Bando Invitalia: Fotovoltaico per le Imprese

La transizione energetica rappresenta oggi una priorità strategica per le imprese italiane, sempre più orientate verso soluzioni sostenibili, autonome e a basso impatto ambientale. In questo contesto, l’installazione di impianti fotovoltaici — anche con sistemi di accumulo — si configura come una scelta vincente sia dal punto di vista ambientale che economico. Tuttavia, l’investimento iniziale può risultare oneroso: proprio per questo motivo, esistono numerose agevolazioni pubbliche, bandi per fotovoltaico e incentivi fotovoltaici 2025 pensati per sostenere le aziende in questo percorso.

ll presente bando mira a sostenere la transizione energetica delle piccole e medie imprese (PMI) italiane attraverso la concessione di incentivi per il fotovoltaico e per gli impianti mini-eolici destinati all’autoconsumo. L’iniziativa, parte della Missione 7 “REPowerEU” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si propone di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e alla riduzione dei costi energetici per le imprese, attraverso un contributo per il fotovoltaico a fondo perduto.


Chi sono i beneficiari dell’agevolazione per il Fotovoltaico nelle Imprese?

Possono beneficiare le PMI operanti in Italia che, alla data della domanda:

  • Siano attive e iscritte nel Registro delle imprese.
  • Siano nel pieno esercizio dei diritti e non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie.
  • Non abbiano ordini di recupero pendenti per aiuti di Stato illegali e siano in regola con revoche precedenti.
  • Non siano considerate imprese in difficoltà secondo il regolamento GBER.
  • Siano in contabilità ordinaria e abbiano depositato almeno un bilancio o presentato una dichiarazione dei redditi.
  • Siano in regola con gli obblighi contributivi.

Sono escluse le PMI con condanne definitive per specifici reati, destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001), con cause ostative antimafia o in altre condizioni di incapacità a ricevere fondi pubblici. Il 40% delle risorse è riservato a progetti nel Mezzogiorno e un ulteriore 40% alle micro e piccole imprese.


Quali sono le spese agevolabili dal bando per l’acquisto del fotovoltaico?

Sono ammissibili le spese direttamente connesse e funzionali alla realizzazione di programmi di investimento per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Queste includono l’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di:

  • Impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, incluse le spese per la loro installazione e messa in esercizio.
  • Sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotti dagli impianti rinnovabili, purché assorbano almeno il 75% dell’energia dall’impianto principale su base annua.
  • Sistemi e tecnologie digitali correlate che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato o lo stoccaggio.
  • L’esecuzione di una diagnosi energetica ex ante, fino a un massimo del 3% delle spese per gli impianti e i sistemi di stoccaggio.

Come spesso, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese per servizi di consulenza continuativi, acquisto di beni usati, lavori in economia, acquisto o locazione di terreni e fabbricati, pagamenti a soggetti privi di partita IVA, spese gestionali e, generalmente, spese effettuate con società controllate o collegate (salvo dimostrino di essere l’unico fornitore), nonché spese per singoli beni inferiori a 500 euro (IVA esclusa). L’IVA è ammissibile solo se non recuperabile.


Qual’è l’entità del contributo concesso dal bando di Invitalia per il fotovoltaico?

Per gli impianti solari fotovoltaici o mini eolici per l’autoconsumo:

  • Contributo in contro impianti del 30% per le medie imprese
  • Contributo in contro impianti del 40% per le piccole imprese
  • Per i sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica: 30% delle spese ammissibili 
  • Per la diagnosi energetica: 50% delle spese ammissibili

Quali sono le tempistiche per la partecipazione al bando PNRR per il fotovoltaico?

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate esclusivamente in modalità elettronica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto Attuatore, Invitalia S.p.A.

La finestra temporale per la presentazione delle istanze è fissata dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025 alle ore 12:00 del 5 maggio 2025


Faq: Bando SOSTEGNO AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI

Il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all’esercizio dell’attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici. L’edificio e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell’azienda e risultare registrati presso la Camera di Commercio. L’energia elettrica prodotta dall’impianto installato può essere destinata all’intera unità produttiva, energeticamente autonoma, anche se questa è articolata su più sedi (edificio e sue pertinenze), a condizione che: – le sedi abbiano una funzionalità complementare; – le sedi facciano parte di un complesso unitario e siano catastalmente confinate, nonché confinanti tra di loro. Inoltre, devono essere collegate alla rete elettrica tramite POD esistenti e riconducibili alla stessa unità produttiva, la quale deve essere nella disponibilità del medesimo soggetto proponente. Tali condizioni devono essere dimostrate attraverso la relazione tecnica asseverata, da allegare al modulo di domanda.

Il soggetto proponente deve avere un titolo giuridico valido sull’unità produttiva e sulle eventuali strutture pertinenziali, che ne attesti la piena disponibilità, quale, a mero titolo esemplificativo, proprietà, , affitto, leasing finanziario (immobiliare), usufrutto e affitto d’azienda. Si precisa che il comodato d’uso gratuito non conferisce la piena disponibilità giuridica del bene, pertanto, un’impresa che utilizza un’unità produttiva in base a tale contratto non soddisfa il requisito della piena disponibilità e, di conseguenza, non può accedere alle agevolazioni.

Il contratto di affitto, debitamente registrato, deve comprendere obbligatoriamente un termine di almeno 3 anni dalla data di ultimazione dell’investimento agevolato, in linea con il periodo minimo di mantenimento dei beni oggetto dell’investimento. È prevista l’ammissibilità del contratto di affitto, quale titolo attestante la piena disponibilità dell’unità produttiva, a condizione che il contratto non escluda, anche per comune intenzione delle parti o per integrazione del contratto, il lastrico solare su cui vengono installati gli impianti.

