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Il nuovo Bando-Tipo e Codice degli Incentivi: cosa cambia per le imprese

29 Luglio 2026

Il Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025) e il bando-tipo MIMIT del 18 giugno 2026 impongono ai nuovi bandi per le imprese una struttura uguale in 15 sezioni. Non sono un nuovo contributo: cambiano i requisiti di esclusione da verificare prima della domanda, gli elementi premianti, il CUP obbligatorio e gli obblighi dopo la concessione.

IN SINTESI

  • Cos’è: una riforma di sistema (D.Lgs. 184/2025) che introduce uno schema di bando standardizzato — il “bando-tipo” — uguale per tutte le amministrazioni che erogano incentivi alle imprese.
  • Chi riguarda: imprese di ogni dimensione che partecipano a bandi con istruttoria tecnico-economica; esclusi gli incentivi contributivi e quelli fiscali a erogazione automatica.
  • Da quando: il Codice è in vigore dal 1° gennaio 2026; il bando-tipo è obbligatorio dal decreto MIMIT 18 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2026.
  • Cosa cambia in pratica: 15 sezioni fisse, cause di esclusione uniformi, elementi premianti da preparare in anticipo, riserva del 60% alle PMI, CUP obbligatorio dalla domanda, vincoli di mantenimento dei beni per 3 o 5 anni.
  • Cosa non cambia: il criterio è la data di pubblicazione del bando, non quella della domanda — i bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2026 restano soggetti alla vecchia disciplina.

Cos’è il Codice degli Incentivi e cos’è il bando-tipo del MIMIT?

Il Codice degli Incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184) è la riforma organica che, dal 1° gennaio 2026, riscrive le regole generali di accesso, gestione, erogazione e controllo delle agevolazioni pubbliche alle imprese in Italia. Non tocca i singoli bandi né introduce nuovi contributi: definisce un impianto comune — principi, definizioni, procedure — a cui tutte le amministrazioni che erogano incentivi devono attenersi, superando la frammentazione che finora ha caratterizzato il sistema.

Il Codice è organizzato in cinque capi: disposizioni generali e definizioni (artt. 1-3), programmazione e coordinamento Stato-Regioni tramite il Tavolo permanente degli incentivi (artt. 4-5), attuazione — bando-tipo, esclusioni, premialità, accesso, erogazione, revoche, controlli (artt. 6-19) — valutazione e trasparenza (artt. 20-22), disposizioni transitorie e finali (artt. 23-28).

Il decreto Bando-tipo del 18 giugno 2026

Il bando-tipo è lo schema operativo che attua l’art. 6 del Codice: individua in forma tabellare i contenuti obbligatori di ogni nuovo bando e la loro sequenza fissa. È stato approvato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 164) il 17 luglio 2026. Da questa data, ogni nuovo bando emanato dalle amministrazioni competenti — salvo motivata deroga sui soli punti incompatibili con la specifica agevolazione — è organizzato secondo le stesse 15 partizioni, sempre nello stesso ordine: dalla finalità del bando alle risorse disponibili, dai soggetti beneficiari alle spese ammissibili, dalla procedura di accesso a quella di erogazione, fino a revoche, controlli e trattamento dei dati.

Per chi segue più bandi contemporaneamente, questo significa poter individuare rapidamente, in qualunque nuovo avviso, dove si trova ciascuna informazione critica — requisiti, spese ammissibili, scadenze — invece di ricostruire ogni volta la struttura del documento da zero.

Quali bandi restano esclusi dal bando-tipo

Il decreto si applica a tutte le agevolazioni al sistema produttivo attivate con bando, con due esclusioni operative rilevanti:

  • Incentivi contributivi: restano attivati secondo la disciplina di settore, senza obbligo di bando-tipo.
  • Incentivi fiscali a erogazione automatica: esclusi (es. crediti d’imposta a click-day/prenotazione senza istruttoria); il bando-tipo si applica solo agli incentivi fiscali che prevedono una vera istruttoria tecnico-economico-finanziaria.

Quali requisiti verificare prima di presentare domanda?

