Iperammortamento vs Credito d’imposta 4.0: cosa cambia
Dal 1° gennaio 2026 il credito d’imposta Transizione 4.0 non esiste più: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436) lo ha sostituito con il nuovo iperammortamento, una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali 4.0 fino al 180%, valida per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Cambia tutto: non più un credito da compensare in F24, ma una maxi-deduzione che riduce IRES e IRPEF lungo il piano di ammortamento del bene. In questa guida confrontiamo i due strumenti punto per punto: meccanismo, aliquote, tempi di recupero, adempimenti e convenienza, con esempi numerici concreti.

Indice
- Perché il credito d’imposta 4.0 è stato sostituito
- Come funzionava il credito d’imposta 4.0
- Come funziona il nuovo iperammortamento 2026
- Tabella di confronto: le differenze punto per punto
- Quanto cambia in numeri: un esempio concreto
- A chi conviene il nuovo regime (e a chi conviene meno)
- Regime transitorio: la coda del credito d’imposta 4.0
- Come può aiutarti Isinet Consulting
- Domande frequenti
- Richiedi una consulenza gratuita
Perché il credito d’imposta 4.0 è stato sostituito
Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha abbandonato il meccanismo del credito d’imposta che aveva caratterizzato Transizione 4.0 (L. 178/2020) e Transizione 5.0, tornando allo strumento della maggiorazione del costo deducibile già utilizzato tra il 2017 e il 2019. Le ragioni sono principalmente di finanza pubblica: il credito d’imposta era “moneta fiscale” immediatamente spendibile in F24, mentre l’iperammortamento diluisce l’onere per lo Stato lungo gli anni di ammortamento dei beni e ne subordina la fruizione alla presenza di redditi imponibili. In cambio, le aliquote nominali sono state aumentate in modo significativo: si passa dal 20% del credito 4.0 al 180% di maggiorazione sulla prima fascia di investimento.
Come funzionava il credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta Transizione 4.0 riconosceva alle imprese una percentuale del costo dei beni strumentali 4.0 sotto forma di credito compensabile in F24 in tre quote annuali. Nella sua ultima versione (2025) le aliquote per i beni materiali erano:
- 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per la quota da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota da 10 a 20 milioni di euro.
I suoi due grandi pregi: era fruibile anche dalle imprese in perdita (il credito si usa per pagare qualsiasi tributo o contributo, indipendentemente dall’utile) e aveva tempi di recupero rapidi, tre anni. Il limite: aliquote contenute e, dal 2025, l’esclusione del software 4.0 dall’agevolazione.
Come funziona il nuovo iperammortamento 2026
L’iperammortamento non restituisce denaro: aumenta figurativamente il costo fiscale del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento (o dei canoni di leasing) deducibili da IRES e IRPEF. Le aliquote di maggiorazione, calcolate per scaglioni annuali di investimento, sono:
| Scaglione di investimento annuo | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% |
I beni agevolabili sono quelli elencati negli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla L. 199/2025, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Due novità rilevanti rispetto al regime precedente: il software 4.0 rientra nell’agevolazione (era stato escluso dal credito d’imposta nel 2025), mentre restano escluse le soluzioni cloud e SaaS; inoltre, con il DL 38/2026 (convertito nella L. 88/2026) è stato eliminato il vincolo di produzione UE/SEE dei beni, che rimane solo per moduli e celle fotovoltaiche.
Attenzione agli adempimenti: il nuovo regime introduce una procedura tramite il portale GSE (operativo da giugno 2026) con fino a cinque comunicazioni obbligatorie (preventiva, di conferma entro 60 giorni, di completamento entro il 15/11/2028), la perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti i beni — sparisce l’autocertificazione sotto soglia — e la certificazione contabile di un revisore legale sulle spese sostenute. Una gestione documentale errata comporta la decadenza dal beneficio.
