CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Che tu sia una piccola o media impresa o una grande impresa di carattere nazionale o internazionale, per tutti gli investimenti effettuati a partire da gennaio 2024 e per tutti gli investimenti che effettuerai nel 2025 sarà importante conoscere e valutare il nuovo Decreto Ministeriale “Transizione 5.0” , ovvero il credito d’imposta Industria 5.0 presentato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy come strumento agevolativo per le imprese di supporto all’attuazione degli obbiettivi del PNRR ovvero a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d’imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

Che cos’è il Piano “Transizione 5.0”

Il Piano “Transizione 5.0” è un’agevolazione rivolta alle imprese italiane che attiva per gli anni 2024 e 2025. Disciplinata dall’articolo del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (PNRR), ha come obbiettivo quello di agevolare, attraverso un credito d’imposta compreso tra il 35% ed il 45%, gli investimenti in macchinari, impianti e software 4.0 che permettano una riduzione dei consumi energetici dell’impresa di almeno il 3% (o il 5% in determinati casi) rispetto ai consumi rilevati nell’anno precedente all’avvio dell’investimento.

Destinatari del Credito d’imposta transizione 5.0

Il credito d’imposta Industria 5.0 è utilizzabile da tutte le tipologie d’impresa che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio dello Stato Italiano, nell’ambito di progetti di innovazione che riducano i consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive.



Spese agevolabili dal Piano “Transizione 5.0”

Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali che:

  • Rientrano negli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Ovvero tutti gli investimenti che adottano i criteri di interconnessione previsti dall’Industria 4.0VAI ALLA SCHEDA SINTESI DELLA 4.0
  • Sono strumentali all’esercizio dell’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
  • Conducono a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o, alternativamente, dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.

I beni che possono godere del credito d’imposta previsto dalla 5.0 sono quindi:

  • Macchinari ed attrezzature 4.0
  • Impianti 4.0
  • Software 4.0
  • Formazione tematiche 4.0
  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta
  • software relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme a software 4.0)
  • investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, eccezione fatta per impianti di biomasse che non sono agevolabili.

Schema delle percentuali di credito d’imposta del Piano “Transizione 5.0” per il 2024 ed il 2025:

  • Se la riduzione dei consumi a livello di stabilimento è superiore al 3% o quella del processo produttivo è superiore al 5%, le aliquote sono:
per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno35%
per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno15%
per investimenti da 10 a 50 milioni l’anno5%
  • Se la riduzione dei consumi a livello di stabilimento è superiore al 6% o quella del processo produttivo è superiore al 10%, le aliquote sono:
per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno40%
per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno20%
per investimenti da 10 a 50 milioni l’anno10%
  • Se la riduzione dei consumi a livello di stabilimento è superiore al 10% o quella del processo produttivo è superiore al 15%, le aliquote sono:
per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno45%
per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno25%
per investimenti da 10 a 50 milioni l’anno15%

Il credito d’imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e non potrà essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale. La fruizione del credito non potrà superare la data del 31 dicembre 2025, entro cui sarà necessario effettuare l’investimento e sarà necessario richiedere almeno la prima tranche di credito ottenuto.


Webinar informativo sul Credito d’imposta Industria 5.0 – ottieni tutte le informazioni necessarie



Agevolazione per acquisto fotovoltaico

Con il Piano Transizione Industria 5.0, per le imprese che acquistando un bene 4.0 riusciranno a dimostrare l’abbattimento energetico di almeno il 3% o il 5%, sarà possibile applicare il credito d’imposta 5.0 anche all’acquisto di un impianto fotovoltaico in autoconsumo. Inoltre sarà possibile ottenere una maggiorazione del credito di imposta applicabile al fotovoltaico in base all’efficienza produttiva dei moduli utilizzati.

Elenchiamo di seguito quali sono i requisiti che un impianto fotovoltaico deve rispettare per rientrare nel Piano “Transizione 5.0”:

  • Sono ammessi al contributo del Piano transizione 5.0 solo gli investimenti in moduli prodotti all’interno dell’Unione Europea, conformi ai requisiti dell’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181.
  • I pannelli fotovoltaici devono avere un’efficienza a livello di modulo almeno del 21,5% ed efficienza a livello di cella almeno del 23,5%;
  • I moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno del 24%.

