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Fondo di Garanzia MCC: Guida al Medio Credito Centrale per le PMI

27 Novembre 2025

Isinet Consulting Una mano tiene un disco verde con un simbolo di spunta bianco, accanto al testo informativo sulla Garanzia Mediocredito Centrale per le PMI.

La garanzia del Mediocredito Centrale è la copertura pubblica del Fondo di garanzia per le PMI: lo Stato garantisce fino all’80% dei finanziamenti per investimenti e il 50% di quelli per liquidità, entro 5 milioni di euro per impresa. Nel 2026 le regole 2025 restano in vigore grazie alla proroga del DL 200/2025, convertito con L. 26/2026.

IN SINTESI

  • Chi: PMI secondo la definizione UE, professionisti con partita IVA, enti del Terzo settore iscritti a RUNTS e REA; con autorizzazione UE anche imprese fino a 499 dipendenti (mid cap).
  • Quanto: 80% sugli investimenti, su Nuova Sabatini, importo ridotto, microcredito, start-up e PMI innovative; 50% sulla liquidità. Massimale 5 milioni di euro per impresa.
  • Entro quando: misura strutturale senza scadenza per l’impresa; le regole attuali sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
  • Come: l’impresa non presenta domanda al Fondo. La richiesta viene inserita nel portale del Fondo dalla banca, dalla società di leasing o dal Confidi.
  • Cumulabilità: la garanzia può essere concessa in de minimis oppure in regime di esenzione (GBER). Solo il primo consuma il plafond de minimis dell’impresa.

Che cos’è la garanzia MCC e chi è il vero beneficiario?

Il Fondo di garanzia per le PMI non eroga denaro all’impresa: garantisce alla banca una quota del finanziamento, riducendo il rischio di chi delibera il credito.

Il Fondo è stato istituito dalla Legge 662/1996 ed è uno strumento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La gestione operativa è affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese con Mediocredito Centrale come mandataria: da qui il nome con cui viene comunemente identificato, garanzia MCC.

Il punto che genera più fraintendimenti nelle imprese è proprio questo. Il beneficiario giuridico della garanzia è il soggetto finanziatore, non l’azienda. L’impresa ottiene un vantaggio indiretto ma sostanziale: la banca, potendo ponderare a rischio zero la quota coperta, riduce l’assorbimento di capitale di vigilanza e può concedere credito che altrimenti non concederebbe, o concederlo senza chiedere garanzie reali e personali sull’intero importo.

La conseguenza pratica va conosciuta prima di firmare. Se l’impresa non rimborsa e la banca escute la garanzia, il Fondo liquida la quota coperta e si surroga nel credito: al posto della banca subentra un creditore pubblico, che agisce per il recupero delle somme con strumenti propri. La garanzia pubblica non cancella il debito, cambia il creditore.


Cosa cambia nel 2026 per la garanzia del Fondo?

Le regole 2025 sono state prorogate per tutto il 2026 senza modifiche alle percentuali di copertura, ma è entrato in vigore il premio aggiuntivo a carico delle banche e la revisione strutturale del Fondo è stata rinviata a fine anno.

  • Proroga dell’operatività: l’art. 14, comma 1 del DL 31 dicembre 2025 n. 200, convertito con Legge 27 febbraio 2026 n. 26, ha prolungato fino al 31 dicembre 2026 la disciplina già in vigore nel 2025. Coperture, massimali e criteri di ammissibilità restano invariati.
  • Plafond di impegni: la Legge di Bilancio 2026 ha fissato in 140 miliardi di euro il limite massimo di impegni assumibili dal Fondo, comprensivo delle garanzie in essere. È una conferma di continuità operativa, non un ampliamento della misura.
  • Premio aggiuntivo sui finanziatori: il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 21 gennaio 2026 ha definito criteri e modalità del premio previsto dall’art. 1, commi 451-454 della Legge 207/2024. Si applica alle garanzie richieste e ottenute dal 20 febbraio 2026.
  • Nuove aliquote ESL: dal 1° gennaio 2026 sono cambiate le aliquote di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo, a seguito della revisione del tasso di riferimento comunitario. Cambia quindi quanto plafond de minimis viene assorbito dalla singola garanzia.
  • Riforma rinviata: la revisione delle modalità operative del Fondo è stata posticipata al 31 dicembre 2026, anche in relazione all’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali.

ATTENZIONE — LE CONDIZIONI ATTUALI NON SONO GARANTITE OLTRE IL 2026

La proroga ha una scadenza precisa: 31 dicembre 2026. La riforma attesa punta a una maggiore addizionalità dello strumento, con possibili riduzioni delle percentuali di copertura e revisione delle priorità di accesso. Un’impresa che ha già in programma un investimento o un fabbisogno di circolante ha un interesse concreto a strutturare l’operazione entro l’anno, alle condizioni oggi in vigore, invece di rinviarla al 2027 su regole non ancora scritte.


