Iperammortamento e Leasing: come funziona e base di calcolo
L’Iperammortamento 2026-2028 (L. 199/2025) si applica anche ai beni 4.0 acquisiti tramite leasing finanziario: la maggiorazione del costo deducibile — fino al +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro — si calcola sul costo del bene sostenuto dal concedente (società di leasing), e il beneficio fiscale si fruisce lungo i canoni di leasing dedotti dall’utilizzatore.
IN SINTESI
- Chi: imprese titolari di reddito d’impresa che acquisiscono beni strumentali 4.0 (Allegati IV e V) tramite contratto di leasing finanziario.
- Quanto: stesse aliquote dell’acquisto diretto — +180%/+100%/+50% calcolate sul costo sostenuto dal concedente.
- Entro quando: consegna o collaudo entro il 30 settembre 2028; comunicazione di completamento al GSE entro il 15 novembre 2028.
- Come: stessa procedura GSE dell’acquisto diretto; la maggiorazione si deduce lungo i canoni di leasing in proporzione alla quota capitale dedotta.
- Cumulabilità: cumulabile con Nuova Sabatini (che finanzia anche i canoni di leasing), con ZES Unica e bandi regionali applicando la nettizzazione.

Come funziona l’Iperammortamento 2026 con il leasing finanziario?
Il leasing finanziario è espressamente previsto dalla norma istitutiva dell’Iperammortamento 2026. L’art. 1, comma 427, della L. 199/2025 stabilisce che la maggiorazione del costo di acquisizione si applica “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
Il leasing finanziario è una delle modalità di acquisizione più diffuse tra le PMI italiane perché consente di preservare la liquidità mantenendo l’accesso agli incentivi fiscali. Nel caso dell’Iperammortamento, la struttura del contratto introduce però alcune specificità tecniche importanti da conoscere prima di strutturare l’operazione — in particolare su chi sostiene il costo, su quale importo si calcola la maggiorazione e come si distribuisce il beneficio nel tempo.
ATTENZIONE
Nel leasing finanziario il bene è di proprietà della società di leasing (concedente), non dell’impresa utilizzatrice. La maggiorazione si calcola sul costo sostenuto dal concedente, ma il beneficio fiscale spetta all’utilizzatore e si fruisce lungo i canoni dedotti.
Il beneficio dell’Iperammortamento spetta esclusivamente all’impresa utilizzatrice — quella che prende il bene in leasing e lo impiega nella propria attività produttiva. La società di leasing (concedente) non accede all’agevolazione. È infatti l’utilizzatore che deve soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa: essere titolare di reddito d’impresa, destinare il bene all’attività d’impresa, garantire l’interconnessione 4.0, completare le comunicazioni GSE e rispettare le normative in materia di sicurezza e obblighi contributivi.
Un caso limite da conoscere: se l’impresa risolve anticipatamente il contratto restituendo il bene prima di aver completato il periodo di fruizione, perde il diritto alle quote di maggiorazione non ancora dedotte. La durata contrattuale del leasing va pianificata tenendo conto del piano di fruizione dell’agevolazione.
Su quale importo si calcola la maggiorazione nel leasing?
La base di calcolo della maggiorazione è il costo del bene sostenuto dal concedente (prezzo di acquisto dal fornitore, IVA esclusa) — non i canoni totali pagati dall’utilizzatore, che includono anche interessi e oneri finanziari non agevolabili. È quindi necessario richiedere esplicitamente alla società di leasing la comunicazione del costo di acquisto del bene, separato da ogni componente finanziaria.
| Componente del contratto di leasing | Rientra nella base di calcolo? |
|---|---|
| Costo di acquisto del bene dal fornitore (IVA esclusa) | ✅ Sì |
| Interessi e oneri finanziari del concedente | ❌ No |
| Spese di istruttoria e commissioni | ❌ No |
| Valore di riscatto finale | ❌ No (fa parte del costo, ma in quota residua) |
| Maxi-canone iniziale | ⚠️ Sì, nella misura in cui rientra nel costo del bene |
Qual è la durata minima fiscale del contratto di leasing?
L’art. 102, comma 7, del TUIR stabilisce che i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene (determinato dal coefficiente ministeriale D.M. 31/12/1988). Per i beni immobili strumentali il periodo minimo è comunque di 12 anni.
FORMULA DELLA DURATA MINIMA
Durata minima = (100 / coefficiente) × 12 mesi ÷ 2
Esempio: coefficiente 10% → periodo ammortamento ordinario 10 anni → durata minima fiscale = 5 anni (60 mesi).
Se la durata contrattuale è inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione dei canoni viene comunque spalmata sulla durata minima. La maggiorazione dell’Iperammortamento segue la stessa tempistica dei canoni: si distribuisce sulla durata fiscale del contratto, che coincide con la durata minima quando questa è superiore alla durata contrattuale effettiva.
Come si tratta fiscalmente il maxicanone iniziale?