Gli investimenti in questi impianti contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140% del loro costo.

Cumulabilità tra il Credito d’imposta 5.0 ed altre agevolazioni disponibili

La cumulabilità tra due o più ageolazioni o incentivi pubblici è sempre una questione molto delicata che deve essere valutata sempre attentamente e con l’aiuto di un consulente esperto.

Se un investimento in beni 4.0 rispetta i principi della Transizione 5.0 per via del risparmio energetico, devono essere applicate le disposizioni di quest’ultima. Il piano Transizione 4.0 resterà operativo per gli investimenti che non generano risparmio energetico o che generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Iter di accesso all’agevolazione 5.0

FASICHICOSADESCRIZIONE
1IMPRESAprenotazione risorse tramite comunicazione al GSEComunicare la descrizione del progetto d’investimento e il relativo costo. A questo punto, è necessario allegare la Certificazione ex ante che dimostra la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti.
2Controlla i documenti ricevuti e ogni mese invia al MIMIT la lista delle imprese con l’importo del credito che risulta prenotato.
3IMPRESAConferma della prenotazione risorseEntro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con un acconto di almeno il 20%.
4IMPRESAComunicazioni periodiche al GSEIn base a queste comunicazioni viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, fino al limite massimo prenotato.
5IMPRESAComunicazione ex post al GSEIn questa fase, deve essere allegata la Certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti come previsto dalla Certificazione ex ante.
6Invia all’Agenzia delle Entrate la lista delle imprese beneficiarie e l’importo definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
7IMPRESACertificazione contabile spese sostenuteDeve essere effettuata da un Revisore dei Conti.
8IMPRESAFruizione del credito d’impostaIl credito d’imposta può essere utilizzato dopo cinque giorni dall’invio, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi relativi al credito fruibile. La prima quota deve essere utilizzata entro il 31/12/2025.

Per accedere al contributo, le imprese devono presentare un’istanza standardizzata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la documentazione prevista e una comunicazione sul progetto di investimento e il suo costo. L’utilizzo del credito d’imposta richiede comunicazioni periodiche al GSE sull’avanzamento dell’investimento. È necessario presentare certificazioni ex ante ed ex post, rilasciate da valutatori indipendenti, per attestare la riduzione dei consumi energetici e la realizzazione degli investimenti.

Certificazioni e Spese Tecniche

Cos’è la certificazione ex ante e la certificazione ex post?

La certificazione ex ante è una valutazione preliminare effettuata da un valutatore indipendente che verifica che il progetto di innovazione soddisfi i criteri di ammissibilità riguardanti la riduzione del consumo totale di energia. Una volta completato l’investimento, il progetto deve essere certificato ex post, attestando la reale realizzazione degli investimenti in conformità con le disposizioni della certificazione ex ante.

Certificatori 5.0 vs. Periti 4.0: Chi può fare le certificazioni ex ante ed ex post?

Attualmente, i certificatori 5.0 devono essere:

  • EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339.
  • ESCO accreditate certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Ulteriori categorie di certificatori potrebbero essere definite al momento della pubblicazione del decreto attuativo. I periti industriali e gli ingegneri possono svolgere certificazioni ex ante ed ex post, ma devono rientrare nelle categorie specificate sopra.

I costi di certificazione ex ante ed ex post sono finanziati?

Sì, per le piccole e medie imprese (PMI), le spese sostenute per la certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute come aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 10.000 euro.

I costi di certificazione delle spese e della documentazione contabile sono finanziati?

Sì, le spese effettive e la conformità alla documentazione contabile devono essere certificate da un revisore dei conti, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute come aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 5.000 euro.



