CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

L’articolo del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 relativo alle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) comprende 21 commi che delineano la complessa normativa del nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto legge è diventato operativo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con un termine massimo di 60 giorni per la conversione in legge. Tuttavia, per garantire la piena operatività del Piano Transizione 5.0, sarà necessario attendere l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 2 aprile.

OBIETTIVI

Il Piano Transizione 5.0 agevola, attraverso un credito d’imposta che sarà fruibile entro il 31 dicembre 2025, i nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione dell’investimento, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri che saranno definiti nel decreto attuativo. Il soggetto gestore delle istanze per l’accesso al credito sarà il GSE.

DESTINATARI

La misura è dedicata a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

SPESE AGEVOLABILI

Nello specifico, saranno agevolabili con il predetto credito gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con queste caratteristiche:

  • previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0,
  • strumentali all’esercizio dell’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura
  • che conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

A fini del credito d’imposta 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT in campo;
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente al software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140 % del loro costo. Nelle more della formazione dell’apposito registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12: ciò vuol dire che per l’acquisto dei moduli fotovoltaici, l’incentivo sarà limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%, con maggiorazione della base di calcolo al 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza almeno pari al 23,5% e al 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
  • le spese di formazione del personale connesse alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e fino al massimo di 300.000 €, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con apposito decreto.

IL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO

L’ammontare del credito d’imposta dipende dal volume degli investimenti e dall’intensità del risparmio energetico conseguito. Le aliquote, infatti, ammontano:

  • 35% per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno,
  • 15% per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno,
  • 5% per investimenti da 10 a 50 milioni l’anno.

Se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi dei processi aziendali è superiore al 10%:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno,
  • 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno,
  • 10% per investimenti da 10 a 50 milioni per anno.

Se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi dei processi è superiore al 15%:

  • 45% per investimenti fino a 2,5 milioni l’anno,
  • 25% per investimenti da 2,5 a 10 milioni l’anno,
  • 15% per investimenti da 10 a 50 milioni per anno.

Il credito d’imposta verrà fruito esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Esso non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Entro tale data sarà quindi necessario effettuare sia l’investimento che la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

CUMULABILITA’ TRANSIZIONE 4.0 E TRANSIZIONE 5.0

Si ritiene importante puntualizzare che se un investimento in beni 4.0 rispetta i principi della Transizione 5.0 (per via dei suoi benefici in termini di risparmio energetico), dovranno essere applicate le disposizioni di quest’ultima guida in merito ai tempi e alle modalità per ottenere l’incentivo, anziché quelle della Transizione 4.0.

Il piano Transizione 4.0 resterà comunque operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio energetico, oppure che generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

IL CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

Il calcolo del risparmio energetico per le aziende, sia per quelle già esistenti che per quelle di nuova costituzione, dovrà seguire precise disposizioni normative. Queste prevedono:

  • È necessario riproporzionare i consumi su base annuale.
  • Si fa riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello degli investimenti.
  • Il risparmio sui consumi deve essere calcolato al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per l’accesso al contributo le imprese presentano una apposita istanza sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), con la documentazione prevista unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta
utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post.

Infatti, il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente e da precise comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

  • Certificazione ex ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile;
  • Una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la prenotazione delle risorse disponibili;
  • Certificazione ex post, che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti e l’avvenuta interconnessione dei beni.
  • Una comunicazione ex post al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La fruizione dell’incentivo quindi non è automatica. Una volta inviata comunicazione al Ministero, Il credito d’imposta concesso sarà disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione”. Ci sarà quindi un “provvedimento di concessione” fondamentale proprio a garantire al Governo che non vengano sforate le risorse disponibili.

Con il decreto attuativo verranno individuati i requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso, gli EGE e le ESCo.

Nel caso in cui, dopo il primo F24 fruito entro il 31/12/2025, non si abbia sufficiente capienza per scaricare il credito d’imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

  • È prevista la possibilità, solo per le PMI, di includere nel credito d’imposta anche le spese per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
  • I beni agevolati devono essere mantenuti per almeno 5 anni. In caso contrario, o in caso di riduzione per altro motivo degli investimenti prenotati, il maggior credito d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi.
  • Le spese del revisore, per le imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti, sono agevolabili nella misura massima di 5.000 €
  • Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni del Decreto Legge.

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