Imprese energivore e PMI: il sostegno al costo dell’energia nel DDL 2027
04 Novembre 2026
Il sostegno temporaneo al costo dell’energia elettrica è un aiuto previsto dagli articoli 82 e 83 del DDL di Bilancio 2027 e gestito dal GSE, che compensa fino al 50% del prezzo medio all’ingrosso su non più del 50% dei consumi annui. Spetta alle imprese energivore iscritte alla CSEA e alle PMI non energivore, che devono reinvestire almeno il 100% dell’aiuto in investimenti verdi.
IN SINTESI
- Chi: imprese energivore iscritte all’elenco CSEA (art. 82) e micro, piccole e medie imprese non iscritte all’elenco (art. 83).
- Quanto: fino al 50% del prezzo medio all’ingrosso della zona di offerta, su massimo il 50% dei consumi annui degli anni 2028, 2029 e 2030.
- Risorse: PMI 1.000 milioni nel 2027, 1.430 nel 2028, 600 nel 2029 e 500 nel 2030; energivore 1.000, 800 e 700 milioni dal 2028 al 2030.
- Obbligo: investire almeno il 100% dell’aiuto in rinnovabili, accumulo, efficienza ed elettrificazione, avviati dopo la domanda.
- Quando: servono la legge, un decreto del MASE e l’autorizzazione della Commissione europea; oggi non è attivo.

Indice degli argomenti
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Come funziona il sostegno al costo dell’energia del DDL 2027?
Il sostegno al costo dell’energia funziona come un contributo erogato dal GSE: copre una parte del prezzo dell’elettricità acquistata o autoprodotta e, in cambio, l’impresa si impegna a investire una somma almeno pari all’aiuto nella decarbonizzazione.
- Base di calcolo: il prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica nella zona di offerta in cui si trova l’impresa.
- Intensità: al massimo il 50% di quel prezzo.
- Volume: al massimo il 50% del consumo annuo del beneficiario, determinato con criteri verificabili per evitare aumenti di consumo incentivati.
- Controlli: il GSE, anche con le Camere di commercio per le PMI, verifica gli investimenti e recupera l’aiuto con gli interessi se gli obblighi non sono rispettati.
Per impresa energivora si intende un’impresa a forte consumo di energia elettrica iscritta nell’elenco annuale tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Le energivore godono già di agevolazioni sugli oneri generali di sistema; il nuovo regime è un’agevolazione distinta che si aggiunge a queste, nei limiti di cumulo.
Secondo le regole dell’elenco CSEA rientrano tra le aziende energivore le imprese con consumi di energia elettrica di almeno 1 GWh l’anno che operano nei settori ammessi dalle linee guida europee sugli aiuti per clima, ambiente ed energia; per alcuni settori conta anche l’indice di intensità elettrica sul valore aggiunto lordo. Le imprese gasivore hanno un elenco e agevolazioni separati: il DDL riguarda solo l’energia elettrica.
Per le energivore il DDL richiama espressamente la sezione 4.5 della disciplina europea per gli aiuti del Patto per l’industria pulita (CISAF), che fissa anche un prezzo minimo: dopo l’aiuto l’energia agevolata non può costare meno di 50 euro/MWh.
Che differenza c’è tra il regime per energivore e quello per le PMI non energivore?
I due regimi usano lo stesso meccanismo, ma cambiano beneficiari, risorse, investimenti ammessi e tempi: il regime PMI dell’articolo 83 ha più risorse e un termine di 36 mesi per completare gli investimenti.
| Imprese energivore (art. 82) | PMI non energivore (art. 83) | |
|---|---|---|
| Beneficiari | Imprese iscritte all’elenco CSEA nei settori ammessi dalla CISAF | Micro, piccole e medie imprese non iscritte all’elenco CSEA |
| Risorse | 1.000 mln (2028), 800 mln (2029), 700 mln (2030) | 1.000 mln (2027), 1.430 mln (2028), 600 mln (2029), 500 mln (2030) |
| Consumi agevolati | Max 50% del consumo annuo 2028-2030, per massimo tre anni | Max 50% del consumo annuo 2028-2030 |
| Prezzo minimo | Sì, quello della disciplina europea (50 €/MWh) | Non richiamato espressamente |
| Investimenti ammessi | Rinnovabili anche con contratti di lungo termine, accumulo, efficienza, elettrificazione, idrogeno, recupero di calore, flessibilità | Autoproduzione da rinnovabili, accumulo, efficienza, elettrificazione, pompe di calore, recupero di calore, gestione intelligente dei consumi |
| Termine investimenti | Nei termini della disciplina europea | Completati entro 36 mesi dalla concessione |
| Decreto MASE | Entro 90 giorni | Entro 30 giorni |
La qualifica di PMI si verifica con i criteri europei su dipendenti, fatturato e attivo, contando le imprese collegate e associate: la guida su come calcolare la dimensione d’impresa spiega i passaggi.