Ulteriori Dettagli e Considerazioni

  • Certificazione ex ante: Fondamentale per la verifica preliminare del progetto, garantendo che i criteri di riduzione energetica siano rispettati.
  • Certificazione ex post: Essenziale per confermare che l’investimento è stato realizzato come previsto.
  • Revisori dei conti: Cruciali per certificare le spese e la documentazione contabile, assicurando trasparenza e conformità.
  • Per le PMI, è possibile includere nel credito d’imposta anche le spese per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
  • I beni agevolati devono essere mantenuti per almeno 5 anni, altrimenti il maggior credito d’imposta già utilizzato deve essere restituito.
  • Le spese del revisore sono agevolabili fino a un massimo di 5.000 euro per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti.
  • Le fatture e i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere un riferimento esplicito alle disposizioni del Decreto Legge.+

FAQs

Come viene quantificato il risparmio energetico?

Il risparmio energetico è calcolato su base annuale, prendendo come riferimento i consumi energetici registrati nell’anno precedente all’inizio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio è calcolato rispetto ai consumi medi annui di uno scenario controfattuale, definito secondo criteri stabiliti dal Decreto MIMIT.

La diagnosi energetica deve essere fatta nel 2024 o può essere relativa al 2022 o 2023?

La diagnosi deve fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’anno precedente all’inizio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?

Sì, per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile includere anche gli investimenti in energie rinnovabili e attività di formazione.

I documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere il riferimento normativo dell’agevolazione?

Sì, le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento all’art. 38 del DL n. 19 del 02/03/2024 e alle successive implementazioni normative.

Per quanti anni dovrà essere conservata la documentazione?

La documentazione deve essere conservata almeno fino alla fine del periodo di utilizzo del credito d’imposta.

È opportuno prevedere un periodo di osservazione di verifica del risparmio energetico? Quanto potrebbe durare questo periodo?

Sì, è opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento degli investimenti.

Quali aziende possono accedere agli incentivi?

L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altre procedure concorsuali previste dalla legge, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?

Nessuna attività viene esclusa a priori; tuttavia, i beni acquistati devono contribuire all’efficientamento del processo o del piano industriale in cui sono installati. Se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi, non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.

Quali sono gli investimenti non agevolabili?

Il decreto legge esclude, in base al principio DNSH (Do Not Significantly Harm), gli investimenti destinati ad attività connesse ai combustibili fossili, ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento, ad attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, e ad attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?

Sì, le macchine agricole sono agevolabili se rientrano nell’allegato A. Le esclusioni previste non si riferiscono alle macchine e ai beni di cui all’allegato A, anche se alimentate a combustibile fossile.

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?

Sì, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B permette di implementare un progetto 5.0, a condizione che consenta un risparmio energetico di almeno il 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con la legge transizione 5.0?

Le caratteristiche tecniche devono rispettare quanto previsto dal piano Transizione 4.0 e soddisfare le condizioni e i requisiti degli allegati A e B. Inoltre, almeno uno dei beni strumentali deve garantire un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato.

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?

Sì, il Decreto Legge prevede la possibilità di sostituire il bene con uno tecnologicamente più aggiornato che abbia performance energetiche uguali o migliori.

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?

L’incentivo si applica ai nuovi investimenti a partire da gennaio 2024. Tuttavia, sono attesi maggiori chiarimenti dal decreto attuativo.

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?

L’intera procedura deve concludersi entro il 31/12/2025, quindi l’interconnessione deve essere realizzata prima di avviare la fruizione dell’incentivo. Tuttavia, è possibile che ci siano concessioni per estendere i tempi di interconnessione.

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?

La questione è ancora controversa e in attesa di chiarimenti dal decreto attuativo. Potrebbe essere considerato il contributo complessivo dei beni alla riduzione del consumo della struttura produttiva o inviate due comunicazioni ex ante relative ai due diversi progetti.

Cerchi maggiori informazioni?

Se desideri conoscere a pieno le agevolazioni pubbliche, siamo a disposizione per una consulenza personalizzata volta alla ricerca delle migliori soluzioni per te!

Contattaci

  • Ho letto e accettato le condizioni della Privacy