QUANDO UN’IMPRESA È CONSIDERATA IN DIFFICOLTÀ?

27 Novembre 2025

Quando si parla di impresa in difficoltà, si tocca una soglia giuridica ed economico-finanziaria ben precisa. Non è una semplice “fase no”, ma una condizione qualificata da criteri oggettivi definiti dall’Unione Europea e richiamati in bandi, aiuti e garanzie. E sapere dove passa questa linea cambia scelte, accesso a risorse e perfino contratti. Un’impresa è “in difficoltà” se soddisfa almeno uno dei criteri UE: perdita di oltre metà del capitale per perdite cumulate, avvio o condizioni per avvio di una procedura concorsuale, pendenze su aiuti di salvataggio/ristrutturazione; per le non PMI contano anche leve estreme e interessi non coperti dall’EBITDA.


DEFINIZIONE IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

La definizione di impresa in difficoltà nel diritto UE è contenuta all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER. I criteri chiave sono cinque:

  • Ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (per S.R.L.) La verifica si fa al netto delle riserve.
  • Ha perso più della metà dei fondi propri per perdite cumulate (Società con soci a responsabilità illimitata ). Anche qui il focus è sul patrimonio contabile.
  • L’impresa è oggetto di procedura per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura su istanza dei creditori.
  • L’impresa ha ricevuto un aiuto di salvataggio non rimborsato o è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione finanziato da aiuti.
  • Per le non PMI. Negli ultimi due esercizi, rapporto debiti/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e quoziente di copertura degli interessi (EBITDA/interessi) inferiore a 1,0.

Le linee guida UE per salvataggio e ristrutturazione dettagliano principi, finalità e condizioni degli aiuti di Stato per le imprese in difficoltà, distinguendo tra salvataggio (misure temporanee per liquidità) e ristrutturazione (piani per ripristinare la redditività a lungo termine).

Nota operativa spesso trascurata: le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate “in difficoltà” dai primi due criteri patrimoniali, salvo siano in condizioni da procedura concorsuale. Questo evita che fisiologiche perdite iniziali cancellino l’accesso agli aiuti per la crescita.

Definizione nel Codice della crisi d’impresa italiano

Nel sistema italiano, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non usa la stessa etichetta “impresa in difficoltà”, ma qualifica “crisi” come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni. Gli indicatori di allerta combinano profilo patrimoniale, economico e finanziario con attenzione ai flussi, alla sostenibilità del debito e alla continuità aziendale. Molti operatori adottano il DSCR come cartina tornasole preliminare della sostenibilità del debito, integrato da analisi su patrimonio netto e margini operativi.

La differenza di ottica è pratica. L’UE definisce condizioni per ammissibilità agli aiuti di Stato e selezione dei beneficiari. Il Codice della crisi mira alla prevenzione, alla ristrutturazione tempestiva e alla protezione della continuità aziendale. Si incontrano però spesso nei bandi, dove lo stato di difficoltà UE può essere causa di esclusione, mentre la crisi italiana attiva strumenti di composizione assistita.

AMBITI APPLICATIVI: BANDI, AIUTI, GARANZIE PUBBLICHE

La definizione di impresa in difficoltà è regolarmente presente nelle liste di ammissibilità in molti contesti finanziati con risorse pubbliche o para-pubbliche. Tra queste vi sono:

  • Bandi e incentivi: Spesso richiedono che il beneficiario non sia in difficoltà, con deroghe per micro e piccole imprese durante quadri temporanei come quello COVID.
  • Garanzie pubbliche e fondi rotativi: I manuali operativi delle garanzie selezionano beneficiari escludendo chi ricade nei criteri di difficoltà, per evitare sostegno a casi irrecuperabili o distorsioni della concorrenza.
  • Strumenti di salvataggio e ristrutturazione: Se qualificata “in difficoltà”, l’impresa accede solo a misure coerenti con le linee guida UE e con piano credibile di ritorno alla redditività, evitando aiuti a mantenere “Aziende Zombie”.

REQUISITO OGGETTIVI PER LA QUALIFICAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Parametri patrimoniali: perdita di capitale e insolvenza

La colonna portante è patrimoniale. Per le società a responsabilità limitata, si misura la perdita di più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, considerando le riserve e le altre voci dei fondi propri. Per le società con soci a responsabilità illimitata, si guarda alla perdita di più della metà dei fondi propri contabili. Il parametro patrimoniale è rigoroso ma non isolato. Se l’impresa è oggetto di procedura concorsuale o ne soddisfa le condizioni per l’apertura su richiesta dei creditori, rientra ipso facto nella definizione di impresa in difficoltà a prescindere dall’entità del capitale perduto.

Parametri economici: perdite operative ricorrenti

Le perdite cumulate hanno quasi sempre alla base perdite operative ricorrenti. Per le PMI non c’è un valore di riferimento unico in sede UE che guardi solo al conto economico, tuttavia di prassi si monitorano margini negativi ripetuti, EBITDA sotto zero e capacità di generare cassa stabile. Per le non-PMI, si entra nel merito della copertura degli interessi: un EBITDA/interessi inferiore a 1 per due esercizi consecutivi indica che l’operatività non genera margini sufficienti a coprire il costo del debito, ed è uno dei due criteri congiunti per definire un’impresa in difficoltà.

