Bando FVG Fotovoltaico e Accumulo 2026: guida per manifatturiero, terziario e costruzioni
28 Luglio 2026
Il bando FVG per fotovoltaico e accumulo (art. 77 bis L.R. 3/2021) eroga contributi a fondo perduto fino a 500.000 € — con intensità dal 10% al 50% in base alla potenza dell’impianto — a favore di imprese del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni che installano impianti fotovoltaici fino a 5.000 kWp. Le domande si presentano dal 20 luglio al 30 settembre 2026: il progetto va avviato solo dopo l’invio della domanda, pena l’inammissibilità.
IN SINTESI
- Chi: micro, piccole, medie e grandi imprese del manifatturiero, del terziario (commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione, attività professionali, attività amministrative, attività sportive/intrattenimento, altri servizi) e delle costruzioni, con sede o unità locale in FVG — anche da aprire dopo la presentazione della domanda.
- Quanto: 50% (micro-piccole imprese) / 40% (medie) / 30% (grandi) fino a 1.000 kWp; 20% da 1.000 a 3.000 kWp; 10% da 3.000 a 5.000 kWp. Spesa minima 20.000 €, contributo massimo 500.000 € per impresa.
- Entro quando: domande dal 20 luglio al 30 settembre 2026. Il progetto deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda e concluso entro 15 mesi dal decreto di concessione (+6 mesi di proroga).
- Come: domanda telematica sul sistema IOL con SPID/CIE/CNS, corredata da relazione tecnica di un tecnico abilitato. Serve un punteggio minimo di 12 punti su 32 (Allegato A). Istruttoria a sportello, 120 giorni.
- Cumulabilità: NON cumulabile con altri aiuti di Stato o de minimis sulle stesse spese (art. 6). Cumulabile con garanzie e con misure fiscali a carattere generale non selettive, come l’Iperammortamento 2026.

Indice degli argomenti
- Cos’è il bando FVG fotovoltaico 2026 e a chi si rivolge?
- Quali imprese possono partecipare?
- Quali impianti e sistemi sono finanziabili?
- Quali spese sono ammissibili (e quali no)?
- Quanto vale il contributo? Intensità e tetti di spesa
- Come e quando si presenta la domanda?
- Esempio numerico: quanto vale in pratica?
- Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni?
- Fotovoltaico FVG o bando FESR efficientamento: quale scegliere?
- Quali sono gli errori più comuni da evitare?
- Domande frequenti
- Normativa e fonti ufficiali
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Cos’è il bando FVG fotovoltaico 2026 e a chi si rivolge?
È un contributo regionale a fondo perduto, disciplinato dal Regolamento approvato con DPReg. 20 giugno 2024, n. 077/Pres (attuativo dell’art. 77 bis della L.R. 3/2021 “SviluppoImpresa”), che finanzia l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici nuovi o il potenziamento di impianti preesistenti, destinati all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Lo stanziamento per il 2026 è di 10.500.000 euro. Le domande si aprono con il decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 38513/GRFVG del 16 luglio 2026, che fissa la finestra di presentazione dal 20 luglio al 30 settembre 2026.
NOVITÀ 2026 — DA MISURA SOLO MANIFATTURIERO A MISURA MULTISETTORE
Il regolamento originario del 2024 era riservato alle sole imprese del manifatturiero. Con le modifiche approvate con DPReg. 10 luglio 2026, n. 086/Pres, la platea dei beneficiari si è allargata a numerosi settori del terziario e delle costruzioni. Le imprese che avevano scartato questa misura negli anni scorsi perché “fuori settore” devono rivalutarla: molte oggi rientrano.
Quali imprese possono partecipare?
Possono presentare domanda micro, piccole, medie e grandi imprese — anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica — che svolgono, nella sede legale o unità locale dove realizzano l’intervento, un’attività rientrante in uno dei settori ammessi, individuati per sezione e codice ATECO.
| Settore | Sezione ATECO 2025 | Esclusioni specifiche |
|---|---|---|
| Manifatturiero | Sezione C | — |
| Commercio | Sezione G | Esclusi codici 46.1 e 47.9 |
| Trasporto e magazzinaggio | Sezione H | Limitato a trasporto merci su strada/traslochi (49.4) e magazzinaggio/deposito (52.1) |
| Alloggio e ristorazione | Sezione I | Esclusi codici 55.20.5, 56.11.9, 56.4 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | Sezione N* | Esclusi codici 70 e 73.3 |
| Attività amministrative e servizi di supporto | Sezione O* | Limitato ad agenzie viaggio/tour operator (79), servizi per edifici/cura del paesaggio (81), servizi amministrativi alle imprese (82) esclusi 82.4 |
| Attività sportive, di intrattenimento e divertimento | Cod. 93 | — |
| Altri servizi | Sezione T* | Esclusi codici 94, 95.4, 96.4 |
| Costruzioni | Sezione F | — |
*Le sigle di sezione riportate seguono la numerazione indicata nella documentazione ufficiale del bando; in caso di dubbio sulla propria classificazione ATECO conviene sempre far verificare il codice esatto dal proprio consulente prima di presentare domanda.
