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Regolamento GBER: cos’è e come incide sui bandi per le PMI

16 Settembre 2026

Il GBER (Regolamento UE n. 651/2014) è il regolamento europeo che consente a Stato e Regioni di concedere aiuti alle imprese senza notificarli prima alla Commissione, purché rispettino intensità massime, soglie e condizioni fissate dal testo. La maggior parte dei bandi regionali e nazionali per investimenti, R&S, innovazione e formazione si regge su questa base giuridica.


Cos’è il GBER e perché riguarda la tua impresa?

Il GBER è la base giuridica europea che rende “legittimi” la maggior parte dei contributi che un’impresa riceve da un bando: se il bando lo cita, le sue regole valgono anche per te.

Di regola, l’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE obbliga gli Stati a notificare ogni aiuto di Stato alla Commissione europea e ad attendere il via libera. Il GBER (General Block Exemption Regulation, in italiano Regolamento generale di esenzione per categoria) individua intere categorie di aiuti considerati compatibili in partenza, e le esenta da questo obbligo.

Per l’impresa la conseguenza è pratica: il bando traduce il GBER in requisiti concreti (spese ammissibili, percentuali, tempistiche), ma quando il testo del bando tace o è ambiguo, è il regolamento a decidere. Conoscerne la logica aiuta a leggere correttamente un avviso e a evitare revoche.

  • Chi lo applica: Ministeri, Regioni, Camere di commercio, enti gestori come Invitalia o SIMEST quando progettano una misura di aiuto.
  • Cosa stabilisce: categorie di aiuto ammesse, costi ammissibili, intensità massime, soglie oltre le quali serve comunque la notifica, regole di cumulo e trasparenza.
  • Cosa esclude: tra l’altro, gli aiuti alle imprese in difficoltà (art. 1, par. 4), gli aiuti legati alle esportazioni e quelli condizionati all’uso di prodotti nazionali (art. 1, par. 2).

DA SAPERE — VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

La versione vigente del GBER, modificata da ultimo dal Reg. (UE) 2023/1315, si applica fino al 31 dicembre 2026. La Commissione europea ha già posto in consultazione la bozza di un nuovo regolamento, la cui adozione è attesa entro fine 2026. I principi descritti in questa guida (esenzione, intensità, cumulo, trasparenza) restano l’impianto del sistema; soglie e percentuali specifiche andranno riverificate sul nuovo testo una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale UE.


Quali aiuti rientrano nel GBER e con quali intensità?

Il GBER copre le principali finalità dei bandi per imprese: investimenti, ricerca e sviluppo, innovazione, formazione, tutela ambientale ed energia, accesso al credito.

Ogni categoria ha un proprio articolo con costi ammissibili e un’intensità massima, cioè la percentuale massima dei costi che può essere coperta dall’aiuto, espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL). Per le PMI le percentuali sono di norma più alte. Questi sono i riferimenti che ricorrono più spesso nei bandi rivolti alle PMI del Nord Italia:

Categoria (articolo GBER)Intensità massima
Investimenti delle PMI (art. 17)20% piccole imprese, 10% medie imprese
Servizi di consulenza per PMI (art. 18)50%
Partecipazione delle PMI alle fiere (art. 19)50%
Ricerca fondamentale (art. 25)100%
Ricerca industriale (art. 25)50%, +10 punti medie, +20 punti piccole
Sviluppo sperimentale (art. 25)25%, +10 punti medie, +20 punti piccole
Maggiorazione R&S per collaborazione effettiva o ampia diffusione dei risultati (art. 25)+15 punti, fino a un massimo dell’80%
Innovazione a favore delle PMI (art. 28)50%
Formazione (art. 31)50%, +10 punti medie, +20 punti piccole, massimo 70%
Aiuti a finalità regionale (art. 14)Secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per le sole zone assistite

Oltre alle intensità, l’art. 4 fissa soglie di notifica per impresa e per progetto: sopra quegli importi l’aiuto esce dall’esenzione. Per la R&S, ad esempio, le soglie sono di 55 milioni di euro per i progetti prevalentemente di ricerca fondamentale, 35 milioni per la ricerca industriale e 25 milioni per lo sviluppo sperimentale. Per una PMI il limite concreto è quasi sempre l’intensità, non la soglia.

Le definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del GBER (art. 2, punti 85 e 86) sono le stesse che i bandi usano per classificare le attività di progetto: una classificazione sbagliata cambia l’intensità applicabile e può portare a una rideterminazione del contributo.


GBER, de minimis o aiuto notificato: che differenza c’è?

Sono tre basi giuridiche diverse: il GBER lega l’aiuto a costi e intensità, il de minimis a un tetto complessivo per impresa, l’aiuto notificato a una decisione specifica della Commissione.

Molti bandi lasciano all’impresa la scelta tra GBER e de minimis, oppure applicano l’uno o l’altro a seconda della dimensione o della tipologia di spesa. La scelta non è neutra: incide sul contributo ottenibile e sugli aiuti futuri.

