BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2026: Tutte le novità per le imprese

12 Novembre 2025

La Legge di Bilancio 2026 – spesso indicata anche come Manovra Finanziaria 2026 – rappresenta il principale strumento di programmazione economica e fiscale del Governo italiano. Si tratta di un documento essenziale che stabilisce le linee guida della politica economica nazionale per l’anno successivo, influenzando in modo diretto famiglie, lavoratori e, in particolare, imprese e PMI italiane.

Ma quali sono le novità previste per il mondo imprenditoriale? Quali bonus e incentivi per le aziende sono stati confermati o introdotti nella nuova bozza? E soprattutto, quali sono le opportunità concrete per le imprese che investono in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione?


COSA CONTIENE LA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

In questo articolo analizziamo nel dettaglio l’ultima versione disponibile della Manovra 2026, con un focus mirato su:

  • Agevolazioni fiscali e contributive per le imprese
  • Bonus per investimenti in beni strumentali e transizione digitale (Industria 4.0)
  • Incentivi per la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica
  • Misure a sostegno dell’occupazione e della formazione aziendale
  • Fondi per l’internazionalizzazione delle PMI
  • Credito d’imposta e contributi a fondo perduto per ricerca e sviluppo

Approfondiremo le misure di maggior impatto, con un’attenzione particolare al contesto normativo e alle implicazioni per il tessuto produttivo nazionale, con riferimento anche alle singole regioni italiane dove sono previste iniziative territoriali specifiche o fondi aggiuntivi.


IPERAMMORTAMENTO 2026

L’Iperammortamento 2026 rappresenta una delle principali misure a sostegno della transizione digitale ed ecologica delle imprese italiane nel 2026, consentendo di beneficiare di una maggiorazione fiscale del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati alla produzione.

Il beneficio è rivolto a tutte le imprese con reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore di appartenenza. Le aliquote di maggiorazione del superammortamento 2026 variano in base all’entità dell’investimento e alla tipologia di bene:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (+220% per beni “green”);
  • +100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € (+140% “green”);
  • +50% per investimenti tra 10 e 20 milioni € (+90% “green”).

Sono ammessi gli investimenti in beni materiali e immateriali compresi nell’allegato A e allegato B della Legge 232/2016, nonché in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2026, con possibilità di estensione al 30 giugno 2027, a condizione che entro fine 2026 l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto minimo del 20%.

TESTO DELLA NORMA

ART. 94
(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano
    investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
    Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
    quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di
    cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio
    2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31
    dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
    di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
    fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità
    aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo
    1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo
    12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
    per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie
    di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese
    ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative
    sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento
    degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
    lavoratori.
  3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:
    a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi
    di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al
    sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
    b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di
    energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi
    dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021,
    n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento
    all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati
    agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma
    1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
  4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura
    del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per
    cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
    del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
  5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica,
    funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce
    l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi
    energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la
    maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica
    nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura
    del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e
    nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni
    di euro.
  6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso
    conseguita nei casi di:
    a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
    effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e
    interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della
    comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;
    b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto
    di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a
    conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura
    produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa,
    una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non
    inferiore al 5 per cento;
    c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera
    c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
    febbraio 2024, n. 11.
  7. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma
    sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite
    comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
  8. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed
    europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra
    le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  9. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo
    sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
  10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
    a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al
    comma 5;
    b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);
    c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
  11. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
  12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13.
  13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROROGA ZLS E ZES UNICA

Il credito d’imposta ZES Unica Sud Italia è una agevolazione fiscale dedicata alle imprese che realizzano investimenti in zone economiche speciali (ZES) nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Sono ammesse imprese di ogni dimensione, inclusi gli operatori nel settore agricolo, della pesca e acquacultura. L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi o immobili destinati a struttura produttiva, realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 oppure tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, con importo minimo ammissibile pari a €200.000.

Le aliquote del credito variano in funzione della regione e della dimensione d’impresa: ad esempio, nelle regioni come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia le piccole imprese possono beneficiare di un credito fino al 60%, le medie fino al 50%, le grandi fino al 40%. In Basilicata e Sardegna si applicano aliquote rispettivamente del 50/40/30%. In Molise e Abruzzo si applicano altre percentuali più basse (ad esempio in Abruzzo 35% per piccole e medie, 15% per grandi imprese).

TESTO DELLA NORMA

ART. 95
(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

  1. All’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
    anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
    b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono
    sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026
    al 31 dicembre 2028»;
    c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025» sono
    sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per
    l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno
    2028».
  2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui
    all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
    gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30
    maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle
    che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio
    2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che
    prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028
    l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono
    di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori
    economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3
    gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio
    2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante
    l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi
    del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della
    comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta
    maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture
    elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli
    affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione
    integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a
    quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente
    comma.
  3. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli
    di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2, primo e secondo periodo,
    e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6
    del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del
    presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun
    beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione
    integrativa di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la
    percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
    emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 2, secondo periodo, del presente articolo.
  5. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma
    4 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il
    Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese,
    di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli
    aiuti a finalità regionale 2022-2027:
    a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 2, secondo
    periodo;
    b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31
    dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
    c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.
  6. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo,
    si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud,
    le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
  7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in
    relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
    Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui al primo
    periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
    2026, 2027 e 2028.
  8. Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 7, gli operatori economici
    comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare
    delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere
    fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese
    ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31
    dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese
    ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31
    dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno
    presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17
    gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio
    2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta
    realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del
    predetto primo periodo.
  9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli
    di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 8 e sono definite le relative
    modalità di trasmissione telematica.
  10. Ai fini del rispetto dei limiti annuali di spesa di cui al comma 7, secondo periodo,
    l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari
    all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 8, secondo
    periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
    presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 8, secondo periodo. Detta
    percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 8, secondo periodo. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 7, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE AGRICOLE

ART. 96
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura)

  1. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore
    della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali
    strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi
    alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre
    2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
    misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è concesso un contributo,
    sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a
    1 milione di euro nel limite di spesa di cui al comma 4.
  2. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
    costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi
    o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio
    dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il
    credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo
    il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione
    è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo
    dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette
    ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia
    di investimenti sostitutivi.
  3. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non si applica agli investimenti che
    beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre
    2024, n. 207, e di cui all’articolo 96 della presente legge. Il credito d’imposta è cumulabile
    con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
    cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Il credito d’imposta di cui al presente articolo spetta nel limite massimo di spesa di
    2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
    all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della
    legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  5. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono
    tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare
    l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
    fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.
  6. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
    concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e
    delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i
    criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare
    riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di
    spesa di cui al comma 4. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro
    nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità
    alimentare e delle foreste.

CONTRIBUTO A TASSO AGEVOLATO PER GLI INVESTIMENTI

ART. 97
(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle
micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione
di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro
per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.


INCENTIVI PER LA FILIERA TURISTICA

ART. 98
(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di
euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal
seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale,
anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici,
la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali». Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.

Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Cerchi maggiori informazioni?

Se desideri conoscere a pieno il bando, siamo a disposizione per una consulenza personalizzata e volta alla ricerca delle migliori soluzioni per te!

Contattaci

  • Ho letto e accettato le condizioni della Privacy