Un aspetto poco intuitivo: l’impresa non deve necessariamente avere già una sede o unità operativa attiva in FVG al momento della domanda. Può aprirla successivamente, purché lo faccia prima di un’eventuale richiesta di liquidazione anticipata oppure, in assenza di anticipo, entro il termine di rendicontazione — pena la revoca integrale del contributo.
Sono escluse le imprese in difficoltà, in liquidazione volontaria o giudiziale, sottoposte a procedure concorsuali, destinatarie di sanzioni interdittive o di una revoca per dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti. Per i contributi oltre 150.000 € (o in assenza di iscrizione alla White List) è richiesta anche la verifica antimafia.
Quali impianti e sistemi sono finanziabili?
Sono finanziabili l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti preesistenti, di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp, finalizzati all’autoconsumo di energia elettrica. Sono ammessi anche i sistemi strettamente connessi, se realizzati insieme all’impianto:
- Sistemi di accumulo: per lo stoccaggio dell’energia prodotta, con capacità che non può superare due volte la potenza dell’impianto fotovoltaico.
- Sistemi di monitoraggio e gestione intelligente dell’energia, inclusa la domotica finalizzata a ridurre l’impronta energetica.
Vincoli tecnici da rispettare: i pannelli vanno installati sulle coperture dell’unità immobiliare o delle relative pertinenze (gli impianti a terra sono ammessi solo per il potenziamento, in caso di comprovata saturazione delle coperture e nel rispetto di condizioni catastali e urbanistiche specifiche); i dispositivi devono essere nuovi di fabbrica; gli impianti non possono essere installati in aree naturali protette o in siti della rete Natura 2000.
ATTENZIONE — IL VINCOLO DELL’AUTOCONSUMO
La produzione attesa dell’impianto, attestata da un tecnico abilitato, non può superare il fabbisogno energetico annuo dell’impresa con una tolleranza massima del 15% in eccesso. La spesa relativa alla quota di potenza che eccede questo limite semplicemente non è ammissibile: sovradimensionare l’impianto “per il futuro” significa pagare di tasca propria la parte oltre soglia.
Quali spese sono ammissibili (e quali no)?
Le spese ammissibili sono suddivise in tre voci, ciascuna con un tetto massimo unitario oltre il quale la spesa eccedente non viene riconosciuta.
| Voce di spesa | Tetto massimo |
|---|---|
| a) Fornitura e installazione impianto fotovoltaico (inverter, quadri, cablaggi, strutture di supporto, opere edili strettamente necessarie, hardware/software di monitoraggio) | 1.400 €/kWp |
| b) Fornitura e installazione sistema di accumulo | 1.000 €/kWh |
| c) Servizi complementari (progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori, collaudo, oneri di connessione) — fino a 50 kWp / fino a 100 kWp / oltre 100 kWp | 20% / 15% / 10% delle voci a)+b) |
Sono espressamente escluse — tra le altre — le spese per: leasing, noleggio e lease-back; beni usati o minuteria; interventi meramente sostitutivi di impianti preesistenti; acquisto di terreni, fabbricati o arredi; attività di consulenza per la predisposizione della domanda o della rendicontazione; canoni pluriennali di manutenzione; giustificativi sotto i 300 €; l’IVA, salvo il caso in cui sia effettivamente indetraibile per il beneficiario.
Quanto vale il contributo? Intensità e tetti di spesa
L’intensità dell’aiuto varia in base alla potenza nominale dell’impianto e, per la prima fascia, alla dimensione dell’impresa.
| Scaglione di potenza | Intensità |
|---|---|
| Fino a 1.000 kWp — micro e piccole imprese | 50% |
| Fino a 1.000 kWp — medie imprese | 40% |
| Fino a 1.000 kWp — grandi imprese | 30% |
| Da 1.000 a 3.000 kWp (sulla quota eccedente, a prescindere dalla dimensione) | 20% |
| Da 3.000 a 5.000 kWp (sulla quota eccedente, a prescindere dalla dimensione) | 10% |
La spesa ammissibile minima è di 20.000 €: il rispetto di questo limite va garantito sia in fase di eventuale variazione sia in sede di rendicontazione finale, pena la revoca. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa è di 500.000 €, indipendentemente dall’intensità calcolata — un tetto che nei progetti più ambiziosi (impianti oltre 1 MWp con accumulo) può risultare più stringente della percentuale teorica.
Come e quando si presenta la domanda?
