FAQ Piano Transizione 5.0

Che cos’è il Piano “Transizione 5.0”

Che tu sia una piccola o media impresa o una grande impresa di carattere nazionale o internazionale, per tutti gli investimenti effettuati a partire da gennaio 2024 e per tutti gli investimenti che effettuerai nel 2025 sarà importante conoscere e valutare il nuovo Decreto Ministeriale “Transizione 5.0” , ovvero il credito d’imposta Industria 5.0 presentato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy come strumento agevolativo per le imprese di supporto all’attuazione degli obbiettivi del PNRR ovvero a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d’imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

Il Piano “Transizione 5.0” è un’agevolazione rivolta alle imprese italiane che attiva per gli anni 2024 e 2025. Disciplinata dall’articolo del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (PNRR), ha come obbiettivo quello di agevolare, attraverso un credito d’imposta compreso tra il 35% ed il 45%, gli investimenti in macchinari, impianti e software 4.0 che permettano una riduzione dei consumi energetici dell’impresa di almeno il 3% (o il 5% in determinati casi) rispetto ai consumi rilevati nell’anno precedente all’avvio dell’investimento.


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FAQ – aggiornamento del 10 aprile 2025

Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle agevolazioni concedibili sulla base:
– della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella Sezione I dell’Allegato 1 al DM “Transizione 5.0” e come ulteriormente chiarito dal paragrafo 3.4 della Circolare Operativa;
– del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell’art. 7 al Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al medesimo Decreto.

Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. In tale caso, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente, o in fase di realizzazione per progetti realizzati o in corso di realizzazione, dato dalla di erenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica e ettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o in corso di realizzazione. Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, deve essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.

Si, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art.38.

Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva sia nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero:
– impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri;
– impianto che utilizza la rete di distribuzione. In aggiunta a tali requisiti di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa prevede due ulteriori requisiti:
– la coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), salvo il caso in cui Il credito d’ imposta sia riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
– che ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione.
I suddetti impianti, qualora inseriti in configurazioni di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline:
– il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del Decreto CACER, qualora abbia una potenza non superiore a 1 MW, purché il beneficio derivante non sia superiore al costo.
– il riconoscimento di un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, ai sensi del TIAD (che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21) senza limiti di potenza.

Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

Si, ferme restando le modalità di calcolo specificate dalla FAQ n. 8.6, il credito d’imposta è cumulabile con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.


FAQ – aggiornate al 5 novembre 2024

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di
produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di
innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad
oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio
d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di
conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive
localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi
interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi
permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti
rinnovabili e per spese di formazione.

Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo
di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini
e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in
funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo
investimento che lo compone:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste
dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento
dell’esame finale.

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla
forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la
determinazione del reddito d’impresa.
Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura
concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi
speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione
5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare
“Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

i. Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la
comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione,
contenente le informazioni necessarie ad individuare:
il soggetto beneficiario;
il progetto di innovazione;
gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.

Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata
digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti.

ii. Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione
preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei
documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi
ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite
delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla
comunicazione preventiva.

iii. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del
credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una
comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini
accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui
agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni
materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo.

iv. Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione,
previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.

v. Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di
innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28
febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le
informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa
la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti
effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto
degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro:
dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli
investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM
“Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione
5.0”.

vi. Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della
completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite
massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta
utilizzabile in compensazione.
Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è
disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo
la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali
e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed
efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e
comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti
nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un
attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il
bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o
all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura.

L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo,
tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle
dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica.
In particolare, l’impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di
innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la
certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati.

La comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e
dichiarazioni:
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000,
precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale
Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
· Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
· Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
· Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei
consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
· Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del
rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità
rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
· Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
· Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.

La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione e dichiarazioni:
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000,
precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale
Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
· Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
· Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I – Delega
per l’invio delle comunicazioni);
· Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII – Schede tecniche
DNSH (A,B,C,D,E F1,F2);
· Certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a
quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente
dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il “Modello di
certificazione ex post” (Allegato X – Certificazione ex post);
· Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
· Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del
decreto ministeriale “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui
all’articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V – Attestazione di possesso della Perizia
tecnica e della Certificazione contabile);
· Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio
della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da
organismo di certificazione accreditato Accredia);
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il
modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III- Dichiarazione
di terzietà del valutatore indipendente);
· Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto
revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta
secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV –
Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
· Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati
per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le
caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181;
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati
titolare effettivo” (Allegato II – Dichiarazione dati titolare effettivo).
L’Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli
altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di
costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla
Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle
disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla
comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell’ambito
delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di
poter acquisire tale documentazione.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più
strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa
struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste
in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa
struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della
comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa
beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi
ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento
all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex
post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento
modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente
previste;
aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica
diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli
impianti medesimi;
attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione
dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e
presenti eventualmente una nuova richiesta.

No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che
l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in
beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di
autoproduzione.
Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per
l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti
può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei
fornitori dell’impianto di autoproduzione.

L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni
strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024
sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro
il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.
L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è
necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata,
come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro,
dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere
trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare
Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e
della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite
l’apposita Piattaforma informatica.