Quali investimenti verdi bisogna fare per ottenere il sostegno?
Per ottenere il sostegno energia l’impresa deve destinare a investimenti aggiuntivi di decarbonizzazione una somma almeno pari al 100% dell’aiuto ricevuto, con interventi avviati dopo la presentazione della domanda.
- Energia rinnovabile e accumulo: il fotovoltaico è l’intervento più frequente per le PMI; vedi le agevolazioni per il fotovoltaico nelle imprese.
- Efficientamento energetico: sostituzione di motori, compressori, sistemi di illuminazione e recupero di calore, con una riduzione dei consumi misurabile.
- Elettrificazione dei processi: passaggio da gas a elettricità, pompe di calore industriali.
- Gestione dei consumi: sistemi di monitoraggio e controllo intelligente dei carichi.
Investimento aggiuntivo significa che l’intervento non era già deciso o avviato: per questo una diagnosi energetica fatta prima della domanda aiuta a scegliere gli interventi e a documentarne la novità.
ATTENZIONE — NON AVVIARE ORA GLI INVESTIMENTI DA USARE COME REINVESTIMENTO
Gli articoli 82 e 83 richiedono investimenti avviati dopo la domanda. Un impianto fotovoltaico ordinato oggi rischia di non contare per il reinvestimento obbligatorio.
Va chiarito anche il rapporto con le altre agevolazioni: il DDL vieta il doppio finanziamento, quindi un impianto che usa già l’iperammortamento per il fotovoltaico o i contributi dell’articolo 79 potrebbe non valere, in tutto o in parte, come reinvestimento. Sarà il decreto a dirlo.
Quando sarà operativo il sostegno energia per le imprese?
Il sostegno energia sarà operativo solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2027, il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato.
- Legge: approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2026.
- Decreto MASE: entro 30 giorni per le PMI e 90 giorni per le energivore dall’entrata in vigore; fisserà requisiti, metodo di calcolo, massimali per dimensione d’impresa e modalità di assegnazione.
- Autorizzazione UE: entrambe le misure sono efficaci solo dopo il via libera della Commissione ai sensi dell’articolo 108 del Trattato.
- Coperture: l’articolo 76 lega le misure energetiche alla clausola di salvaguardia nazionale chiesta all’UE, richiamata anche nel Documento programmatico di bilancio 2027.
Un punto da chiarire riguarda le PMI: il DDL stanzia 1.000 milioni già nel 2027, ma riferisce l’aiuto ai consumi degli anni 2028, 2029 e 2030. Il decreto dovrà spiegare come si usano le risorse del 2027.
Esempio: quanto vale il sostegno energia per una PMI e per un’energivora?
Con un prezzo all’ingrosso di 110 euro/MWh, una PMI che consuma 1.200 MWh l’anno può ottenere fino a 33.000 euro l’anno, da reinvestire per intero; un’energivora da 20.000 MWh fino a 550.000 euro.
Ipotesi: prezzi medi all’ingrosso di 110 e 95 euro/MWh (valori illustrativi, non previsioni). Si applica il massimo del 50% sul 50% dei consumi; per l’energivora si applica il prezzo minimo di 50 euro/MWh della CISAF.
| Caso | Consumo agevolato | Aiuto per MWh | Aiuto annuo | Reinvestimento minimo |
|---|---|---|---|---|
| PMI, prezzo 110 €/MWh | 600 MWh (50% di 1.200) | 55,00 € | 33.000 € | 33.000 € |
| PMI, prezzo 95 €/MWh | 600 MWh | 47,50 € | 28.500 € | 28.500 € |
| Energivora, prezzo 110 €/MWh | 10.000 MWh (50% di 20.000) | 55,00 € | 550.000 € | 550.000 € |
| Energivora, prezzo 95 €/MWh | 10.000 MWh | 45,00 € (limite del prezzo minimo) | 450.000 € | 450.000 € |
Nell’ultimo caso il 50% di 95 euro sarebbe 47,50 euro, ma il prezzo dopo l’aiuto non può scendere sotto 50 euro/MWh: l’aiuto si ferma a 45 euro. Su tre anni la PMI del primo caso arriverebbe a 99.000 euro di aiuto e altrettanti di investimenti verdi.