Quanto copre e quanto costa la garanzia MCC?

La copertura dipende dalla finalità del finanziamento, non dalla dimensione dell’impresa: 80% sugli investimenti, 50% sulla liquidità, con un massimale di 5 milioni di euro per impresa beneficiaria.

Percentuali di copertura in vigore nel 2026

Tipologia di operazioneCopertura massimaNote operative
Finanziamenti per investimenti80%Indipendente dalla fascia di rischio, purché ammissibile.
Finanziamenti per liquidità50%Per le imprese in fascia 1-4; la fascia 5 non è ammissibile.
Nuova Sabatini80%Copertura confermata sulle operazioni collegate alla misura.
Operazioni di importo ridotto80%Fino a 40.000 euro; 80.000 euro in riassicurazione; fino a 100.000 euro se la richiesta è presentata da soggetti garanti autorizzati.
Microcredito80%Operazioni fino a 50.000 euro tramite intermediari ex art. 111 TUB.
Start-up, start-up e PMI innovative, incubatori certificati80%Corsia dedicata, con esenzione dalla commissione una tantum.
Enti del Terzo settore80%Fino a 60.000 euro, senza applicazione del modello di valutazione.
Mid cap (fino a 499 dipendenti)40% investimenti / 30% liquiditàSubordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il massimale di 5 milioni di euro è riferito all’importo garantito, non al finanziamento erogato, e si calcola cumulativamente su tutte le operazioni in essere della stessa impresa beneficiaria, tenendo conto delle relazioni di associazione e collegamento con altre imprese.

Commissione una tantum: chi la paga e chi ne è esente

La garanzia non è gratuita per tutti. È dovuta una commissione una tantum calcolata sull’importo garantito, con misure differenziate per dimensione d’impresa.

  • Microimprese: esenti, la garanzia è gratuita.
  • Piccole imprese: 0,5% dell’importo garantito.
  • Medie imprese: 1% dell’importo garantito.
  • Small mid cap: 1,25% dell’importo garantito.
  • Esenzioni per finalità: operazioni Nuova Sabatini, microcredito, start-up e PMI innovative.

Va considerata anche la commissione per mancato perfezionamento, dovuta quando la garanzia viene concessa ma l’operazione finanziaria non si conclude. Le regole attuali l’hanno però eliminata nel caso di rinuncia da parte dell’impresa e sulle richieste di riassicurazione.

Il premio aggiuntivo a carico delle banche: perché riguarda anche l’impresa

Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori versano al Fondo un premio ulteriore rispetto alla commissione sulla singola garanzia. Il premio non è dovuto finché l’importo garantito complessivo dell’intermediario resta entro il valore più alto tra il 30% dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione; oltre quel limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni sull’eccedenza, ridotte del 50% sui finanziamenti alle PMI nelle fasce di rischio più elevate. Il versamento avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il decreto vieta espressamente di trasferire il premio sull’impresa finanziata: vale il principio di invarianza degli oneri per il soggetto finanziato. L’effetto indiretto però esiste, e sta nelle politiche di credito. Gli intermediari che usano il Fondo in modo molto intensivo hanno oggi un incentivo a diversificare gli strumenti di copertura del rischio, per esempio orientando parte delle operazioni verso Confidi in controgaranzia o verso altre garanzie pubbliche.


Chi può accedere e come funziona la valutazione MCC?

Possono accedere le PMI secondo la definizione europea, iscritte al Registro delle imprese o titolari di partita IVA per i professionisti, purché non classificate in fascia 5 dal modello di valutazione del Fondo.

Prima di ragionare sulla pratica conviene verificare la propria classificazione dimensionale, perché da questa dipendono commissioni e massimali: le regole di calcolo sono le stesse che valgono per gli altri incentivi e le trovi nella nostra guida su come calcolare le dimensioni d’impresa.

Il modello di valutazione: come nasce la fascia di rischio

L’ammissibilità non è discrezionale. Il modello del Fondo elabora i dati economico-finanziari degli ultimi due bilanci e i dati andamentali della Centrale dei Rischi, restituendo una classe di valutazione su una scala di dodici classi, raggruppate in cinque fasce. La fascia determina l’ammissibilità alla garanzia e incide sulla struttura dell’operazione.

Un’impresa con bilanci deteriorati o con segnalazioni anomale può risultare esclusa prima ancora che la banca avvii l’istruttoria. Per questo la verifica preventiva della propria posizione in Centrale dei Rischi non è un adempimento formale: è il modo per accorgersi di uno sconfino segnalato per errore mesi prima che blocchi la pratica.

