LEGGE DI BILANCIO 2026: Tutte le novità per le imprese

12 Novembre 2025

La Legge di Bilancio 2026 – spesso indicata anche come Manovra Finanziaria 2026 – rappresenta il principale strumento di programmazione economica e fiscale del Governo italiano. Si tratta di un documento essenziale che stabilisce le linee guida della politica economica nazionale per l’anno successivo, influenzando in modo diretto famiglie, lavoratori e, in particolare, imprese e PMI italiane.

Ma quali sono le novità previste per il mondo imprenditoriale? Quali bonus e incentivi per le aziende sono stati confermati o introdotti nella nuova bozza? E soprattutto, quali sono le opportunità concrete per le imprese che investono in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione?


LA LEGGE DI BILANCIO 2026

In questo articolo analizziamo nel dettaglio la Legge di Bilancio 2026.

  • Agevolazioni fiscali e contributive per le imprese
  • Bonus per investimenti in beni strumentali e transizione digitale (Industria 4.0)
  • Incentivi per la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica
  • Misure a sostegno dell’occupazione e della formazione aziendale
  • Fondi per l’internazionalizzazione delle PMI
  • Credito d’imposta e contributi a fondo perduto per ricerca e sviluppo

Approfondiremo le misure di maggior impatto, con un’attenzione particolare al contesto normativo e alle implicazioni per il tessuto produttivo nazionale, con riferimento anche alle singole regioni italiane dove sono previste iniziative territoriali specifiche o fondi aggiuntivi.


IPERAMMORTAMENTO 2026

https://isinetconsulting.it/iperammortamento-2026

L’Iperammortamento 2026 rappresenta una delle principali misure a sostegno della transizione digitale ed ecologica delle imprese italiane nel 2026, consentendo di beneficiare di una maggiorazione fiscale del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati alla produzione.

Il beneficio è rivolto a tutte le imprese con reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore di appartenenza. Le aliquote di maggiorazione del superammortamento 2026 variano in base all’entità dell’investimento e alla tipologia di bene:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni €
  • +100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €
  • +50% per investimenti tra 10 e 20 milioni €

TESTO DELLA NORMA

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano
    investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il
    relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
    ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre
    2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti
    oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429
    in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
    spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
  2. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:
    a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
    allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema
    aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
    b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da
    fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo
    stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia
    da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di
    cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
  4. Per l’accesso al beneficio di cui al comma 427 l’impresa trasmette, in via telematica tramite una
    piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli
    standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
  5. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse
    nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al
    superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre
    sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La
    maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  6. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si
    verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a
    strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene
    materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene
    sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
  7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
  8. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è
    effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
  9. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla
    gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
  10. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal
    Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
    commi da 427 a 435 al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli
    oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi
    scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

Rifinanziata la Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

Testo della norma

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle
    microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21
    giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione
    di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL DESIGN E L’IDEAZIONE ESTETICA

Introdotto per il 2026 un credito d’Imposta del 10% per il Design e l’Ideazione Estetica.

Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, dimensione e settore di appartenenza (con specifiche limitazioni settoriali per il design e l’ideazione estetica). Il credito d’imposta si applica a diverse tipologie di attività, così come definite dalla normativa nazionale e dai principali manuali OCSE di riferimento.

1. Ricerca e Sviluppo (R&S) – Manuale di Frascati (OCSE)

Sono agevolabili le seguenti attività:

  • Ricerca fondamentale
    Attività sperimentali o teoriche finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza applicazioni pratiche immediate.
  • Ricerca industriale
    Attività pianificate volte ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per sviluppare o migliorare prodotti, processi o servizi, inclusa la creazione di componenti di sistemi complessi necessari alla validazione tecnologica.
  • Sviluppo sperimentale
    Attività basate sull’utilizzo e combinazione di conoscenze esistenti per la realizzazione di nuovi o migliorati prodotti, processi o servizi, inclusi: – studi di fattibilità (nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale); – progettazione e realizzazione di prototipi e progetti pilota;
  • Innovazione tecnologicaManuale di Oslo (OCSE) Rientrano le attività, diverse dalla R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, sotto il profilo tecnologico, delle prestazioni, dell’ergonomia o dell’ecosostenibilità.

Attività riservate alle imprese operanti nei settori:

  • tessile e moda
  • calzaturiero
  • occhialeria
  • orafo
  • mobile e arredo
  • ceramica

Sono agevolabili le attività di concezione e realizzazione di nuovi prodotti, collezioni o campionari che introducano innovazioni significative sul piano della forma, dello stile o di elementi estetici non funzionali, rispetto a precedenti produzioni.

