Credito d’imposta Industria 4.0

INDICE
- Obbligo di prenotazione del credito di imposta 4.0 : Tutte le novità 2025-26
- Procedura di Prenotazione delle risorse
- Investimenti già Comunicati: Cosa Cambia
- Che cosa significa “Industria 4.0”
- Investimenti in beni materiali 4.0
- requisiti necessari per l’ottenimento dell’incentivo 4.0
- processo di ottenimento del Credito d’imposta
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Informazioni utili
Obbligo di prenotazione del credito di imposta 4.0 : Tutte le novità sul processo da seguire per gli investimenti 2025-26
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che definisce il meccanismo di prenotazione e le modalità operative per accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Il provvedimento riguarda gli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
- fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto minimo del 20% del costo complessivo.
L’agevolazione è concessa fino all’esaurimento del plafond disponibile, fissato a 2,2 miliardi di euro.
Procedura di Prenotazione delle risorse: Come Accedere al contributo 4.0
Per ottenere l’agevolazione, le imprese devono seguire un iter suddiviso in tre fasi:
1. Comunicazione Preventiva (entro il 31 gennaio 2026)
Le imprese devono inviare al MIMIT una comunicazione per la prenotazione preventiva con l’indicazione degli investimenti pianificati e del credito d’imposta previsto. L’ordine cronologico di invio determina la priorità di accesso alle risorse.
2. Conferma dell’Acconto
Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, le imprese devono trasmettere una seconda comunicazione, che attesti il versamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
3. Comunicazione di Completamento
A seconda della data di ultimazione dell’investimento, la comunicazione finale deve essere trasmessa:
- Entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025;
- Entro il 31 luglio 2026 per quelli completati entro il 30 giugno 2026.
Nota: In caso di esaurimento dei fondi, le comunicazioni saranno comunque registrate. Le imprese potranno beneficiare dell’agevolazione qualora si rendano disponibili nuove risorse, mantenendo l’ordine cronologico di invio.
Investimenti già Comunicati: Cosa Cambia per le Imprese
Le imprese che avevano già trasmesso comunicazioni ai sensi del decreto del 24 aprile 2024 (con ultimazione successiva al 31 dicembre 2024) devono adeguarsi al nuovo sistema, secondo queste regole:
- Mantenimento dell’ordine cronologico: è conservata la priorità della comunicazione preventiva già trasmessa, solo se entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto viene inviata la comunicazione con il nuovo modello.
- Obblighi successivi: resta obbligatoria la conferma dell’acconto entro 30 giorni dalla nuova comunicazione preventiva e la trasmissione della comunicazione di completamento nei termini previsti.
- Sanzione per mancato adeguamento: le imprese che non rispettano il termine dei 30 giorni devono ripresentare la comunicazione preventiva, perdendo così il diritto alla priorità acquisita con il modello precedente.
Investimenti Esclusi dalla Prenotazione
Restano esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione gli investimenti:
- Completati nel 2024;
- Completati nel 2025, con ordine accettato e acconto ≥ 20% versato entro il 31 dicembre 2024.
Per questi casi, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024, secondo le seguenti modalità:
- Comunicazione preventiva + consuntiva per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
- Comunicazione consuntiva soltanto per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Sarà compito del Legale rappresentante redigere l’auto-dichiarazione e certificare la corrispondenza fra le caratteristiche del bene e l’aderenza alla normativa del Credito d’imposta.
Il credito d’imposta sarà quindi utilizzabile esclusivamente in compensazione, in almeno tre quote annuali di pari importo. Esso matura al momento di presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa e diventa utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.
Che cosa significa “Industria 4.0”
L’industria 4.0 è una delle agevolazioni pubbliche per le imprese più utilizzata degli ultimi anni poiché permette di recuperare una quota consistente dell’investimento sostenuto per l’acquisto di beni strumentali, siano essi beni materiali che beni immateriali. I vantaggi di questa agevolazione sono usufruibili da tutte le imprese che operano sul territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla loro dimensione e dal settore operativo e merceologico di appartenenza.
Novità Legge di bilancio 2025
Con la Legge di Bilancio del 2025 sono state introdotte importanti novità normativa anche per il Credito d’imposta Industria 5.0. Vediamole assieme:
- È stato abrogato il credito d’imposta per i software, salvo per progetti di investimento per i quali erano stati versati degli acconti al 20% entro il 31/12/2024. Per questi investimenti, sarà obbligatorio completare l’investimento entro il 30 giugno 2025.