ATTENZIONE — FASCIA 5 E POSIZIONI DETERIORATE

Le imprese collocate in fascia 5 non sono ammissibili alla garanzia sulle linee standard, e restano escluse le posizioni classificate come deteriorate al momento della richiesta. Non è una valutazione che si può negoziare con la banca: è l’esito di un algoritmo alimentato da bilanci e Centrale Rischi. Se l’esercizio in chiusura è debole, la sequenza corretta è simulare la fascia prima di depositare il bilancio, non dopo.

Mid cap, Terzo settore e soggetti con regole dedicate

Le imprese fino a 499 dipendenti possono accedere al Fondo con coperture ridotte, previa autorizzazione della Commissione europea. Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e al REA sono ammessi su operazioni fino a 60.000 euro senza applicazione del modello di valutazione. Restano invece escluse le imprese attive in alcuni settori specifici, secondo le esclusioni previste dalle Disposizioni operative.


Come si attiva la garanzia MCC, passo per passo?

L’impresa non presenta domanda al Fondo: la richiesta viene caricata sul portale dalla banca, dalla società di leasing o dal Confidi che istruisce il finanziamento.

1. Scelta dell’intermediario e pre-istruttoria

La scelta dell’intermediario incide sui tempi più di quanto si pensi. Una filiale che lavora abitualmente con il Fondo conosce la modulistica e le cause di improcedibilità; una che lo usa raramente le scopre in corsa. In pre-istruttoria si condividono bilanci, andamentale, Centrale Rischi e piano di investimento; la banca simula la fascia e definisce forma tecnica, durata e finalità.

2. Inserimento della domanda sul portale del Fondo

L’intermediario carica la richiesta con la modulistica prevista dalle Disposizioni operative: dichiarazioni sui requisiti dimensionali, dati di bilancio, prospetto dell’operazione, dichiarazione sugli aiuti già ricevuti e, in caso di controgaranzia, l’attestazione del Confidi. Il Gestore verifica requisiti e coerenza tecnica; se chiede integrazioni, i tempi di risposta dell’impresa diventano il fattore critico.

3. Delibera, perfezionamento ed erogazione

Concessa la garanzia, il contratto di finanziamento deve essere perfezionato entro i termini fissati dal Fondo. Superato quel termine si configura il mancato perfezionamento e l’operazione decade: è uno degli inciampi più frequenti quando l’impresa rallenta perché sta ancora valutando preventivi o attende un’altra agevolazione collegata.


Quanto vale in concreto la garanzia? Esempio numerico

Su un pacchetto di 550.000 euro di finanziamenti, la garanzia copre 395.000 euro e lascia scoperti 155.000 euro: è solo su quella quota che la banca valuta garanzie reali o personali aggiuntive.

Piccola impresa manifatturiera in fascia 3. Chiede un finanziamento di 400.000 euro a fronte di un programma di investimento in macchinari e un finanziamento di 150.000 euro per capitale circolante.

VoceImporto
Finanziamento investimenti400.000 €
Garanzia sull’investimento (80%)320.000 €
Finanziamento liquidità150.000 €
Garanzia sulla liquidità (50%)75.000 €
Totale garantito dal Fondo395.000 €
Quota scoperta a rischio della banca155.000 €
Commissione una tantum (0,5% piccola impresa)1.975 €
Massimale residuo per operazioni future4.605.000 €

Il pacchetto risulta garantito al 71,8% del totale finanziato. Il dato interessante non è la percentuale media, ma la differenza tra le due linee: la stessa impresa ottiene 320.000 euro di copertura sull’investimento e solo 75.000 euro sul circolante. Se il fabbisogno può essere ricondotto in modo documentabile a un programma di investimento, la struttura dell’operazione cambia in modo sostanziale.


De minimis o regime di esenzione: come incide sul cumulo con le altre agevolazioni?

La garanzia del Fondo può essere concessa in de minimis oppure in regime di esenzione. Solo il de minimis consuma il plafond triennale dell’impresa, e questa scelta va fatta prima, non dopo.

Quando la garanzia viene appoggiata al regolamento de minimis, il suo valore in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo erode il plafond disponibile nel triennio. Quando invece la finalità del finanziamento consente di utilizzare il regime di esenzione (aiuti agli investimenti a favore delle PMI, aiuti in fase di avviamento, aiuti al finanziamento del rischio), il plafond de minimis resta intatto e disponibile per altre misure.

La differenza diventa concreta quando nello stesso anno l’impresa ha in programma più agevolazioni: un contributo regionale, un’operazione Nuova Sabatini, un bando camerale. Se la garanzia ha già assorbito una parte rilevante del plafond, la misura successiva rischia di non entrare. Dal 1° gennaio 2026 le aliquote di calcolo dell’ESL sono state aggiornate, quindi anche le simulazioni fatte su parametri dell’anno precedente vanno rifatte. Per il quadro completo delle regole di cumulo puoi partire dalla nostra scheda sul regime de minimis.