Spese ammissibili

Le principali categorie di costi agevolabili includono:

  1. Personale interno
    • Ricercatori, tecnici e altri soggetti impiegati nelle attività ammissibili (dipendenti o assimilati).
    • Maggiorazione del 150% per il personale under 35, altamente qualificato (dottorato, laurea magistrale tecnico-scientifica o design), assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nei progetti, se operante in strutture di ricerca situate in Italia.
  2. Beni strumentali e software
    • Quote di ammortamento, leasing o noleggio di beni materiali e software utilizzati nei progetti (inclusi prototipi e campionari), nel limite del 30% delle spese di personale.
  3. Contratti di ricerca extra muros
    • Attività commissionate a soggetti esterni residenti in UE/SEE o Paesi “white list”.
    • Maggiorazione del 150% per contratti con università, enti di ricerca o start-up innovative con sede in Italia.
  4. Privative industriali
    • Quote di ammortamento relative all’acquisto o licenza d’uso di brevetti, invenzioni, topografie di semiconduttori o nuove varietà vegetali (escluse operazioni infragruppo).
  5. Consulenze e servizi equivalenti
    • Nel limite massimo del 20% delle spese di personale o dei costi per contratti di ricerca.
  6. Materiali e forniture
    • Utilizzati nei progetti agevolabili (inclusi prototipi e impianti pilota), nel limite del 30% delle spese di personale o dei contratti di ricerca.
  7. Certificazione contabile
    • Per le imprese non soggette a revisione legale, riconoscimento di un incremento del credito fino a 5.000 euro per le spese di certificazione.

PROROGA ZES UNICA

Il credito d’imposta per la ZES Unica è stato prorogato fino al 2028. Le risorse stanziate sono pari a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Gli operatori devono comunicare le spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio di ogni anno di riferimento.

Il credito d’imposta ZES Unica Sud Italia è una agevolazione fiscale dedicata alle imprese che realizzano investimenti in zone economiche speciali (ZES) nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Sono ammesse imprese di ogni dimensione, inclusi gli operatori nel settore agricolo, della pesca e acquacultura. L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi o immobili destinati a struttura produttiva, realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 oppure tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, con importo minimo ammissibile pari a €200.000.

Le aliquote del credito variano in funzione della regione e della dimensione d’impresa: ad esempio, nelle regioni come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia le piccole imprese possono beneficiare di un credito fino al 60%, le medie fino al 50%, le grandi fino al 40%. In Basilicata e Sardegna si applicano aliquote rispettivamente del 50/40/30%.


CREDITO D’IMPOSTA PER LE ZONE LOGISTICHE SPECIALI (ZLS)

La Legge di Bilancio 2026 prevede un nuovo sostegno agli investimenti logistici per le imprese che operano o investono nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’autorizzazione di spesa per questa misura è fissata in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Anche in questo caso, la fruizione del beneficio è subordinata a una comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate (31 marzo – 30 maggio) e a una successiva conferma degli investimenti effettuati tra il 3 e il 17 gennaio dell’anno seguente

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RIFINANZIAMENTO CONTRATTI DI SVILUPPO

Per i Contratti di Sviluppo, sono stanziati 250 milioni per il 2027 e ulteriori 250 milioni per il 2029.


ECOBONUS PER LE AZIENDE

Rinvio del calo dell’aliquota base: Per la generalità degli interventi la detrazione rimane fissata al 36% per le spese sostenute anche nell’anno 2026. In precedenza, era previsto che tale aliquota scendesse al 30% già a partire dal 2026, ma con la nuova norma il passaggio al 30% viene posticipato all’anno 2027


INCENTIVI PER LA FILIERA TURISTICA

Per sostenere la modernizzazione delle imprese, la manovra autorizza una spesa complessiva di 150 milioni di euro nel triennio 2026-2028 (50 milioni annui). Queste risorse sono destinate alla concessione di contributi, anche nella forma del fondo perduto, per supportare gli investimenti privati nelle filiere del turismo, incluse quelle di natura industriale e commerciale. I requisiti tecnici e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con un decreto attuativo da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. (Rif. Art. 1, comma 470)


NOVITÀ PER IL LAVORO E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Sgravi per assunzioni di giovani e donne svantaggiate

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, è autorizzato un esonero parziale dai contributi previdenziali per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato o trasformazioni di contratto. La misura è volta a favorire l’occupazione giovanile e le donne svantaggiate, specialmente nella ZES Unica.


Esonero contributivo per madri lavoratrici

Ai datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli (di cui uno minore di 18 anni) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi (max 8.000 euro annui). La durata varia: 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione, 24 mesi per tempo indeterminato.


Detassazione premi di produttività e aumenti salariali

Per il 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività entro i 5.000 euro è ridotta all’1%. Inoltre, gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali 2024-2026 sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori del settore privato con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro.


MISURE FISCALI

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Le società (SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA) che assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri entro il 30 settembre 2026, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto. Le imposte di registro sono ridotte alla metà e le ipocatastali sono fisse.


Esclusione IRAP sui dividendi

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società UE o SEE non concorrono a formare la base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare, a condizione che sussistano i requisiti dello scambio di informazioni.


Affrancamento riserve in sospensione d’imposta

I saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere affrancati pagando un’imposta sostitutiva del 10% in quattro rate.


Nuova Rottamazione delle cartelle

È prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’estinzione avviene versando solo la quota capitale e il rimborso spese per le procedure esecutive, senza sanzioni, interessi di mora o aggio. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali. La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026.

AGEVOLAZIONI SETTORIALI

• Agricoltura e Pesca: Credito d’imposta del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028 (limite investimento 1 milione di euro).

• Settore Turistico: Trattamento integrativo speciale del 15% per il lavoro notturno e straordinario festivo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.

• Imprese Energivore: Riconosciuto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati nel 2025 per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas.


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