Errori comuni da evitare
- Leggerlo come uno sconto in bolletta: l’aiuto arriva dal GSE ed è legato a un obbligo di investimento pari almeno all’aiuto; senza investimento l’aiuto va restituito con gli interessi.
- Avviare subito gli investimenti verdi: il testo chiede interventi avviati dopo la domanda; anticiparli può farli escludere dal reinvestimento.
- Dare per scontata la qualifica: le energivore devono essere iscritte all’elenco CSEA nei settori ammessi; le PMI devono verificare la dimensione con imprese collegate e associate.
- Calcolare l’aiuto su tutti i consumi: si agevola al massimo la metà del consumo annuo, con criteri che escludono gli aumenti di consumo fatti per ottenere più aiuto.
- Ignorare il prezzo minimo per le energivore: con prezzi all’ingrosso sotto 100 euro/MWh il limite dei 50 euro riduce l’aiuto rispetto al 50% teorico.
- Non pianificare i 36 mesi: per le PMI gli investimenti vanno completati entro 36 mesi dalla concessione; autorizzazioni e allacci di un impianto fotovoltaico possono richiedere molto tempo.
- Sommare aiuti sugli stessi costi senza verifica: il DDL ammette il cumulo nei massimali ma vieta doppio finanziamento e sovracompensazione.
Domande frequenti sul sostegno energia per imprese energivore e PMI
Cosa sono le imprese energivore?
Le imprese energivore sono imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell’elenco annuale della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
L’iscrizione dipende da consumi, settore di attività e incidenza del costo dell’energia, secondo le regole in vigore per l’elenco.
Quanto vale il sostegno energia del DDL 2027?
Il sostegno energia vale fino al 50% del prezzo medio all’ingrosso dell’elettricità, applicato al massimo al 50% dei consumi annui degli anni 2028, 2029 e 2030.
Per le energivore il prezzo dell’energia agevolata non può scendere sotto il minimo europeo di 50 euro/MWh.
Le PMI non energivore possono accedere al sostegno energia?
Sì, l’articolo 83 del DDL di Bilancio 2027 riserva un regime dedicato alle micro, piccole e medie imprese non iscritte all’elenco CSEA.
Il regime PMI ha risorse per 1.000 milioni nel 2027, 1.430 nel 2028, 600 nel 2029 e 500 nel 2030.
Quali investimenti valgono per il reinvestimento obbligatorio?
Valgono gli investimenti aggiuntivi in rinnovabili per autoproduzione, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore e gestione intelligente dei consumi.
Gli investimenti devono essere avviati dopo la domanda e, per le PMI, completati entro 36 mesi dalla concessione.
Quando si presenta la domanda per il sostegno energia?
La domanda non si può ancora presentare: modalità e tempi saranno fissati dal decreto del MASE dopo l’approvazione della legge.
Le misure diventano efficaci solo con l’autorizzazione della Commissione europea.
Il sostegno energia è cumulabile con altri aiuti?
Sì, il sostegno energia è cumulabile con altri aiuti nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e di sovracompensazione.
Il decreto attuativo dovrà coordinare la misura con gli incentivi già esistenti per rinnovabili e autoproduzione.
Chi gestisce il sostegno energia?
Il sostegno energia è gestito dal GSE, che riceve le risorse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e verifica gli investimenti.
Per le PMI il GSE può avvalersi delle Camere di commercio per i controlli.

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Normativa e fonti ufficiali
- Comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026 – DDL di Bilancio 2027
- Senato della Repubblica – DDL di Bilancio 2027, articoli 76, 82 e 83
- Documento programmatico di bilancio 2027 – Ministero dell’economia e delle finanze
- GSE – Gestore dei servizi energetici
- CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali, elenco imprese energivore
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – iperammortamento per l’autoproduzione da rinnovabili – Gazzetta Ufficiale