Errori comuni da evitare

  • Chiedere liquidità quando la finalità è un investimento: è la scelta che costa di più. La copertura passa dall’80% al 50% sullo stesso importo, perché la finalità dichiarata determina la percentuale. Succede quando l’impresa non ha ancora preventivi definitivi e la banca propone la forma tecnica più rapida da istruire.
  • Non simulare la fascia prima di depositare il bilancio: il modello lavora sugli ultimi due bilanci. Un esercizio chiuso male sposta l’impresa di fascia e, nei casi peggiori, in fascia 5, che è causa di non ammissibilità. La simulazione va fatta quando il bilancio è ancora una bozza.
  • Ignorare la Centrale dei Rischi fino al momento della domanda: gli sconfini e le anomalie segnalate restano visibili per mesi. Chi le scopre in istruttoria non ha più il tempo per farle rettificare.
  • Dare per scontato che la garanzia sostituisca il merito di credito: la banca resta esposta sulla quota scoperta e delibera comunque sul merito. La garanzia migliora le condizioni, non trasforma una posizione non finanziabile in una finanziabile.
  • Non perfezionare il finanziamento nei termini: la garanzia concessa ha una validità temporale. Se il contratto slitta perché si attende l’esito di un altro bando, l’operazione decade e va reistruita da capo.
  • Bruciare il plafond de minimis senza accorgersene: se la garanzia viene appoggiata al de minimis quando la finalità avrebbe consentito il regime di esenzione, l’impresa si ritrova senza spazio per le agevolazioni successive.
  • Dimenticare il massimale cumulativo di 5 milioni: il tetto è per impresa beneficiaria e tiene conto delle imprese associate e collegate. Nei gruppi, operazioni deliberate su società diverse possono saturare il plafond comune.
  • Trattare la surroga del Fondo come un problema rinviabile: dopo l’escussione subentra un creditore pubblico. Una rinegoziazione va costruita quando la tensione finanziaria è visibile nei flussi, non dopo la classificazione della posizione.

Domande frequenti sulla garanzia Mediocredito Centrale

Come funziona la garanzia del Mediocredito Centrale?

La banca concede il finanziamento e chiede al Fondo una copertura percentuale sul capitale. Se l’impresa non rimborsa, la banca escute la garanzia, il Fondo liquida la quota coperta e si surroga nel credito verso l’impresa per recuperare le risorse pubbliche.

Quanto copre la garanzia MCC nel 2026?

L’80% sui finanziamenti per investimenti, sulle operazioni Nuova Sabatini, di importo ridotto e di microcredito, e su start-up e PMI innovative. Il 50% sui finanziamenti per liquidità. Il massimale è di 5 milioni di euro di importo garantito per impresa.

La garanzia del Fondo è gratuita?

È gratuita per le microimprese. Le piccole imprese pagano una commissione una tantum dello 0,5% dell’importo garantito, le medie l’1%, le small mid cap l’1,25%. Sono esenti anche le operazioni Nuova Sabatini, il microcredito e le start-up e PMI innovative.

Chi è escluso dalla garanzia MCC?

Le imprese collocate in fascia 5 dal modello di valutazione del Fondo, quelle con posizioni classificate come deteriorate al momento della richiesta e i soggetti operanti nei settori esclusi dalle Disposizioni operative.

Il premio aggiuntivo 2026 aumenta il costo del finanziamento per l’impresa?

No. Il decreto interministeriale del 21 gennaio 2026 vieta di trasferire il premio sul soggetto finanziato. È un onere a carico degli intermediari che utilizzano il Fondo oltre determinate soglie, e può incidere sulle loro politiche di credito, non sulle condizioni contrattuali della singola operazione.

Quanto tempo serve per ottenere la garanzia?

Dipende dalla completezza documentale e dai tempi dell’intermediario. Una pratica completa segue tempi standard; le richieste di integrazione allungano sensibilmente la finestra e, se non evase, possono portare all’improcedibilità.

Posso richiedere direttamente io la garanzia del Fondo?

No. La richiesta è presentata dal soggetto finanziatore o dal Confidi. L’impresa può però preparare il dossier, verificare la propria posizione in Centrale dei Rischi e impostare finalità e forma tecnica prima di andare in banca.

La garanzia MCC è cumulabile con la Nuova Sabatini e con gli altri incentivi?

Sì, e le operazioni Nuova Sabatini hanno copertura all’80%. Va gestito il regime di aiuto: se la garanzia viene concessa in de minimis consuma il plafond triennale, se rientra nel regime di esenzione no. La sequenza delle misure va pianificata prima di attivare la prima operazione.


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