La domanda si presenta esclusivamente online tramite il sistema dedicato IOL, con autenticazione SPID, CIE o CNS (o firma digitale con certificato CNS compatibile), dal 20 luglio al 30 settembre 2026. Ogni impresa può presentare una sola domanda, relativa a un unico progetto e a un’unica sede o unità locale.
- Relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con planimetrie, calcolo del fabbisogno energetico annuo, quantificazione dell’energia rinnovabile producibile e dimostrazione del requisito di autoconsumo.
- Quadro di spesa dettagliato e dichiarazioni sostitutive sui requisiti soggettivi e oggettivi.
- Verifica del punteggio minimo: il progetto deve raggiungere almeno 12 punti su 32 disponibili (Allegato A) per essere ammesso all’istruttoria.
- Istruttoria a sportello in ordine cronologico di presentazione tra le domande che superano la soglia, entro 120 giorni, fino a esaurimento delle risorse (10,5 milioni di euro per il 2026).
- Liquidazione: possibile un anticipo fino al 70% del contributo concesso, previa fideiussione bancaria o assicurativa; il saldo segue la rendicontazione finale.
| Criterio di valutazione (Allegato A) | Punteggio massimo |
|---|---|
| Efficienza dei moduli fotovoltaici (soglie al 20% e 21%) | 10 |
| Rapporto produzione annua attesa / costo ammissibile (kWh/€) | 10 |
| Presenza di sistema di accumulo | 5 |
| Certificazione ambientale (ISO 14001, ISO 50001 o EMAS) | 5 |
| Investimento in area interna regionale | 1 |
| Rating di legalità | 1 |
IL VINCOLO PIÙ CRITICO — NON FIRMARE NULLA PRIMA DELLA DOMANDA
Il progetto deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa — senza possibilità di sanatoria. Per data di avvio si intende quella del primo contratto o preventivo sottoscritto per accettazione oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto o della prima fattura. Firmare l’ordine con il fornitore “per non perdere tempo” prima di inviare la domanda è l’errore che manda in fumo l’intera pratica.
Esempio numerico: quanto vale in pratica?
Una piccola impresa manifatturiera installa un impianto fotovoltaico da 250 kWp con un sistema di accumulo da 150 kWh. Ecco come si calcola il contributo, voce per voce.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| a) Impianto fotovoltaico | 250 kWp × 1.400 €/kWp | 350.000 € |
| b) Sistema di accumulo | 150 kWh × 1.000 €/kWh | 150.000 € |
| c) Servizi complementari (oltre 100 kWp → 10%) | 10% × (350.000 + 150.000) | 50.000 € |
| Spesa ammissibile totale | a + b + c | 550.000 € |
| Contributo (piccola impresa, fino a 1.000 kWp: 50%) | 50% × 550.000 € | 275.000 € |
Il contributo di 275.000 € resta ampiamente sotto il tetto dei 500.000 € per impresa. Attenzione a due punti spesso sottovalutati: i servizi complementari (voce c) hanno un tetto percentuale che dipende dalla fascia di potenza dell’intero impianto, non da quella della singola voce di spesa; e il fabbisogno energetico annuo dell’impresa deve essere sufficiente a giustificare la produzione attesa dell’impianto, con la tolleranza del 15%.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni?
No, non sulle stesse spese. Il regolamento (art. 6) vieta espressamente il cumulo con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e con i finanziamenti europei a gestione diretta concessi sugli stessi costi. Il contributo è infatti concesso come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 41 del regolamento GBER (UE) n. 651/2014, dedicato agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili.
Il divieto ha due eccezioni previste dalla norma stessa:
- Aiuti erogati sotto forma di garanzia (anche in de minimis), a condizione che il cumulo non superi le intensità massime previste dal regolamento GBER — altrimenti il contributo viene rideterminato al ribasso.
- Misure fiscali di carattere generale e uniforme che non costituiscono aiuto di Stato, come l’Iperammortamento 2026: essendo una deduzione fiscale aperta a tutte le imprese senza selettività, resta cumulabile sulle stesse spese.
Sono invece esclusi dal cumulo, sulle medesime spese, altri contributi regionali a fondo perduto — inclusi eventuali bandi FESR per l’efficientamento energetico o la Sabatini FVG — e contributi nazionali come la Nuova Sabatini, se calcolati sugli stessi costi.
Quali sono gli errori più comuni da evitare?
- Firmare il preventivo o ordinare i materiali prima di inviare la domanda: è la causa di inammissibilità più frequente e non è sanabile. La data di avvio del progetto deve essere sempre successiva a quella della domanda.
- Sovradimensionare l’impianto rispetto al fabbisogno energetico: la spesa sulla quota di produzione che eccede il fabbisogno annuo (+15% di tolleranza) semplicemente non viene riconosciuta, anche se tecnicamente corretta.