Il maxicanone (o anticipo iniziale) è la quota versata alla stipula del contratto. Il suo importo non modifica né la base di calcolo dell’Iperammortamento né il beneficio complessivo: ai fini fiscali il maxicanone va ripartito per competenza lungo la durata fiscale del contratto, non dedotto interamente nell’esercizio di pagamento. Il principio discende dall’art. 102, comma 7, del TUIR: la deduzione fiscale del corrispettivo complessivo del leasing (maxicanone + canoni periodici) segue il criterio di competenza temporale, distribuendo l’intero costo sulla durata fiscale del contratto. Un maxicanone più alto riduce l’importo dei canoni periodici, ma la somma complessiva dedotta ogni anno resta invariata — e con essa il beneficio Iperammortamento.
In pratica: la scelta di un maxicanone alto o basso è una decisione finanziaria (riduzione dei canoni periodici, maggiore anticipo di cassa), non fiscale. Non incide né in positivo né in negativo sul beneficio dell’Iperammortamento.
Come considerare il prezzo di riscatto del leasing
Il prezzo di riscatto, ovvero l’importo pagato al termine del contratto per acquisire la proprietà del bene non è incluso nella base di calcolo della maggiorazione durante il periodo di leasing. La base di calcolo corrisponde al valore del bene al netto del riscatto: è sulla quota capitale dei canoni che si applica la maggiorazione.
Nel leasing la maggiorazione si fruisce sui canoni dedotti durante il periodo agevolato: è nel corso del contratto che l’utilizzatore beneficia dell’incremento del costo deducibile, non al momento del riscatto. Il riscatto rappresenta soltanto l’acquisizione della proprietà del bene al termine del contratto, e a partire da quel momento segue le regole ordinarie dell’ammortamento (senza ulteriore maggiorazione, perché già fruita in leasing).
Come si fruisce il beneficio in dichiarazione dei redditi?
La maggiorazione dell’Iperammortamento nel leasing si fruisce tramite variazione in diminuzione extracontabile nella dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta agevolato. Non si iscrive in bilancio: è una rettifica fiscale che riduce il reddito imponibile IRES/IRPEF.
Il commercialista gestisce l’adempimento nel quadro RF del Modello Redditi (o corrispondente per soggetti diversi), applicando la percentuale di maggiorazione alla quota canone deducibile di competenza. Le regole di gestione delle variazioni extracontabili sono chiarite dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari 23/E/2016 e 4/E/2017 (linee guida su superammortamento e iperammortamento con leasing).
DA SAPERE
In caso di omissione della variazione extracontabile in un periodo d’imposta, la normativa consente il recupero tramite dichiarazione integrativa a favore entro i termini di legge (fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, o entro i termini più ampi previsti dall’art. 2 c. 8-bis DPR 322/98).
Procedura GSE con leasing: cosa cambia rispetto all’acquisto diretto?
La procedura GSE è sostanzialmente identica all’acquisto diretto:
- Comunicazione preventiva sulla piattaforma GSE: la invia l’utilizzatore (non il concedente), indicando il costo di acquisto del bene sostenuto dalla società di leasing.
- Comunicazione di conferma entro 60 giorni: l’utilizzatore attesta l’avvenuto pagamento dell’acconto del 20% da parte del concedente al fornitore. Serve coordinarsi in anticipo con la società di leasing per ottenere la documentazione del pagamento.
- Consegna e interconnessione: il bene viene consegnato e deve essere interconnesso al sistema aziendale. Perizia asseverata da tecnico abilitato obbligatoria.
- Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028: l’utilizzatore attesta l’avvenuta interconnessione.
- Fruizione in dichiarazione: a partire dall’esercizio di entrata in funzione, la maggiorazione si deduce extracontabilmente in proporzione ai canoni dedotti.
ATTENZIONE
Il coordinamento con la società di leasing deve avvenire prima della firma del contratto. Le tempistiche del pagamento dell’acconto al 20% da parte del concedente devono essere allineate alla scadenza dei 60 giorni per la comunicazione di conferma al GSE. Questo è l’errore operativo più frequente nelle operazioni in leasing.
Esempio numerico: Iperammortamento in leasing
Un’impresa acquisisce in leasing un centro di lavoro 4.0 il cui costo sostenuto dal concedente è di 400.000 euro. Durata del leasing: 4 anni. Aliquota Iperammortamento: +180% (primo scaglione, investimento sotto 2,5 M€).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Costo del bene sostenuto dal concedente | 400.000 € |
| Maggiorazione Iperammortamento (+180%) | 720.000 € |
| Quota canone annua dedotta dall’utilizzatore (quota capitale) | 100.000 € / anno |
| Maggiorazione deducibile annua (+180% sulla quota canone) | 180.000 € / anno |
| Risparmio IRES annuo (24% sulla maggiorazione) | 43.200 € / anno |
| Risparmio IRES totale in 4 anni | 172.800 € (43,2% del costo del bene) |
Il beneficio fiscale complessivo (43,2% del costo del bene) è identico all’acquisto diretto, ma si distribuisce lungo i 4 anni del contratto invece che lungo il piano di ammortamento. Puoi simulare il tuo caso con il calcolatore Iperammortamento 2026 di Isinet Consulting.
Leasing vs acquisto diretto: quando conviene cosa?