AspettoGBER (Reg. UE 651/2014)De minimis (Reg. UE 2023/2831)Aiuto notificato (art. 108 TFUE)
LogicaAiuto compatibile se rispetta le condizioni della categoriaAiuto di importo ridotto, ritenuto non distorsivoCompatibilità valutata caso per caso dalla Commissione
LimiteIntensità massima sui costi ammissibili e soglie di notifica300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anniFissato dalla decisione di autorizzazione
Costi ammissibiliDefiniti per categoriaNessun vincolo specifico dal regolamento, li fissa il bandoDefiniti dal regime autorizzato
Effetto sul plafond de minimisNon lo consumaLo consumaNon lo consuma
ValiditàFino al 31/12/2026 (in revisione)Fino al 31/12/2030Secondo la decisione

In termini pratici: un’impresa che ha già usato buona parte del plafond de minimis ha interesse a inquadrare in GBER i progetti con costi ben identificabili (macchinari, R&S, consulenze), riservando il de minimis alle misure che non hanno alternative. La Nuova Sabatini, ad esempio, è concessa in esenzione e non intacca il plafond.


Come funzionano cumulo e intensità massime?

Più aiuti sugli stessi costi sono ammessi solo se, sommati, non superano l’intensità massima più alta prevista dal GBER per quella categoria di spesa.

L’art. 8 del GBER distingue due situazioni. Se gli aiuti riguardano costi diversi e separabili, si possono combinare senza problemi. Se riguardano gli stessi costi, in tutto o in parte, la somma di tutti gli aiuti, espressa in ESL, non può superare l’intensità massima applicabile. La stessa regola vale per il cumulo tra un aiuto in GBER e un aiuto de minimis sulle stesse spese.

  • Costi diversi: cumulo libero, a condizione che le spese siano distinte e tracciabili (fatture, CUP, centri di costo).
  • Stessi costi: cumulo ammesso fino all’intensità massima più elevata applicabile.
  • Misure fiscali generali: le agevolazioni aperte a tutte le imprese senza selettività, come l’Iperammortamento 2026, non sono aiuti di Stato e non entrano nel calcolo, ma restano soggette ai limiti di cumulo previsti dalla loro norma (sostegno complessivo non superiore al costo sostenuto).

Esempio numerico: progetto di sviluppo sperimentale

Una piccola impresa realizza un progetto di sviluppo sperimentale con 400.000 euro di costi ammissibili, senza collaborazioni. L’intensità massima GBER è del 45% (25% di base più 20 punti per la piccola impresa), pari a 180.000 euro di aiuto complessivo sugli stessi costi.

VoceImportoIntensità sul progetto
Tetto massimo GBER (45%)180.000 €45,00%
Contributo a fondo perduto da bando regionale (30%)120.000 €30,00%
ESL di un finanziamento agevolato sugli stessi costi25.000 €6,25%
Totale aiuti già ottenuti145.000 €36,25%
Spazio residuo per ulteriori aiuti sugli stessi costi35.000 €8,75%

Se l’impresa chiedesse anche un contributo de minimis da 50.000 euro sulle stesse spese, l’aiuto totale salirebbe a 195.000 euro (48,75%), oltre il tetto del 45%: il cumulo non è ammesso. Per restare in regola l’aiuto aggiuntivo deve fermarsi a 35.000 euro, oppure essere riferito a costi diversi.

ATTENZIONE — IL CUMULO SI CALCOLA IN ESL, NON SUL NOMINALE

Finanziamenti agevolati e garanzie non valgono per il loro importo nominale ma per il vantaggio economico che generano (ESL), indicato nel provvedimento di concessione e nel Registro Nazionale Aiuti. Chi somma i valori nominali sovrastima il cumulo; chi ignora l’ESL di una garanzia lo sottostima. In entrambi i casi il rischio è una dichiarazione errata e la revoca della quota eccedente.


Cosa controlla il Registro Nazionale Aiuti e quali obblighi di trasparenza hai?

Ogni aiuto in GBER deve passare dal Registro Nazionale Aiuti (RNA): l’ente concedente lo interroga prima di concedere e registra l’aiuto, e il provvedimento riporta il codice COR.

Il RNA, istituito dall’art. 52 della L. 234/2012 e regolato dal D.M. 115/2017, è la banca dati in cui confluiscono aiuti di Stato, aiuti de minimis e aiuti SIEG concessi alle imprese italiane. Prima della concessione l’ente effettua due verifiche, che generano il “Codice Concessione RNA – COR”:

  • Visura aiuti: gli aiuti già ricevuti dall’impresa, usata per verificare cumulo e plafond de minimis.
  • Visura Deggendorf: verifica che l’impresa non debba ancora restituire aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione (art. 46 L. 234/2012). Va ripetuta prima di ogni erogazione.

Sul piano europeo, l’art. 9 del GBER impone di pubblicare le informazioni sugli aiuti individuali superiori a 100.000 euro entro sei mesi dalla concessione: in Italia questa pubblicazione avviene tramite la sezione Trasparenza del RNA. L’impresa può consultare la propria posizione in qualsiasi momento, ed è buona prassi farlo prima di ogni domanda.