- Sottovalutare il punteggio minimo di 12/32: un impianto con pannelli a bassa efficienza e senza accumulo rischia di restare sotto soglia. Vale la pena simulare il punteggio prima di dimensionare il progetto, non dopo.
- Presentare più di una domanda per la stessa impresa: è motivo automatico di non accoglimento; se emergono errori nel primo invio, l’unica strada è correggerli nei termini assegnati dall’Ufficio, non ripresentare.
- Contare sul cumulo con altri contributi a fondo perduto sulle stesse spese: il divieto di cumulo (anche con misure de minimis) è tra le verifiche fatte sia in istruttoria sia in sede di rendicontazione — un cumulo indebito porta alla revoca.
- Dimenticare il CUP sulle fatture: dopo la concessione, tutti i giustificativi di spesa devono riportarlo in oggetto, pena problemi in rendicontazione.
- Non pianificare l’apertura della sede in FVG per le imprese non ancora presenti sul territorio: va fatta prima della richiesta di anticipo o comunque entro la rendicontazione, altrimenti il contributo è revocato.
- Sottovalutare il vincolo di stabilità: l’attività finanziata non può cessare né essere rilocalizzata fuori regione per 3 anni (PMI) o 5 anni (grandi imprese) dalla conclusione del progetto.
Domande frequenti sul bando FVG fotovoltaico 2026
Quando posso iniziare i lavori senza perdere il contributo?
Solo dopo aver presentato la domanda sul sistema IOL. Per data di avvio del progetto si intende quella del primo contratto o preventivo sottoscritto per accettazione oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto o della prima fattura. Qualsiasi impegno preso prima rende la domanda inammissibile, senza possibilità di sanatoria.
Le imprese del terziario possono accedere al bando fotovoltaico FVG 2026?
Sì, da luglio 2026. Le modifiche approvate con DPReg. 086/2026 hanno esteso la misura — inizialmente riservata al solo manifatturiero — a commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione, attività professionali, attività amministrative, attività sportive/intrattenimento, altri servizi e costruzioni, con esclusioni specifiche per singolo codice ATECO.
Posso cumulare questo contributo con l’Iperammortamento 2026?
Sì. L’Iperammortamento è una misura fiscale di carattere generale, non selettiva, e non costituisce aiuto di Stato: per questo motivo resta cumulabile con il contributo FVG sulle stesse spese. Diverso il discorso per altri contributi regionali o nazionali a fondo perduto, che il regolamento esclude espressamente dal cumulo sulle medesime voci di spesa.
Cosa succede se il mio impianto produce più energia di quella che consumo?
La produzione attesa, attestata da un tecnico abilitato, non può superare il fabbisogno energetico annuo dell’impresa con una tolleranza del 15% in eccesso. La spesa relativa alla quota di potenza oltre questo limite non è ammissibile a contributo, anche se l’impianto è tecnicamente corretto: va dimensionato sul fabbisogno reale, non sulla superficie disponibile.
Serve un punteggio minimo per accedere al contributo?
Sì, 12 punti su 32 disponibili, calcolati sulla base di sei criteri: efficienza dei moduli fotovoltaici, rapporto tra produzione annua attesa e costo ammissibile, presenza di accumulo, certificazioni ambientali (ISO 14001, ISO 50001, EMAS), localizzazione in area interna regionale e rating di legalità. L’istruttoria a sportello segue l’ordine cronologico solo tra le domande che superano questa soglia.
Un’impresa senza sede in Friuli Venezia Giulia può partecipare?
Sì. Può presentare domanda anche chi, al momento dell’invio, non ha ancora una sede o unità operativa attiva in regione — a condizione di aprirla prima di un’eventuale richiesta di anticipo o, in assenza di anticipo, entro il termine di rendicontazione. In mancanza, il contributo viene revocato.
Isinet Consulting può gestire l’intera pratica del bando fotovoltaico FVG?
Sì. Isinet Consulting verifica i requisiti soggettivi e settoriali, calcola il fabbisogno energetico e il punteggio atteso, dimensiona correttamente impianto e accumulo rispetto ai tetti di spesa, coordina il tecnico abilitato per la relazione tecnica e gestisce la domanda sul sistema IOL nel rispetto rigoroso della sequenza domanda-poi-avvio. Prima valutazione gratuita.

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Normativa e fonti ufficiali
- L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, art. 77 bis (SviluppoImpresa)
- DPReg. 20 giugno 2024, n. 077/Pres — Regolamento attuativo
- DPReg. 10 luglio 2026, n. 086/Pres — Modifiche 2026 (estensione settoriale)
- Decreto apertura termini n. 38513/GRFVG del 16 luglio 2026
- Regione FVG — pagina ufficiale del bando
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