Parametri finanziari: liquidità, DSCR e copertura interessi

I parametri finanziari misurano sostenibilità e tensione di cassa. Alcuni indicatori chiave usati nella pratica (e nelle regole UE per non-PMI) sono riassunti qui.

IndicatoreFormulaSoglia di allertaFonte/Note
Leva contabileDebiti / Patrimonio netto contabile> 7,5 per due esercizi consecutiviGBER art. 2(18) per imprese non PMI
Copertura degli interessiEBITDA / Interessi passivi< 1,0 per due esercizi consecutiviGBER art. 2(18) per imprese non PMI
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)Flussi di cassa operativi attesi / Servizio del debito< 1,0 come segnale di allertaPrassi di analisi per la crisi d’impresa.
Patrimonio nettoCapitale + riserve – perdite cumulatePerdita > metà del capitale sottoscrittoGBER art. 2(18) per società di capitali.

La logica è intuitiva. Sopra 7,5 di leva, l’equilibrio patrimoniale è estremamente sbilanciato. Sotto 1,0 di copertura interessi, l’operatività non regge il costo del debito. Sotto 1,0 di DSCR, i flussi futuri non coprono il servizio del debito. Tre modi diversi di dire che la barca prende più acqua di quanta ne venga pompata fuori.

PROCEDURA OPERATIVA PER VERIFICARE E CALCOLARE LO STATO DI DIFFICOLTÀ

Documenti contabili da raccogliere e periodo di analisi

Per una verifica seria servono dati puliti e coerenti. Ecco i documenti che non dovrebbero mancare:

  • Bilanci degli ultimi due esercizi completi di nota integrativa e rendiconto finanziario. Il biennio è determinante per le soglie UE delle non-PMI.
  • Situazioni contabili infrannuali aggiornate, con dettaglio di patrimonio netto e perdite cumulate. Utile per verifiche su capitale perduto.
  • Prospetti debiti, piano rate e dettaglio interessi pagati/da pagare. Necessari per leverage e copertura interessi.
  • Flussi di cassa prospettici e piano industriale, almeno su 12 mesi. Base per DSCR e coerenza con continuità aziendale.
  • Eventuali atti relativi a procedure concorsuali o richieste dei creditori. Se presenti, incasellano direttamente lo stato di difficoltà ai sensi UE.

Tempistiche: Per bandi e aiuti, spesso si fa riferimento allo stato alla data “fotografata” dal bando, per esempio 31 dicembre dell’anno precedente, o alla data di domanda.

DIFFERENZE TRA IMPRESE IN DIFFICOLTÀ, CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA

Difficoltà vs crisi: finalità e conseguenze

La definizione di impresa in difficoltà usata dall’UE è pensata per selezionare chi può ricevere aiuti e in quali forme. È una fotografia regolatoria, oggettiva, utile per bandi e per evitare sostegno a imprese senza prospettive di ritorno alla redditività. La “crisi d’impresa” nel diritto italiano descrive uno stato funzionale alla prevenzione. L’impresa può essere in crisi senza essere “in difficoltà” ai sensi UE, e viceversa. Conseguenze pratiche: la crisi attiva strumenti di allerta e composizione negoziata; la difficoltà UE può limitare incentivi generalisti e incanalare l’intervento su salvataggio/ristrutturazione con condizioni stringenti.

Crisi vs insolvenza: quando scatta la procedura concorsuale

L’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, di fatto e in diritto. Quando ricorrono le condizioni nazionali per l’apertura della procedura concorsuale, il criterio UE scatta. Anche senza apertura formale, la presenza delle condizioni per l’apertura su istanza dei creditori qualifica l’impresa “in difficoltà”.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: IMPLICAZIONI PRATICHE

Ammissibilità a incentivi e agevolazioni

Quasi tutti i Bandi, Incentivi e Agevolazioni finanziati con fondi pubblici richiedono che il beneficiario non sia in difficoltà alla data di riferimento del bando o alla data della presentazione della richiesta di contributo.

Effetti su appalti, continuità e clausole contrattuali

Essere qualificati “in difficoltà” può attivare clausole di risoluzione, limitazioni nell’aggiudicazione di appalti e richieste di garanzie più onerose. I committenti guardano alla continuità aziendale, spesso con dichiarazioni sulla “assenza di condizioni per procedura concorsuale” e con rating di fornitore che incorporano indicatori finanziari. Inoltre le polizze performance e le fideiussioni diventano più costose o difficili da ottenere.

Impatto su Rating bancario e assicurazioni

Il rating bancario risente della leva finanziaria e della copertura degli interessi. Una copertura interessi sotto 1,0 e un leverage elevato comprimono il rating, aumentano il costo del credito e riducono capienza di nuove linee. Il DSCR prospettico è spesso il primo semaforo che la banca guarda per rinegoziare scadenze o chiedere rientri. Le assicurazioni sui crediti aggiornano i plafond sui clienti quando l’impresa entra in difficoltà o in crisi, con effetto domino sulla filiera. E nei consorzi di garanzia o fondi pubblici, il rispetto dei criteri GBER è condizione necessaria per l’attivazione di controgaranzie.

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