Il Codice codifica per la prima volta in modo unitario le cause di esclusione “sempre precluse”, indipendentemente da cosa dica il singolo bando (art. 9). Prima di avviare qualsiasi pratica, un’impresa dovrebbe poter escludere in autonomia le seguenti situazioni:

  • Cause di decadenza, sospensione o divieto antimafia, o tentativo di infiltrazione mafiosa (sopra le soglie di importo rilevanti).
  • Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o altro divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  • Condanne definitive di legali rappresentanti o amministratori per reati ostativi previsti dalla disciplina sui contratti pubblici.
  • Irregolarità contributive (DURC), verificate d’ufficio dal soggetto competente — validità 120 giorni.
  • Operazioni di delocalizzazione pregresse rilevanti o cessazione di attività.
  • Mancata stipula della polizza catastrofale obbligatoria dove prevista dalla L. 213/2023 (esclusi gli incentivi fiscali automatici e contributivi).

Verificare questi punti prima di avviare l’istruttoria evita di investire tempo — proprio e del consulente — su una domanda che risulterebbe comunque esclusa.

Soccorso istruttorio: cosa è sanabile e cosa no

L’art. 14 uniforma il soccorso istruttorio per tutti gli incentivi: sono sanabili le omissioni o irregolarità su informazioni, dati e chiarimenti. Non sono invece sanabili — e comportano l’inammissibilità della domanda — tre situazioni:

  • Le irregolarità che rendono incerta l’identità del soggetto proponente.
  • La mancanza di documentazione qualificata dal bando come essenziale “a pena di inammissibilità”.
  • La presentazione della domanda con modalità difformi da quelle previste dal bando, ad esempio un canale telematico errato.

ATTENZIONE — UN ERRORE DI FORMA PUÒ DIVENTARE IRRIMEDIABILE

Conviene preparare con cura la documentazione fin dalla prima raccolta, senza contare sulla possibilità di correggere dopo la presentazione errori di sostanza su identità del proponente, documentazione essenziale o canale di invio: su questi tre punti il soccorso istruttorio non si applica.


Quali sono gli elementi premianti e la riserva PMI?

L’art. 8 del Codice codifica cinque elementi premianti “di sistema”, che i bandi devono valorizzare — salvo motivata incongruità — con punteggio aggiuntivo, riserva di risorse o incremento dell’agevolazione. Ottenerli richiede tempo: conviene muoversi prima che il bando sia aperto, non dopo.

Elemento premianteRequisitoDocumento da avere pronto
Rating di legalitàIscrizione nell’elenco AGCM alla data di presentazione istanzaAttestazione rating di legalità
Certificazione parità di GenerePossesso certificazione UNI/PdR 125 alla data di presentazioneCertificato parità di genere
Assunzione persone con disabilitàAssunzioni aggiuntive rispetto agli obblighi L. 68/1999Prospetto assunzioni / piano occupazionale
Lavoro giovanile e femminileMisure di welfare, quote occupazionali, certificazioni dedicateDati occupazionali per età/genere
Natalità e curaMisure di welfare a favore della genitorialitàPolicy aziendali di welfare

ATTENZIONE — DICHIARAZIONE NON VERITIERA SU UN REQUISITO PREMIANTE

Se determinante per l’ammissione, comporta la revoca dell’intera agevolazione — non solo la perdita del punteggio. Conviene procurarsi le certificazioni originali, non limitarsi a un’autodichiarazione, prima di costruire il punteggio previsionale in fase di analisi di fattibilità.

La riserva minima per le PMI

L’art. 8, comma 5, fissa una riserva minima del 60% delle risorse di ciascun incentivo a favore delle PMI, di cui almeno il 25% destinato a micro e piccole imprese (e ai lavoratori autonomi, ove ammessi). Per le imprese di piccola dimensione è un dato rilevante nella valutazione di convenienza a presentare domanda: a parità di merito, le risorse dedicate sono normativamente garantite in misura significativa.


Quali obblighi nascono dopo l’ammissione al contributo?

CUP obbligatorio fin dalla domanda

Il CUP diventa elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell’incentivo (art. 20) ed è assegnato già alla domanda di accesso. Le fatture elettroniche devono riportarlo correttamente per essere considerate “regolarmente emesse” ai fini della rendicontazione. Implicazione pratica: dal primo contatto con il fornitore per l’emissione delle fatture relative al progetto, va comunicato il CUP e verificato che compaia in fattura — un CUP mancante o errato può compromettere l’ammissibilità della spesa.

Vincoli di mantenimento dei beni: 3 o 5 anni

L’art. 17, comma 2, lett. c) fissa — in assenza di diversa indicazione del bando — un vincolo di destinazione dei beni agevolati di 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, dalla data di completamento dell’investimento. L’alienazione, cessione o distrazione del bene prima di tale termine è causa di revoca, totale o parziale in proporzione. Questo significa tenere traccia della scadenza a 3/5 anni e valutare preventivamente, insieme al proprio consulente, qualunque sostituzione di macchinari, cessione di ramo d’azienda o operazione straordinaria in questo arco temporale.