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione
del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato
completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio
della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di
“Conferma 20%”.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale TR5” disponibile nella
sezione “documenti” della pagina “Transizione 5.0” del sito del GSE.

Sì, tra i soggetti beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0, previsti dall’art. 3 del DECRETO 24
luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attività svolte dalle ESCO,
in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo
particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0.
Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica
sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo.
La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro
per la concessione dell’incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il
servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico.
Quindi:
•beneficiario dell’incentivo: la ESCO, che realizza l’investimento e implementa il
miglioramento energetico.
•oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell’azienda cliente, sui quali la
ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell’incentivo mentre contribuiscono
all’efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e
innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi
5 e 6, ha escluso l’eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si
configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli
impianti di ricarica di bombole di aria compressa).
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di
produzione dell’aria compressa, la stessa circolare, al paragrafo 5, chiarisce che tali sistemi
possono essere riconducibili tra i beni di cui alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A
(“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), precisando che
tale inclusione – fatto salvo quanto detto in precedenza – non riguarda il costo di acquisizione
dei compressori, che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato.

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è
obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.
Anche se l’alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali
che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in
sede di eventuale accertamento.
L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione
trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle
normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione
in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino
dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi
e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi
energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni
intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e
per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche)
salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili
in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri,
ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente
dell’energia.

Per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno
solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il
15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.
Nella valutazione dei consumi riferibili all’esercizio precedente, sarà possibile tener in
considerazione l’impatto di eventuali variabili dinamiche (ad esempio: chiusura temporanea di
un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione, variazioni anomale e imprevedibili
dei volumi produttivi non dipendenti dall’impresa, interruzioni della produzione dovute a eventi
pandemici), tramite opportuna normalizzazione.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a
ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”,
almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni
precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni
alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla
lettera a);
la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo
interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima
dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti
realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un
processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio
energetico potrà essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene
da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei
beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con
riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai
volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Si supponga di voler effettuare un progetto di innovazione in una struttura produttiva costituita
i due processi produttivi riportati nella Figura seguente:
Nel caso in esame, il progetto di innovazione riguarda l’acquisto del componente 1f che va ad
integrare il “Processo Produttivo 2”, aggiungendosi ai componenti esistenti 1d e 1e,
ampliandone la capacità produttiva.
Il processo interessato potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento
(“Componente 1f”) in quanto questo garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input
nell’output di processo.
Il risparmio energetico conseguibile potrà essere calcolato nel seguente modo:
· determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni esistenti
(nell’esempio i beni 1d e 1e), ottenendo il consumo energetico del bene virtuale e
determinando quindi il relativo indicatore di prestazione energetica medio riferibile alla
variabile operativa;
· determinando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di
investimento, riferibile alla medesima variabile operativa;
· effettuando la stima della riduzione dei consumi energetici, mediante la differenza tra
l’indicatore di prestazione energetica del bene virtuale rispetto a quello del nuovo bene
oggetto di investimento, normalizzata sulla base delle variabili operative e dei volumi
produttivi ipotizzabili per l’esercizio successivo a quello di effettuazione degli
investimenti.

La funzione di questi sistemi (tra questi, ad esempio, i sistemi di rifasamento o di
stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del
power center di bassa tensione del sito produttivo), è quella di operare una riduzione dei
consumi di energia elettrica. Tali sistemi vengono generalmente installati a monte
dell’impianto di distribuzione (in questo caso, a valle della cabina di trasformazione o del power
center) o nei punti di allacciamento elettrico di singoli processi o linee di produzione. Per tali
sistemi la determinazione della riduzione dei consumi energetici può essere fatta rapportando
i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex
post) degli stessi.

È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione
riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della
medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata
confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con
l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee
preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo
con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità
dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo
scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica
della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media
degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

•Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione
con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una
diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
•il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una
linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono
agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura
produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni
strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità
dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale
(stesso codice fiscale – C.F.). Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla
struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al
quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e
dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione
esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici
o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di
autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete
italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla
Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore
a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
ZONA NORD
ZONA CENTRO NORD
ZONA CENTRO SUD
ZONA SUD
ZONA CALABRIA
ZONA SICILIA
ZONA SARDEGNA.

Sì, il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da
determinare in base ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio del progetto, può essere
soggetto a una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o
variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto
per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati.
La normalizzazione può considerare, ad esempio, variazioni attese nella produzione,
espansioni dell’attività, o condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es.,
modifiche climatiche rilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro, ecc.), anche in relazione ai
nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione. È
importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo
rigoroso, in modo da dimostrare la necessità di un aggiustamento del fabbisogno e, di
conseguenza, del dimensionamento dell’impianto.
Questa possibilità di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento più
realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione
5.0.

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi
esistenti.
In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai
medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:
il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art.
16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL
60/2024.

Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti
l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la
tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che
introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre
contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa,
con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.
In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della
logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica
rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce
effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che,
sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non
possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare,
al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel
campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio,
(“relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli,
che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva
2007/46/CE”).
Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato
punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili
fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5.

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Decreto 24 Luglio 2024

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