Decreto Attuativo Iperammortamento 2026

Il nuovo scenario degli incentivi per l’industria italiana si delinea con la firma del decreto attuativo del 4 maggio 2026, che stabilisce le regole operative per l’accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi rientranti negli allegati IV e V. L’iperammortamento 4.0 rappresenta il pilastro centrale della strategia nazionale per sostenere la trasformazione tecnologica (Industria 4.0) e l’efficientamento energetico attraverso l’autoproduzione da fonti rinnovabili.

Finestra Temporale e Ambito di Applicazione

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

  • Periodo di validità: Investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
  • Finalità: Accelerare l’adozione di tecnologie digitali e favorire l’indipendenza energetica delle imprese.

La Misura dell’Agevolazione: Scaglioni e Aliquote

Il beneficio si traduce in una variazione in aumento del costo di acquisizione, valida esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

L’incentivo è strutturato in tre scaglioni di investimento decrescenti, per favorire in particolar modo le piccole e medie imprese:

Quota di InvestimentoMaggiorazione del Costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro50%

Novità 2026: Soppresso obbligo origine UE o SEE

L’incentivo si applica ai beni indicati negli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Una delle novità più significative introdotte dal DL 38/2026 riguarda l’apertura dei mercati: è stato ufficialmente soppresso l’obbligo di produzione dei beni in Stati UE o SEE. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, l’investimento è agevolabile a prescindere dalla provenienza geografica del bene, purché rispetti i requisiti tecnologici richiesti.

Focus: Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili

Il decreto dedica una sezione specifica agli impianti per l’autoconsumo e ai sistemi di storage. Il principio cardine è l’efficientamento proporzionale: il dimensionamento dell’impianto non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Parametri di Costo Massimo Ammissibile (Energia Termica)

Il decreto fissa tetti di spesa precisi per evitare sovra-incentivazioni. Ecco un estratto delle soglie per la produzione di energia termica (Tabella 2c, Allegato 1):

Fonte RinnovabilePotenza (P) ≤ 1000 kWtPotenza (P) > 1000 kWt
Sistemi Aria/Aria720 €/kWt500 €/kWt
Sistemi Aria/Acqua1.560 €/kWt1.000 €/kWt
Geotermica2.280 €/kWt2.000 €/kWt
Biomassa5.600 €/kWt3.900 €/kWt

Per gli impianti elettrici (eolico, solare, idraulico), i costi sono calcolati in euro/kW in base alla potenza installata, mentre per i sistemi di accumulo (batterie) si applica un coefficiente moltiplicativo parametrato al valore dell’impianto principale.

Requisiti Tecnici e Documentali: Guida alla Conformità

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di rigorosi obblighi documentali. La loro assenza può determinare la revoca dell’agevolazione con recupero dei benefici fruiti e applicazione di sanzioni.

  1. Perizia Tecnica Asseverata: Redatta da un professionista abilitato (Ingegnere o Perito Industriale) o ente accreditato. Deve attestare le caratteristiche tecniche e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale ed è obbligatoria per tutti i beni, anche quelli di valore inferiore ai 300.000 euro.
  2. Certificazione Contabile: Obbligatoria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese, a cura di un revisore legale o società di revisione.
  3. Dicitura Obbligatoria in Fattura: Tutti i documenti (fatture, DDT, contratti di leasing) devono riportare il riferimento normativo: “Acquisto effettuato ai sensi dell’Art. 1, commi 427-436, Legge 199/2025”.
  4. Conservazione Prove di Trasporto: Fondamentale per certificare la data di consegna e l’entrata in funzione del bene.

Cause di Decadenza e Sostituzione dei Beni

Il diritto alla maggiorazione può decadere in caso di:

  • Cessione a titolo oneroso del bene agevolato durante il periodo di fruizione.
  • Delocalizzazione del bene in strutture produttive all’estero.
  • Assenza dei requisiti di interconnessione o mancata conservazione dei documenti.

Nota sulla Sostituzione: È ammesso il mantenimento del beneficio se il bene ceduto viene sostituito con un altro bene analogo (o superiore) avente caratteristiche tecnologiche conformi alla normativa Industria 4.0, a condizione che l’investimento sostitutivo avvenga nello stesso periodo d’imposta.

Risorse Utili