati su numerosità, distribuzione territoriale e andamento sono pubblicati nei report periodici di MIMIT, Unioncamere e InfoCamere.

ISINET Consulting
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Normativa e fonti ufficiali
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4 — convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact)
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. 25-32 — convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE — definizione di micro, piccola e media impresa
- Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 21 — aiuti al finanziamento del rischio
- D.M. MISE 7 maggio 2019 — modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento (G.U. n. 156 del 5 luglio 2019)
- Legge 28 ottobre 2024, n. 162 e Legge 16 dicembre 2024, n. 193
- Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 24 — delega per il testo unico su start-up e PMI innovative
- MIMIT — sezione PMI innovative (requisiti, agevolazioni, guide e modulistica)
- Registro Imprese — sezione PMI innovative (check list requisiti e tutorial iscrizione)
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