Bonus imprese energivore – 2023

Beneficiari

imprese energivore, gasivore o imprese dotate di contatori di potenza ≥ 16,5 kW

Contributo

dal 15% al 45% di credito d'imposta

Scadenza

31/12/2023 per gli ultimi due trimestri 2022 e il primo trimestre 2023

Dettagli

BENEFICIARI

Tipologia

    • Imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore) di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017;
    • imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese cosiddette energivore;
    • imprese a forte consumo di gas naturale (imprese gasivore) di cui al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 5412, che contemporaneamente operano in uno dei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto e nel primo trimestre solare dell’anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici,
    • imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette “non gasivore”).

Ubicazione Geografica

Territorio Nazionale Italiano.

 

PROGETTI AMMISSIBILI

Attività agevolabili

Il beneficio è inteso ad alleviare le imprese più colpite dall’aumento dei costi per l’energia elettrica e il gas dovuti alla crisi energetica.

Spese ammissibili

Imprese energivore: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 o sulla base della media del trimestre 2022 di competenza (anche per le non energivore) ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 il costo dell’energia 2019 si presume pari a 59,91 euro/MWh per il primo trimestre e a 69,26 euro/MWh per il secondo trimestre.

Il credito d’imposta per il secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel trimestre di riferimento.
In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica.
Imprese gasivore: totale delle spese sostenute per l’acquisto della componente “gas” nel primo trimestre 2022 e – anche per le imprese non gasivore – nei successivi trimestri 2022 e nel primo trimestre 2023, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”. Il gas deve essere stato acquistato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

AGEVOLAZIONE

Forma tecnica e intensità

Credito d’imposta.

Imprese energivore:

  • credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
  •  credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre 2022;
  • credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022;
  • credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Imprese non energivore:

  • credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
  • credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022;
  • credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Imprese gasivore:

  •  credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo e terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel quarto trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Imprese non gasivore:

  • credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo, gas consumato nel secondo e terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel quarto trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPERATIVITÀ

Scadenze

31/12/2022 per i primi due trimestri 2022, 31/12/2023 per gli ultimi due trimestri 2022 e il primo trimestre 2023.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è direttamente utilizzabile in F24 al realizzarsi dei presupposti di legge. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I crediti – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero.

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