ATTENZIONE — L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE È ANCHE DELL’IMPRESA

La L. 124/2017 (art. 1, commi 125 e seguenti) obbliga le imprese che ricevono vantaggi economici pubblici per almeno 10.000 euro nell’esercizio a darne conto, entro il 30 giugno dell’anno successivo, nella nota integrativa o sul proprio sito. Per gli aiuti già presenti nel RNA basta dichiararne l’esistenza in nota integrativa. L’omissione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, e se non si rimedia la restituzione integrale.


Errori comuni da evitare

  • Avviare il progetto prima della domanda: l’art. 6 del GBER richiede l’effetto di incentivazione, cioè che la domanda preceda l’avvio dei lavori. Un ordine firmato o un acconto versato prima della domanda basta a rendere il progetto inammissibile, e l’errore non è sanabile.
  • Calcolare la dimensione senza le imprese collegate e associate: la qualifica di PMI segue l’Allegato I del GBER e considera il gruppo. Una “piccola impresa” che in realtà è media perde 10 punti di intensità e rischia la revoca parziale.
  • Sommare i valori nominali invece dell’ESL: finanziamenti e garanzie contano per il vantaggio che generano. Il calcolo sbagliato falsa sia il cumulo sia il plafond de minimis dichiarato.
  • Dichiarare il cumulo senza controllare la visura RNA: la dichiarazione sostitutiva ha rilevanza penale. Un aiuto concesso di recente può non essere ancora visibile nel registro, quindi la visura va integrata con le concessioni note all’impresa.
  • Rendicontare la stessa spesa su due misure senza verificarne i tetti: è ammesso solo entro l’intensità massima, e spesso il bando impone divieti più stringenti del GBER. Prevale sempre la regola più restrittiva.
  • Classificare in modo ottimistico le attività di R&S: indicare come ricerca industriale ciò che è sviluppo sperimentale porta a un’intensità più alta di quella spettante, contestabile in sede di verifica.
  • Non verificare lo stato di “impresa in difficoltà”: perdite che hanno eroso oltre metà del capitale sociale escludono dal GBER, salvo le eccezioni previste (ad esempio PMI costituite da meno di tre anni). Il controllo va fatto sull’ultimo bilancio prima della domanda.
  • Dimenticare l’obbligo di pubblicazione della L. 124/2017: è un adempimento dell’impresa, non dell’ente, e la sanzione scatta anche su aiuti regolarmente ottenuti.

Il tuo progetto è inquadrato nel regime più conveniente?

Isinet Consulting analizza il bando, verifica la posizione dell’impresa nel Registro Nazionale Aiuti, calcola intensità e cumulo con gli altri aiuti e segue la pratica fino all’erogazione.


Domande frequenti sul regolamento GBER

Il GBER scade il 31 dicembre 2026: cosa succede ai bandi già aperti?

Gli aiuti concessi entro la scadenza restano validi. Il regolamento prevede inoltre un periodo di adeguamento per i regimi esistenti (art. 58), con eccezioni come gli aiuti a finalità regionale. Per le domande presentate a cavallo del 2027 conviene verificare nel bando quale base giuridica sarà applicata alla concessione.

Come capisco se un bando è in GBER o in de minimis?

Il bando lo dichiara nella parte dedicata al regime di aiuto, di solito citando il Reg. (UE) 651/2014 e l’articolo di riferimento (ad esempio art. 17 o art. 25) oppure il Reg. (UE) 2023/2831 per il de minimis. Se il bando ammette entrambi, la scelta va fatta in domanda.

Un aiuto in GBER riduce il plafond de minimis da 300.000 euro?

No. Il plafond de minimis si consuma solo con aiuti concessi in de minimis. Un aiuto GBER conta però nel cumulo se riguarda le stesse spese di un aiuto de minimis.

Posso ottenere due contributi GBER sulla stessa spesa?

Il GBER lo consente se la somma degli aiuti, in ESL, non supera l’intensità massima più alta applicabile. Molti bandi però vietano espressamente il cumulo con altri contributi sulle stesse spese: in quel caso prevale il divieto del bando.

Cos’è la visura Deggendorf e perché blocca l’erogazione?

È il controllo sul RNA che verifica se l’impresa deve ancora restituire aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea. Finché la restituzione non avviene, l’impresa non può ricevere nuovi aiuti, e il controllo viene ripetuto prima di ogni pagamento.

Le grandi imprese possono ricevere aiuti in GBER?

Sì, per diverse categorie come R&S, innovazione di processo in collaborazione, formazione e tutela ambientale, con intensità più basse rispetto alle PMI. Alcune categorie, come gli aiuti agli investimenti dell’art. 17, sono riservate alle PMI.

Cosa succede se l’aiuto supera l’intensità massima consentita?

La parte eccedente perde la copertura dell’esenzione: l’ente la ridetermina o la revoca e l’impresa deve restituirla, con gli interessi previsti. Per questo il calcolo del cumulo va fatto prima della domanda, non in fase di rendicontazione.


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Normativa e fonti ufficiali


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