Delocalizzazione: comunicazione preventiva obbligatoria

L’art. 16 introduce obblighi di comunicazione preventiva al MIMIT e al Ministero del Lavoro in caso di delocalizzazione, con termini di 90 giorni (180 per le grandi imprese) prima dell’avvio dell’operazione. L’assenza di comunicazione rende nulli i licenziamenti collegati.

ATTENZIONE — SANZIONI SULLA DELOCALIZZAZIONE EXTRA-UE

Oltre alla decadenza dalle agevolazioni con restituzione maggiorata, per le delocalizzazioni extra-UE/SEE è prevista una sanzione amministrativa da 2 a 4 volte l’aiuto fruito, oltre al divieto di accesso a nuovi incentivi per 5 anni (10 per le grandi imprese). Le imprese con piani di riorganizzazione produttiva dovrebbero inserire questo tema nella propria due diligence interna prima di qualsiasi nuova domanda.

Tracciabilità dei pagamenti e revoche

Il bando-tipo codifica l’obbligo di pagamenti tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili, carte, contanti solo entro i limiti di legge) e favorisce il ricorso alle opzioni di costo semplificate dove compatibili con la disciplina UE. In caso di revoca per fatti imputabili al beneficiario o per delocalizzazione, l’art. 17 comma 4 fissa la restituzione al tasso BCE di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali; nessuna maggiorazione in caso di rinuncia spontanea o rideterminazione per minori spese sostenute — per questo, se si prevedono difficoltà a completare il progetto, conviene comunicarlo per tempo al consulente e valutare la rinuncia piuttosto che restare inadempienti.


Bando pubblicato prima o dopo il 2026: quale regime si applica?

La disciplina transitoria (art. 25 del Codice) va sempre verificata prima di presentare una nuova domanda. Il criterio è la data di pubblicazione del bando, non quella della domanda:

SituazioneRegime applicabile
Bando pubblicato prima del 1° gennaio 2026Restano applicabili le previgenti disposizioni di riferimento — nessun impatto sulle domande già in corso
Bando pubblicato dal 1° gennaio 2026 in poiSi applica il Capo III del Codice (artt. 6-19); dal 17 luglio 2026 anche il bando-tipo per i nuovi bandi
Programma degli incentivi, Tavolo permanente, valutazioniDecorrenza differita al decreto attuativo ex art. 4 comma 4 — non ancora pubblicato
Monitoraggio via CUP generalizzatoDecorrenza differita al decreto attuativo MEF-MIMIT — non ancora pubblicato

ATTENZIONE — VERIFICARE SEMPRE LA DATA DEL BANDO, NON DELLA DOMANDA

Se un bando è stato pubblicato prima del 1° gennaio 2026, si applica ancora la vecchia disciplina di settore anche se la domanda viene presentata oggi. Molte imprese danno per scontato che valga il regime nuovo solo perché la domanda è recente: non è così.


Come si prepara un’impresa al nuovo bando-tipo?

Un esempio concreto: un’impresa manifatturiera di 25 addetti individua un nuovo bando regionale per l’acquisto di macchinari, pubblicato ad agosto 2026 e quindi soggetto al bando-tipo. Prima di avviare la pratica, il consulente verifica in ordine: la regolarità del DURC (validità 120 giorni, da controllare con anticipo rispetto all’apertura dello sportello); l’assenza di cause ostative antimafia o penali sui legali rappresentanti; il possesso della polizza catastrofale, obbligatoria dal 2025-2026 a seconda della dimensione d’impresa; l’eventuale iscrizione all’elenco AGCM per il rating di legalità, che se già posseduto vale punteggio aggiuntivo in graduatoria.

Solo a questo punto si passa alla compilazione della domanda, comunicando subito ai fornitori il CUP assegnato in fase di accesso e impostando fin dal primo pagamento una contabilità dedicata e tracciabile. Se il progetto prevede macchinari a rischio di sostituzione nel breve periodo, si valuta preventivamente l’impatto del vincolo di mantenimento a 3 anni prima di firmare eventuali contratti di fornitura con clausole di aggiornamento tecnologico anticipato.