- Con riferimento agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 a condizione che sia stato versato entro il 31 dicembre 2025 un acconto pari almeno al 20% dell’investimento, il Credito d’imposta dovrà essere prenotato (tramite apposita comunicazione) e sarà garantito soltanto fino ad esaurimento del plafond pari a 2.200.000.000€ (due miliardi e duecento milioni), plafond che si esaurisce valutando in ordine cronologico gli investimenti completati e comunicati al GSE, salvo che entro il 31 dicembre 2024 non fosse già stato versato l’acconto di almeno il 20%. (vedi sopra per aggiornamento)
Quando un bene può essere considerato un bene 4.0?
Le condizioni per le quali il bene può essere valorizzato con l’agevolazione industria 4.0 riguardano proprio la capacità del bene di fornire un dialogo e uno scambio continuo di dati fra le persone che operano in azienda, i macchinari aziendali, gli spazi nei quali l’azienda opera e i sistemi informatici utilizzati.
Quando si verifica questa particolare condizione di interdipendenza ed interconnessione tra macchinari, informazioni e dati allora esistono le principali condizioni necessarie per usufruire del credito.
Investimenti in beni materiali 4.0
Gli investimenti in beni strumentali nuovi, per poter essere riconosciuti come agevolabili, devono far parte di specifici settori di produzione e avere determinate caratteristiche funzionali all’interconnessione sopra descritta. In generale, i beni strutturali dei seguenti ambiti posso essere ammissibili all’incentivo:
- meccatronica;
- robotica;
- big data;
- sicurezza informatica;
- nanotecnologie;
- sviluppo di materiali intelligenti;
- stampa 3D;
- Internet of Things.
I beni che posso godere dell’agevolazione sono tutti quelli appartenenti agli ambiti sopra elencati, con una forma definita e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. L’elenco di tali beni è consultabile nell’Allegato A della normativa di riferimento, ovvero la Legge 232 dell’11 dicembre 2016.
Beni immateriali 4.0
I beni immateriali sono tutti quei beni incorporei e che quindi non hanno una fisicità ma hanno comunque un valore economico (per esempio software, sistemi, piattaforme e applicazioni). L’elenco dei beni immateriali che godono di questo incentivo è fruibile nell’allegato B della normativa di riferimento, ovvero la Legge 232 dell’11 dicembre 2016, che indica con precisione beni sono i beni Immateriali che quindi hanno le caratteristiche richieste dalla normativa.
Quali sono i requisiti necessari per l’ottenimento dell’incentivo 4.0?
Queste le principali caratteristiche necessarie:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre i beni strumentali, per essere considerati beni 4.0, dovranno essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Il processo di ottenimento del Credito d’imposta
Una volta verificate le condizioni necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta, completato l’acquisto del macchinario, proceduto con l’interconnessione del macchinario e redatta la relazione tecnica con perizia asseverata o l’auto-dichiarazione di avvenuta interconnessione, sarà possibile procedere con la richiesta di ottenimento del credito d’imposta spettante.
Sarà compito del Legale rappresentante redigere l’auto-dichiarazione e certificare la corrispondenza fra le caratteristiche del bene e l’aderenza alla normativa del Credito d’imposta.
Il credito d’imposta sarà quindi utilizzabile esclusivamente in compensazione, in almeno tre quote annuali di pari importo. Esso matura al momento di presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa e diventa utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.
La Perizia tecnica
Dal punto di vista normativo, l’azienda è obbligata a redigere una perizia tecnica solo per gli investimenti con un importo superiore ai 300.000 euro. Nonostante questo limite sia, a nostro avviso, un limite molto elevato, la redazione di una perizia asseverata è altamente consigliabile, in particolare per importi a doppia cifra, poichè diventa una garanzia aggiuntiva sul riconoscimento formale dell’agevolazione. Infatti questa verrà eseguita da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali rappresenta, da una parte, una maggiore sicurezza per la certificazione dell’esistenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’agevolazione, dall’altra, un innegabile valore aggiunto per l’intera pratica, anche nel caso di futuri controlli da parte dell’ente certificatore.
La Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta 4.0 è cumulabile con altri strumenti agevolativi con oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Pianificare gli strumenti agevolativi utilizzabili su uno stesso investimento permette quindi di aumentare la percentuale di beneficio ottenibile fino al 100% dell’importo sostenuto.
Di seguito trovate un elenco, non esaustivo, di strumenti agevolativi e Bandi che possono essere cumulati con il credito d’imposta:
Ulteriori informazioni utili
- Qualora gli investimenti fossero stati effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Le imprese si avvalgono del credito d’imposta 4.0 sono tenute a comunicarlo al MISE, Ministero per lo sviluppo economico.
- I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
- A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.
- Il credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali o materiali non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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