GUIDA COMPLETA IPERAMMORTAMENTO 2026
Punti chiave
- Con la Legge di Bilancio 2026, torna l’Iperammortamento a sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, sostenendo le imprese nell’acquisto di macchinari e impianti.
- L’Iperammortamento non è più un credito d’imposta, ma una maggiorazione del costo deducibile per IRES/IRAP.
- Il beneficio si estende anche ai software 4.0 e prevede aliquote di ammortamento del +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- Le imprese devono seguire precise procedure operative e rispettare le normative sulla sicurezza e gli obblighi contributivi per accedere all’Iperammortamento.
- Il beneficio è cumulabile con altri incentivi, permettendo di massimizzare i vantaggi degli investimenti in tecnologie nuove.
Tempo di lettura stimato: 8 minuti

INDICE
BENEFICIARI IPERAMMORTAMENTO

Possono accedere al nuovo iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.
Esclusioni e Condizioni
Il beneficio non spetta alle imprese che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
In ogni caso, la concessione del beneficio è subordinata a:
- rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori.
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INVESTIMENTI AMMISIBILI DEL NUOVO IPERAMMORTAMENTO
Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
- BENI 4.0 – Beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla presente legge e che sostituiscono i vecchi Allegati A e B del Credito d’Imposta Industria 4.0. interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- IMPIANTI AUTOPRODUZIONE ENERGIA – Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. In riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11.
- ATTENZIONE: I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
AGEVOLAZIONE E ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO
Le aziende che investono in tecnologie previste dagli allegati IV e V della presente Legge possono beneficiare di una maggiorazione dell’ammortamento ordinario. Questo incentivo consente quindi alle imprese di ammortizzare più rapidamente i costi sostenuti. Ecco quindi le nuove aliquote di Iperammortamento previste:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 43,2%)
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 24%)
- +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 12%)
GUIDA COMPLETA IPERAMMORTAMENTO – TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE
| Tipologia di investimento | Fascia di investimento | Maggiorazione ammortamento | Beneficio fiscale stimato (IRES 24%) |
|---|---|---|---|
| Investimenti beni 4.0 | Fino a 2,5 milioni € | +180% | 43,2% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € | +100% | 24% | |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni € | +50% | 12% |
MODALITÀ OPERATIVA E GESTIONE
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
SCADENZE E TEMPISTICHE CHIAVE

Ai fini esclusivi della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato secondo le misure indicate nelle tabelle riportate, in relazione ad investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2027 (consegna o collaudo).
CUMULABILITÀ CON ALTRI INVESTIMENTI
La cumulabilità dell’iperammortamento 2026 con altre forme di agevolazione rappresenta un aspetto di grande interesse per le imprese. Il cumulo tra l’agevolazione concessa con l’iperammortamento 2026 ed altri incentivi ed agevolazioni disponibili permetterà alle aziende di massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti in beni strumentali nuovi, ottimizzando le risorse disponibili e accelerando il processo di ammodernamento tecnologico.
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
SCARICA IL FOGLIO EXCEL PER IL CALCOLO DELL’IPERAMMORTAMENTO
Abbiamo predisposto un Foglio Excel gratuito per calcolare in autonomia quale sarebbe il beneficio fiscale ottenibile applicando le nuove aliquote dell’iperammortamento 2026.
LINK E DOCUMENTI UTILI
FAQ
L’Iperammortamento è una agevolazione fiscale che consente alle imprese titolari di reddito d’impresa di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini delle imposte sui redditi (deduzione extracontabile) al posto dei crediti d’imposta previsti finora per il piano Credito d’imposta Transizione 4.0/5.0.
Possono accedere all’agevolazione le imprese titolari di reddito d’impresa. Non sono invece destinatari i professionisti che determinano il reddito esclusivamente ai sensi degli articoli relativi alle attività professionali (es.: determinate tipologie di soggetti).
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2027 (consegna o collaudo).
+180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 43,2%)
+100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 24%)
+50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% = 12%)
I Beni 4.0 presenti nell’Allegati IV e V
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
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