Checklist operativa prima di presentare domanda

  1. Verificare il possesso di rating di legalità, certificazione parità di genere o altre certificazioni premianti pertinenti al proprio settore.
  2. Controllare la regolarità del DURC con congruo anticipo, vista la validità di 120 giorni.
  3. Predisporre, per ogni investimento agevolabile, una contabilità dedicata con pagamenti sempre tracciabili.
  4. Comunicare al consulente qualunque intenzione di cedere o sostituire beni oggetto di una precedente agevolazione, prima del decorso dei 3 o 5 anni dal completamento dell’investimento.
  5. Coinvolgere il consulente prima — non dopo — di operazioni societarie straordinarie (fusioni, cessioni di ramo, delocalizzazioni).
  6. Richiedere sempre al fornitore l’indicazione del CUP in fattura non appena comunicato.

Errori comuni da evitare

  • Confondere il Codice con una nuova agevolazione: non stanzia risorse né introduce contributi — cambia le regole procedurali con cui i bandi già previsti vengono strutturati.
  • Presentare domanda senza autoverificare le cause di esclusione: DURC, antimafia, precedenti penali e polizza catastrofale vanno controllati prima, non scoperti in fase di istruttoria.
  • Aspettare l’apertura del bando per ottenere le certificazioni premianti: rating di legalità e certificazione parità di genere richiedono tempi tecnici che a bando aperto non ci sono più.
  • Dimenticare di comunicare il CUP ai fornitori: una fattura senza CUP corretto rischia di non essere considerata regolarmente emessa ai fini della rendicontazione.
  • Sottovalutare i vincoli di mantenimento dei beni in operazioni straordinarie: una fusione o una cessione di ramo nel periodo di vincolo (3 o 5 anni) può innescare una revoca anche parziale.
  • Non verificare la data di pubblicazione del bando: il regime applicabile dipende da quella data, non dalla data della domanda.
  • Contare sul soccorso istruttorio per errori di sostanza: identità del proponente, documentazione essenziale e canale di invio non sono sanabili dopo la presentazione.
  • Non pianificare il cash-flow sui tempi reali di erogazione: acconto, SAL e saldo hanno tempistiche proprie — il contributo non è liquidità immediata dall’avvio dei lavori.

Domande frequenti sul Codice degli Incentivi e sul bando-tipo

Il Codice degli Incentivi introduce nuovi contributi per le imprese?

No. Il D.Lgs. 184/2025 non stanzia risorse né crea nuove misure: definisce le regole procedurali comuni — bando-tipo, esclusioni, premialità, controlli — che i singoli incentivi, già previsti da leggi specifiche, devono seguire.

Da quando si applica il bando-tipo ai nuovi bandi?

Il decreto attuativo MIMIT è del 18 giugno 2026 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 164) il 17 luglio 2026. Da questa data i nuovi bandi soggetti al Codice devono seguire lo schema in 15 sezioni, salvo deroghe motivate.

Cosa succede ai bandi già pubblicati prima del 2026?

Restano soggetti alla disciplina previgente. Il criterio non è la data della domanda ma quella di pubblicazione del bando: chi presenta domanda oggi su un bando pubblicato nel 2025 segue ancora le vecchie regole di quel bando.

Quali incentivi sono esclusi dal bando-tipo?

Gli incentivi contributivi, che seguono la disciplina di settore, e gli incentivi fiscali a erogazione automatica senza istruttoria valutativa, come i crediti d’imposta a click-day.

Cosa sono gli elementi premianti nel bando-tipo?

Sono cinque fattori — rating di legalità, certificazione di parità di genere, assunzione di persone con disabilità, occupazione giovanile e femminile, misure di welfare per la natalità — che i bandi devono valorizzare con punteggio aggiuntivo, riserva di risorse o contributo più alto.

Quanto dura il vincolo di mantenimento dei beni agevolati?

In assenza di diversa indicazione del bando, 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell’investimento. Cedere o distrarre il bene prima di questo termine è causa di revoca.

Il CUP è obbligatorio per tutti gli incentivi?

Il CUP diventa elemento essenziale del ciclo di vita dell’incentivo per le misure soggette al Codice, assegnato già in fase di domanda. Le fatture devono riportarlo correttamente per essere considerate regolarmente emesse ai fini della rendicontazione.

Cosa rischia un’impresa che delocalizza dopo aver ricevuto un incentivo?

Decadenza dall’agevolazione con restituzione maggiorata di interessi; per le delocalizzazioni extra-UE/SEE anche una sanzione da 2 a 4 volte l’aiuto fruito e il divieto di accedere a nuovi incentivi per 5 anni (10 per le grandi imprese), se la comunicazione preventiva a MIMIT e Ministero del Lavoro non viene rispettata.


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