Il beneficio fiscale dell’Iperammortamento è identico nelle due modalità. La scelta dipende da variabili finanziarie e di struttura di bilancio, non dal vantaggio fiscale.
| Aspetto | Acquisto diretto | Leasing finanziario |
|---|---|---|
| Beneficio Iperammortamento | Identico | Identico |
| Proprietà del bene | Immediata | Del concedente fino al riscatto |
| Impatto sulla liquidità | Esborso immediato o finanziamento bancario | Canoni periodici, minor impatto iniziale |
| Velocità fruizione beneficio | Segue il piano di ammortamento | Segue la durata del leasing |
| Cumulo con Nuova Sabatini | Sì (finanziamento bancario) | Sì (finanzia anche i canoni) |
| Risoluzione anticipata | Non applicabile | Rischio perdita quote non fruite |
Come si cumula l’Iperammortamento in leasing con la Nuova Sabatini?
La Nuova Sabatini finanzia sia l’acquisto diretto che il leasing finanziario, erogando un contributo in conto interessi. Il cumulo con l’Iperammortamento è possibile applicando la nettizzazione: la base di calcolo della maggiorazione va ridotta dell’importo del contributo Sabatini ricevuto.Per approfondire le regole di cumulo e i calcoli di nettizzazione leggi la guida dedicata al cumulo Iperammortamento + Nuova Sabatini.
Quali sono gli errori più comuni da evitare con il leasing?
- Non coordinarsi con la società di leasing prima di firmare: il pagamento del 20% da parte del concedente deve avvenire entro i 60 giorni della comunicazione di conferma. Se la società di leasing non è stata informata per tempo, si perde la finestra.
- Calcolare la maggiorazione sull’intero canone: la base è il costo del bene sostenuto dal concedente, non i canoni totali che includono interessi e commissioni. Un calcolo errato genera una deduzione non spettante.
- Risolvere anticipatamente il leasing senza pianificazione fiscale: la restituzione del bene comporta la perdita delle quote di maggiorazione non ancora dedotte. Va valutato sempre l’impatto fiscale prima di recedere.
- Confondere leasing operativo e finanziario: solo il leasing finanziario (con opzione di riscatto) è equiparato all’acquisto. Il leasing operativo non dà accesso all’Iperammortamento.
- Non verificare l’interconnessione prima del 15 novembre 2028: la perizia asseverata è obbligatoria anche nel leasing. Va pianificata con anticipo, non lasciata all’ultimo.
Domande frequenti — Iperammortamento 2026 in leasing
Il leasing operativo dà diritto all’Iperammortamento 2026?
No. Solo il leasing finanziario è equiparato all’acquisto ai fini dell’Iperammortamento. Il leasing operativo — caratterizzato dall’assenza dell’opzione di riscatto — non rientra tra le modalità di acquisizione agevolabili dalla normativa (L. 199/2025).
Chi deve fare la comunicazione al GSE: l’utilizzatore o la società di leasing?
Tutte le comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma GSE sono a carico dell’utilizzatore, non del concedente. Il concedente deve però fornire la documentazione del pagamento del 20% al fornitore, necessaria per la comunicazione di conferma.
La maggiorazione si calcola sui canoni totali o sul costo del bene?
Sul costo del bene sostenuto dal concedente (prezzo di acquisto dal fornitore, IVA esclusa), non sui canoni totali. I canoni includono interessi e oneri finanziari che non fanno parte del costo del bene e non rientrano nella base di calcolo.
Cosa succede se sciolgo anticipatamente il contratto di leasing?
In caso di risoluzione anticipata con restituzione del bene, le quote di maggiorazione non ancora dedotte vengono definitivamente perse. Va valutato sempre l’impatto fiscale prima di recedere dal contratto.
Posso cumulare l’Iperammortamento in leasing con la Nuova Sabatini?
Sì. La Nuova Sabatini finanzia anche il leasing finanziario. Il cumulo è possibile applicando la nettizzazione: la base di calcolo della maggiorazione va ridotta dell’importo del contributo Sabatini ricevuto.
L’Iperammortamento in leasing conviene quanto quello sull’acquisto diretto?
In termini di beneficio fiscale lordo sì: la percentuale di risparmio IRES è identica (es. 43,2% per il primo scaglione). La differenza sta nella velocità di fruizione e nell’impatto finanziario complessivo, che dipendono dalla situazione dell’impresa.
Isinet Consulting può coordinarsi con la mia società di leasing?
Sì. Isinet Consulting gestisce il raccordo operativo con la società di leasing per allineare le tempistiche del pagamento del 20% con le scadenze GSE. Gestiamo comunicazione preventiva, di conferma e di completamento, oltre alla perizia per l’interconnessione. Prima valutazione gratuita.

ISINET Consulting
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Normativa e fonti ufficiali
- Legge 199/2025 — Legge di Bilancio 2026, art. 1 commi 427-436
- Decreto Attuativo MIMIT 4 maggio 2026 — modalità di accesso e procedura GSE
- GSE — piattaforma per le comunicazioni Iperammortamento
- Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — art. 7 (beni extra UE)
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