La relazione tecnica asseverata deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda, secondo apposito schema reso disponibile sul sito, e deve essere sottoscritta da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell’organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza. La suddetta relazione può essere firmata digitalmente dal tecnico competente e trasmessa dal legale rappresentante ovvero sottoscritta con firma olografa del tecnico con allegato il documento di identità in corso di validità e successivamente trasmessa con firma digitale del legale rappresentante.

No, l’ammissione di tali spese risulta possibile esclusivamente in relazione all’acquisto di impianti solari fotovoltaici o mini eolici previsti all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 13 novembre 2024

Si, è possibile acquistare impianti di produzione extra-europea, a condizione che gli stessi rispettino integralmente le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 13 novembre 2024 e dal decreto direttoriale del 14 marzo 2025, nonché la pertinente legislazione ambientale europea e nazionale. Si rammenta che i costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, previsto dall’articolo 12 del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181 incidono sulla graduatoria. Si precisa che nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP (Codice Unico di Progetto) deve essere apposto sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

No, i programmi di investimento devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici. Ciò premesso, i predetti edifici e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell’azienda, risultare registrati presso la Camera di Commercio e rispettare norme edilizie, urbanistiche inerenti alla tutela ambientale applicabili.

Le spese ammissibili per l’installazione e la messa in esercizio degli impianti, nonché delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente necessarie al loro funzionamento, comprendono tutti i costi connessi all’operatività di base dell’impianto. A titolo esemplificativo: − struttura di supporto e Sistemi di fissaggio rinforzati; − cavi e connettori; − manodopera. Le spese per le opere murarie, configurandosi come interventi non direttamente necessari alla mera installazione e all’operatività di base dell’impianto fotovoltaico o mini eolico, non sono ammissibili alle agevolazioni previste.

Si ribadisce che la priorità dell’investimento è finalizzata a sostenere le PMI nell’acquisto di sistemi e tecnologie digitali correlate che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato e i relativi sistemi di accumulo/stoccaggio, consentendo l’autonomia energetica. È necessario soddisfare il requisito di autoconsumo diretto al fine di massimizzare l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta in loco. Pertanto, non è prevista una percentuale massima a patto che venga soddisfatto prevalentemente il fabbisogno immediato dell’unità produttiva e la capacità di carica momentanea del sistema di accumulo (che su base annua deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall’impianto stesso); a tale condizione l’energia eccedentaria può essere immessa nella rete elettrica.

Si, a condizione che la sostituzione riguardi l’intero impianto, e non singole componenti. Inoltre, i nuovi beni devono comportare un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto all’impianto sostituito. Si precisa che, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione (espressa in kWp). Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità produttiva interessata dall’intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all’anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l’energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell’unità produttiva.

Si, nello specifico, l’ammissibilità all’agevolazione è strettamente vincolata alla natura dell’ampliamento, che deve concentrarsi esclusivamente sull’impianto in sé, escludendo qualsiasi spesa relativa a opere murarie e/o strutturali. Si precisa inoltre che, il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all’esercizio dell’attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e oggetto di ampliamento (espressa in kWp). Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità produttiva interessata dall’intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all’anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l’energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell’unità produttiva

La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall’impianto fotovoltaico o mini eolico su base annua, ossia le batterie o il sistema di accumulo devono ottenere almeno il 75% dell’energia che immagazzinano direttamente dai pannelli solari dell’impianto fotovoltaico o dall’impianto mini eolico. Tale requisito è necessario per garantire che l’energia accumulata sia principalmente di origine rinnovabile, massimizzando l’efficienza e l’autosufficienza energetica dell’impianto.

La diagnosi energetica, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, deve essere presentata, in sede di richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero in sede di richiesta di erogazione in una unica soluzione e deve tenere in considerazione l’intera unità produttiva oggetto del programma di investimento, che deve risultare nella piena disponibilità del soggetto proponente e risultare sui sistemi camerali. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. In ogni caso, si raccomanda una tempestiva predisposizione della diagnosi energetica in questione, tenuto conto che – come da linee guida Enea – tali diagnosi richiedono un piano preventivo di misura e monitoraggio ovvero dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili.

Si, le spese per l’elaborazione della diagnosi energetica sono ammissibili nei limiti specificati all’articolo 7, comma 3 e all’articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2024. Sono inoltre ammesse le spese necessarie per integrare la diagnosi energetica già in possesso dell’impresa, con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per cui sono state richieste e concesse le agevolazioni. In conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.), per garantire l’effetto incentivante dell’aiuto, tutte le spese ammissibili, incluse quelle per la diagnosi energetica, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

In linea generale, per la determinazione del consumo energetico complessivo annuo della PMI, si devono considerare i dati di consumo effettivo relativi all’unità produttiva esistente basato sulle bollette energetiche relative all’anno antecedente la presentazione della domanda, nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell’unità produttiva oggetto dell’investimento. Tuttavia, se la PMI (in contabilità ordinaria e con almeno un bilancio depositato o una dichiarazione dei redditi presentata) non dispone di dati puntuali sull’anno precedente a causa di modifiche significative (variazione attività o variazione/ampliamento unità operativa antecedenti alla domanda), è ammessa la possibilità di utilizzare una stima del profilo di consumo energetico, basata sull’attività e sull’unità produttiva oggetto dell’agevolazione. Si ricorda che l’investimento deve riguardare edifici esistenti alla data di domanda, nella piena disponibilità dell’azienda e registrati presso la Camera di Commercio.

Documenti utili

Pagina ufficiale del Bando