Tabella di confronto: le differenze punto per punto
| Caratteristica | Credito d’imposta 4.0 (fino al 2025) | Iperammortamento 2026-2028 |
|---|---|---|
| Meccanismo | Credito compensabile in F24 | Maggiorazione del costo deducibile (IRES/IRPEF) |
| Aliquota prima fascia | 20% fino a 2,5 M€ | 180% fino a 2,5 M€ |
| Tempi di recupero | 3 quote annuali | Lungo il piano di ammortamento del bene (spesso 5-10 anni) |
| Impresa in perdita | Fruibile comunque | Serve reddito imponibile; |
| Software 4.0 | Escluso dal 2025 | Incluso (Allegato V); esclusi cloud e SaaS |
| Perizia tecnica | Asseverata sopra 300.000 €, autocertificazione sotto | Asseverata obbligatoria per tutti i beni |
| Procedura | Comunicazione MIMIT | Fino a 5 comunicazioni sul portale GSE + certificazione contabile del revisore |
| Finestra temporale | Coda: interconnessione entro 30/06/2026 per prenotazioni 2025 | Investimenti dal 01/01/2026 al 30/09/2028 |
Quanto cambia in numeri: un esempio concreto
Prendiamo un macchinario 4.0 da 100.000 € con coefficiente di ammortamento del 20% (5 anni), acquistato da una società di capitali con IRES al 24%.
Con il credito d’imposta 4.0 (regime 2025): credito del 20% = 20.000 €, utilizzabile in F24 in tre quote annuali da circa 6.667 €, anche in assenza di utili.
Con l’iperammortamento 2026: il costo fiscale diventa 100.000 + 180.000 = 280.000 €. La quota di ammortamento deducibile passa da 20.000 € a 56.000 € l’anno: 36.000 € di deduzione extra annua, pari a un risparmio IRES di 8.640 € l’anno per 5 anni. Beneficio complessivo: 43.200 €, più del doppio del credito 4.0 — ma distribuito nel tempo e a condizione di avere utili capienti.
In sintesi: sulla prima fascia l’incentivo nominale passa da un equivalente del 20% a circa il 43,2% del costo del bene. Il rovescio della medaglia è finanziario: il credito d’imposta era liquidità quasi immediata, l’iperammortamento è un risparmio fiscale spalmato su tutta la vita utile del bene. Da notare anche che le quote maggiorate non incidono sugli acconti d’imposta dovuti per il 2026.
A chi conviene il nuovo regime (e a chi conviene meno)
Chi ci guadagna
Le imprese strutturalmente in utile, con redditi imponibili capienti, che pianificano investimenti in macchinari e software 4.0 nella fascia fino a 2,5 milioni: per loro il beneficio complessivo è più che raddoppiato rispetto al credito 4.0. Inoltre, poiché i massimali si rigenerano ogni anno, frazionare un investimento importante su più esercizi consente di restare nello scaglione al 180%: un tema di pianificazione fiscale dove la consulenza fa la differenza.
Chi deve fare attenzione
Le imprese in perdita o con utili modesti: la deduzione maggiorata non produce risparmio nell’anno e slitta in avanti. Le start-up e le aziende che contavano sul credito d’imposta come strumento di liquidità a breve. In questi casi conviene valutare alternative come i bandi a fondo perduto regionali o la Nuova Sabatina, eventualmente in combinazione: un’analisi caso per caso è indispensabile.
Regime transitorio: la coda del credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta 4.0 non scompare del tutto nel 2026: chi ha prenotato l’investimento entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconto di almeno il 20%) può ancora completare l’acquisto con interconnessione entro il 30 giugno 2026 e fruire del credito in F24. Specularmente, l’iperammortamento copre gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028, con possibilità di completare entro quella data investimenti prenotati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2027. È vietato il cumulo dei due strumenti sugli stessi beni: ogni investimento va attribuito al regime corretto, pena la decadenza.
Come può aiutarti Isinet Consulting
Il passaggio dal credito d’imposta all’iperammortamento non è solo un cambio di aliquote: è un cambio di logica, di adempimenti e di rischi. Isinet Consulting, specializzata in finanza agevolata per le PMI, ti affianca nella verifica di ammissibilità dei beni (Allegati IV e V), nel calcolo comparato della convenienza rispetto alle alternative disponibili, nella gestione delle comunicazioni GSE e nel coordinamento di periti e revisori, fino alla corretta fruizione del beneficio in dichiarazione.
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Domande frequenti
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